§ 1.2.53 - L.R. 12 febbraio 2010, n. 6.
Modifica alla legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:12/02/2010
Numero:6


Sommario
Art. 1. 1. All’articolo 1 della legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010 al termine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste [...]
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria


§ 1.2.53 - L.R. 12 febbraio 2010, n. 6.

Modifica alla legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010

(B.U. 1 febbraio 2010 N. 2 - S.S. 12 febbraio 2010, n. 6)

 

Art. 1.

1. All’articolo 1 della legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010 al termine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali».

 

2. All’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010, laddove introduce l’articolo 4 alla legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005, al comma 1, lettera b), dopo le parole «assegna al medesimo gruppo di liste» la parola «cinque» è sostituita dalla parola «quattro».

 

     Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.