§ 2.1.7 - L.R. 15 settembre 1978, n. 19.
Inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:15/09/1978
Numero:19


Sommario
Art. 1.      Il personale trasferito alla Regione ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764, che trovasi indicato nell'elenco allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 16 febbraio [...]
Art. 2.      Il personale di cui al precedente articolo è inquadrato nelle qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, sulla base della qualifica posseduta nell'ente di [...]
Art. 3.      Corrispondentemente all'inquadramento del personale di cui al precedente art. 1, il numero dei posti del ruolo unico regionale, di cui all'art. 78 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, è [...]
Art. 4.      Ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza si applicano le disposizioni dell'articolo 51 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, fatto salvo il diritto di opzione [...]
Art. 5.      Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con le disponibilità esistenti sul Capitolo 1003101 del bilancio regionale per l'esercizio 1978.
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.7 - L.R. 15 settembre 1978, n. 19. [1]

Inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9.

(B.U. n. 30 del 21 settembre 1978).

 

Art. 1.

     Il personale trasferito alla Regione ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764, che trovasi indicato nell'elenco allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 16 febbraio 1976, viene inquadrato nel ruolo regionale con decorrenza 17 gennaio 1976.

 

     Art. 2.

     Il personale di cui al precedente articolo è inquadrato nelle qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, sulla base della qualifica posseduta nell'ente di provenienza, applicandosi i criteri di corrispondenza stabiliti nella tabella «B» allegata alla presente legge.

     L'inquadramento viene d'ufficio e secondo le modalità fissate negli articoli 73 e 74 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, per quanto applicabili.

     Allo stesso personale viene attribuito lo stipendio iniziale previsto dalla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, per la qualifica in cui viene inquadrato, aumentato di scatti e classi di stipendio, secondo le modalità fissate all'articolo 47 della stessa legge fino alla copertura dell'anzianità di servizio pregressa, che viene riconosciuta secondo i criteri di cui al 2° comma dell'articolo 75 della citata legge regionale n. 9.

     Qualora, dopo la ricostruzione della carriera effettuata ai sensi del precedente comma, il dipendente goda di un trattamento economico complessivo superiore, la differenza viene mantenuta come assegno ad personam, pensionabile e riassorbibile con i futuri miglioramenti, ferma restando la progressione economica di cui all' articolo 47 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9.

 

     Art. 3.

     Corrispondentemente all'inquadramento del personale di cui al precedente art. 1, il numero dei posti del ruolo unico regionale, di cui all'art. 78 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, è aumentato di 22 unità.

     La tabella «A» allegata alla citata legge regionale n. 9 del 1975 e concernente i contingenti numerici provvisori del personale è così modificata:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     Ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza si applicano le disposizioni dell'articolo 51 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, fatto salvo il diritto di opzione esercitato dal personale interessato ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, della legge 18 novembre 1975, n. 764.

 

     Art. 5.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con le disponibilità esistenti sul Capitolo 1003101 del bilancio regionale per l'esercizio 1978.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

                                TABELLA «B»

 

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Carriera e      Equiparazione alle carriere    Livello retributivo

qualifiche di    e qualifiche statali ai        e funzionale della

provenienza     sensi del regolamento    amministrazione regionale

__________________________________________________________________

(Per memoria)        (Per memoria)            Dirigente di settore

__________________________________________________________________

Direttori Uffici       Direttore di Sezione            Funzionario

Provinciali

__________________________________________________________________

Direttrici di centri   Qualifiche amministrative e   Collaboratore

di assistenza -        tecniche della carriera di

Assistenti alle        concetto

squadre

__________________________________________________________________

Archivista -           Qualifiche corrispondenti        Assistente

Economi C.A.           ex carriera esecutiva

__________________________________________________________________

Guardarobiera - cuoca  Agente tecnico               Agente tecnico

personale fiduciario

__________________________________________________________________

Commesso - usciere -   Commesso                           Commesso

inserviente

__________________________________________________________________

Operaio                Operaio                             Operaio

__________________________________________________________________

 

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.