§ 2.1.4 - L.R. 11 maggio 1977, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, recante: «Norme sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:11/05/1977
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Fermo restando il contingente numerico globale di cui all'allegato «A» della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9 ed in deroga al termine previsto dall'articolo 11, primo comma della legge 28 [...]
Art. 2.      Il personale assunto a seguito dei concorsi di cui al precedente articolo 1, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 78 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, segue, nel ruolo unico [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto per l'anno 1977 in lire 400 milioni si fa fronte con imputazione sul Capitolo 1000 del bilancio di previsione della spesa per [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.4 - L.R. 11 maggio 1977, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, recante: «Norme sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale.

(B.U. n. 23 dell'11 maggio 1977).

 

Art. 1.

     Fermo restando il contingente numerico globale di cui all'allegato «A» della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9 ed in deroga al termine previsto dall'articolo 11, primo comma della legge 28 marzo 1975, n. 9, il Consiglio indice concorsi pubblici per l'assunzione del seguente personale, cui sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalla tabella «B» allegata alla citata legge:

 

Collaboratore                                              n. 50

Assistente                                                 n. 70

Agente tecnico                                             n. 80

 

     Le modalità relative all'ammissione dei candidati ed allo svolgimento dei concorsi sono quelle di cui al Titolo III della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9.

 

     Art. 2.

     Il personale assunto a seguito dei concorsi di cui al precedente articolo 1, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 78 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, segue, nel ruolo unico regionale conseguente alla legge sull'organizzazione degli uffici, il personale inquadrato in applicazione della citata legge regionale n. 9 del 1975, ed è disciplinato dalle norme della richiamata legge regionale.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto per l'anno 1977 in lire 400 milioni si fa fronte con imputazione sul Capitolo 1000 del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio 1977, che presenta la necessaria disponibilità, «spese per il personale addetto ai servizi della Regione» e per gli anni successivi sui corrispondenti capitoli di bilancio.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.