Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.1 norme statutarie |
Data: | 19/01/2010 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche ed integrazioni dell’articolo 2) |
Art. 2. (Integrazione dell’articolo 15) |
Art. 3. (Modifica dell’articolo 27) |
Art. 4. (Modifiche ed integrazioni dell’articolo 35) |
Art. 5. (Integrazione dell’articolo 46) |
Art. 6. (Abrogazioni) |
§ 1.1.5 - L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.
Modifiche allo Statuto della Regione Calabria.
(B.U. 16 gennaio 2010, n. 1 - S.S. 21 gennaio 2010, n. 1)
Art. 1. (Modifiche ed integrazioni dell’articolo 2)
1. All’articolo 2 dello Statuto, approvato con
a) dopo la lettera d, è inserita la seguente:
«d bis) la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata;»
b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l’effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale;»
c) la lettera r) è sostituita dalla seguente:
«r) la protezione dell’ambiente, la salvaguardia dell’assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell’ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale;»
Art. 2. (Integrazione dell’articolo 15)
1. All’articolo 15 dello Statuto, approvato con
Art. 3. (Modifica dell’articolo 27)
1. Il comma 2 dell’articolo 27 dello Statuto, approvato con
«2. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti».
Art. 4. (Modifiche ed integrazioni dell’articolo 35)
1. All’articolo 35 dello Statuto, approvato con
a) nel comma n. 4, la frase: «Il numero degli Assessori esterni non può essere complessivamente superiore a due unità» è sostituita con la seguente: «Il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore a quattro unità».
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4 bis. La nomina ad Assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall’incarico di Consigliere regionale e la sostituzione con un supplente secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale».
c) Al termine dell’articolo è aggiunto il seguente comma:
«10. Il Presidente può nominare fino a due sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari, le cui indennità sono fissate dalla legge regionale, partecipano alle sedute della Giunta pur non facendone parte.»
Art. 5. (Integrazione dell’articolo 46)
1. All’articolo 46 dello Statuto, approvato con
«8. Sono riservate con legge alla Regione le sole funzioni amministrative che per loro natura, o per assicurare requisiti essenziali di uniformità, vanno esercitate a livello regionale.»
Art. 6. (Abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli 7, 56 e 57 dello Statuto, approvato con