§ 2.1.47 - L.R. 8 luglio 1992, n. 8.
Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 14 marzo 1985, n. 11, concernente «Definizione rapporto di lavoro personale precario».


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:08/07/1992
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. Tra il personale di cui all'art. 1 della L.R. 14/3/1985, n. 1 deve intendersi compreso anche quello chiamato, per l'espletamento di compiti istituzionali, presso l'osservatorio per le [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni per l'anno 1992, si provvederà con i fondi assegnati alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della [...]


§ 2.1.47 - L.R. 8 luglio 1992, n. 8. [1]

Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 14 marzo 1985, n. 11, concernente «Definizione rapporto di lavoro personale precario».

(B.U. n. 90 del 13 luglio 1992)

 

Art. 1.

     1. Tra il personale di cui all'art. 1 della L.R. 14/3/1985, n. 1 deve intendersi compreso anche quello chiamato, per l'espletamento di compiti istituzionali, presso l'osservatorio per le malattie delle piante, già struttura del Ministero Agricoltura e Foreste trasferita alla Regione con il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

 

     Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni per l'anno 1992, si provvederà con i fondi assegnati alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1992 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.