§ 2.1.36 - L.R. 4 maggio 1990, n. 29.
Elevazione limite di età per collocamento a riposo.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:04/05/1990
Numero:29


Sommario
Art. unico.      1. L'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 28 marzo 1975 dopo il primo comma viene integrato per come segue:


§ 2.1.36 - L.R. 4 maggio 1990, n. 29. [1]

Elevazione limite di età per collocamento a riposo.

 

Art. unico.

     1. L'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 28 marzo 1975 dopo il primo comma viene integrato per come segue:

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.