§ 2.1.24 - L.R. 2 maggio 1986, n. 19.
Trattamento di fine servizio del personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:02/05/1986
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Criteri e modalità del trattamento previdenziale).
Art. 2.  (Periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale).
Art. 3.  (Personale trasferito o transitato per il primo impianto degli uffici regionali).
Art. 4.  (Termini).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 2.1.24 - L.R. 2 maggio 1986, n. 19.

Trattamento di fine servizio del personale regionale.

(B.U. n. 20 del 7 maggio 1986).

 

Art. 1. (Criteri e modalità del trattamento previdenziale).

     I dipendenti regionali ed i loro aventi causa hanno diritto ad un trattamento previdenziale (indennità di anzianità), pari al 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda per ogni anno di servizio, calcolata secondo i criteri e le modalità applicati dall'INADEL nella determinazione dell'indennità premio fine servizio.

     Fa carico alla Regione l'eventuale maggiore somma fra l'ammontare spettante secondo quanto previsto dal precedente comma e quella lorda corrisposta a titolo di indennità premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità o per altro analogo diritto dalla Regione stessa o dall'Ente presso cui si è instaurato il rapporto previdenziale.

     Quanto previsto al precedente primo comma richiede per l'applicazione che sia stato prestato almeno un anno di servizio presso la Regione indipendentemente se e presso quale Ente maturi il diritto a pensione.

 

     Art. 2. (Periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale).

     Sono utili per il computo di servizio ai fini del trattamento previdenziale i seguenti periodi:

     a) quelli prestati alle dipendenze della Regione in costanza di rapporto d'impiego;

     b) quelli riconosciuti, allo stesso fine, secondo il T.U. approvato con D.P.R. 29-12-1973, n. 1032, nel testo vigente all'atto della cessazione dal servizio del dipendente;

     c) quelli riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'INADEL vigente al momento della cessazione dal servizio del dipendente.

     Al personale trasferito alla Regione, per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'INADEL dei servizi prestati presso l'ente di provenienza e a condizione che risultino versate alla Tesoreria regionale le somme accantonate a titolo di indennità di fine servizio, la Regione riconosce ai fini previdenziali i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine servizio presso l'ente di provenienza limitatamente a quelli per i quali sia stato versato alla Regione il corrispondente importo della liquidazione o di altro analogo trattamento.

     Ogni altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico diverso dalla Regione per potere essere considerato ai fini del computo del servizio utile per il trattamento previdenziale deve essere riscattato ad iniziativa del dipendente secondo l'ordinamento di detto Istituto.

 

     Art. 3. (Personale trasferito o transitato per il primo impianto degli uffici regionali).

     Il personale trasferito o transitato alla Regione in applicazione di leggi o decreti dello Stato rivolti al completamento dell'ordinamento regionale, anche per soppressione di enti, ha facoltà, nel caso abbia avuto restituita l'indennità di anzianità o di fine servizio o per analogo titolo maturato presso l'ente di provenienza, di versare la somma lorda percepita alla Regione in un'unica soluzione per ottenere il computo del servizio prestato presso l'ente di provenienza, limitatamente al periodo corrispondente all'importo di indennità rifusa.

     La restituzione di cui al precedente comma può essere ammessa anche mediante rateizzazione mensile in un arco di tempo non superiore a 10 anni. In tale ipotesi, è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto nella misura del 4,50% a decorrere dalla data di inizio della trattenuta mensile di recupero del debito.

 

     Art. 4. (Termini).

     Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale interessato al riconoscimento dei servizi ai fini del trattamento di previdenza deve presentare apposita documentata domanda al competente Assessorato.

     Per il personale non in servizio tale termine decorre dalla data di notifica del provvedimento di costituzione del rapporto di impiego.

     Entro il termine perentorio di giorni 90 deve avvenire da parte del personale interessato il pagamento in un'unica soluzione di cui al precedente art. 3 ove abbia optato per tale modalità di pagamento.

     Rimangono salvi tutti gli altri diversi termini previsti dall'ordinamento dell'INADEL per i riscatti ammessi da detto Istituto.

     I provvedimenti della Giunta regionale con cui vengono ammessi a riscatto i servizi ai fini previdenziali vanno adottati secondo un ordine di priorità stabilito in misura inversamente proporzionale al tempo intercorrente al collocamento a riposo del dipendente [1].

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1986 la spesa di L. 50.000.000 da gravarsi sul cap. 1003101 del bilancio del corrente esercizio finanziario in termini di competenza e di cassa «Spese per omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale».

 

 

 


[1] Comma così sostituito con art. 1 L.R. 16 marzo 1992, n. 2.