§ 2.1.34 - L.R. 19 febbraio 1990, n. 11.
Personale legge regionale n. 11 del 14 marzo 1985. Inquadramento nel ruolo regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:19/02/1990
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. Il personale di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 11, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio presso gli uffici della Regione, in possesso alla data di entrata in [...]
Art. 2.      1. Il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, per partecipare al concorso, deve presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda al [...]
Art. 3.      1. I candidati che risulteranno in possesso di tutti i requisiti previsti dai precedenti articoli, saranno ammessi al concorso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente al [...]
Art. 4.      1. Il concorso dovrà essere bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.      1. L'inquadramento nel livello funzionale del ruolo regionale a seguito della positiva partecipazione ai concorsi riservati, viene disposto dalla Giunta regionale ed ha efficacia, agli effetti [...]
Art. 6.      1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 1003101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio 1990.
Art. 7.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.34 - L.R. 19 febbraio 1990, n. 11. [1]

Personale legge regionale n. 11 del 14 marzo 1985. Inquadramento nel ruolo regionale.

 

Art. 1.

     1. Il personale di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 11, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio presso gli uffici della Regione, in possesso alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/1985 dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, fatta eccezione per i limiti di età, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, previo espletamento di concorsi riservati per titoli ed esami.

 

     Art. 2.

     1. Il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, per partecipare al concorso, deve presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda al Presidente della Giunta regionale.

     2. I candidati dovranno allegare alla domanda il titolo di studio in loro possesso, copia degli atti formali relativi alla loro utilizzazione presso gli uffici regionali, rilasciati dal responsabile del servizio e da cui risultino le mansioni effettivamente svolte da data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale n. 11/85.

 

     Art. 3.

     1. I candidati che risulteranno in possesso di tutti i requisiti previsti dai precedenti articoli, saranno ammessi al concorso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto e alle mansioni risultanti dagli atti formali di cui all'articolo due e per le fasce funzionali dal IV al VII livello.

 

     Art. 4.

     1. Il concorso dovrà essere bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     1. L'inquadramento nel livello funzionale del ruolo regionale a seguito della positiva partecipazione ai concorsi riservati, viene disposto dalla Giunta regionale ed ha efficacia, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/85.

 

     Art. 6.

     1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 1003101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio 1990.

     2. Per gli oneri successivi si farà fronte con gli stanziamenti che risulteranno iscritti sui competenti capitoli di bilancio.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.