§ 1.2.31 - L.R. 19 dicembre 1995, n. 41.
Ricostituzione Commissione regionale Consiliare per le Riforme Istituzionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:19/12/1995
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Istituzione e composizione.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Organizzazione.
Art. 4.  Durata.
Art. 5.  Personale e strutture.
Art. 6.  Norma Finanziaria.


§ 1.2.31 - L.R. 19 dicembre 1995, n. 41. [1]

Ricostituzione Commissione regionale Consiliare per le Riforme Istituzionali.

(B.U. 22 dicembre 1995, n. 135).

 

     Art. 1. Istituzione e composizione.

     1. E' ricostituita la Commissione Consiliare per le Riforme Istituzionali.

     2. La Commissione è composta, nominata ed organizzata secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2 e 3 della legge regionale 9 settembre 1994, n. 21.

     3. La Commissione può avvalersi della presenza di un rappresentante della Confederazione Calabrese delle autonomie, organismo di coordinamento delle associazioni degli Enti locali in Calabria, per i compiti di cui al comma 1 lettera c) del successivo articolo 2.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. La Commissione ha il compito di proporre al Consiglio regionale i provvedimenti necessari per:

     a) elaborare il nuovo statuto regionale;

     b) redigere il nuovo regolamento interno del Consiglio regionale;

     c) predisporre un provvedimento legislativo organico di riordino territoriale dei comuni e di devoluzione delle funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali.

 

     Art. 3. Organizzazione.

     1. La Commissione è insediata dal Presidente del Consiglio regionale ed elegge nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

     2. Per il funzionamento della commissione valgono le norme del regolamento interno del Consiglio regionale.

     3. Al Presidente, al Vice Presidente e al Segretario della Commissione compete, limitatamente alla durata dell'incarico, l'indennità rispettivamente prevista per il Presidente, per il Vice Presidente e per il Segretario delle altre Commissioni consiliari permanenti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 10.

 

     Art. 4. Durata.

     1. La Commissione ha durata di 12 mesi e formula le prime proposte al Consiglio regionale entro 4 mesi dal suo insediamento.

     2. E' facoltà del Presidente del Consiglio, prorogare tale termine per altri 12 mesi a richiesta motivata del Presidente della Commissione stessa.

 

     Art. 5. Personale e strutture. [2]

     1. E' istituita una struttura di supporto della Commissione, cui compete la predisposizione dell'ordine del giorno e la redazione dei verbali, la cura dei rapporti con la Giunta regionale, le altre regioni e gli enti interessati, l'assicurazione dei necessari rapporti con il Governo e le Camere; la raccolta, la classificazione e l'istruzione del materiale legislativo o documentale necessario allo svolgimento dell'attività propria della Commissione e l'assistenza dei Consiglieri nell'attività di ricerca e nella formulazione delle proposte.

     2. L'Ufficio di Presidenza provvede:

     - alla costituzione della struttura di supporto con personale del ruolo del Consiglio regionale, nonché all'assegnazione di idonei locali ed attrezzature;

     - alla costituzione di una struttura di diretta collaborazione alla Presidenza della Commissione, composta da due unità di personale tratte dal ruolo del consiglio regionale o della Giunta o di altre amministrazioni pubbliche:

     - previa intesa con almeno i due terzi dei componenti la Commissione, a chiamare a far parte della stessa, in qualità di consulenti, esperti di particolare qualificazione.

 

     Art. 6. Norma Finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si fa fronte con i fondi già iscritti nel bilancio del Consiglio regionale per il corrente esercizio finanziario e con quelli che saranno iscritti nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio per il 1996 e anni successivi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Articolo così sostituito dall'art. unico della L.R. 12 agosto 1996, n. 26.