§ 6.3.113 - L.P. 18 aprile 1978, n. 18.
Provvedimenti per la finanza locale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:18/04/1978
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Il bilancio di previsione dei comuni per l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1978. In allegato dovrà essere prodotto un documento, a firma del segretario comunale e [...]
Art. 2.      A partire dal 1° gennaio 1978 le rate di ammortamento dei mutui autorizzati a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci dei comuni, sono assunte a carico del bilancio della Provincia. In [...]
Art. 3.      A partire dal 1° gennaio 1978 sono rese libere le garanzie prestate sui cespiti delegabili dai comuni per l'assunzione dei mutui a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci, salvo quanto [...]
Art. 4.      Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1978 - escluse quelle per il personale, per interessi passivi sui mutui, per il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende speciali [...]
Art. 5.      Nell'anno 1978 i comuni, le loro aziende e i loro consorzi non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le [...]
Art. 6.      Per l'anno 1978 la spesa corrente compresi gli ammortamenti delle aziende speciali di trasporto di comuni e loro consorzi non potrà subire incrementi superiori al 10% di quella accertata [...]
Art. 7.      Per l'anno 1978 entro i primi venti giorni di ogni bimestre ai comuni autorizzati dal Presidente della Giunta provinciale ad assumere mutui ad integrazione del disavanzo economico del bilancio [...]
Art. 8.      Il pareggio dei bilanci comunali approvati ai sensi di legge è assicurato, per l'anno 1978, da trasferimenti a carico del bilancio della Provincia, mediante erogazioni da parte della stessa., [...]
Art. 9.      I comuni, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte della Giunta provinciale, non possono mensilmente impegnare somme superiori ad un dodicesimo delle spese iscritte [...]
Art. 10.      Sino al 31 dicembre 1978 è sospesa la costituzione di aziende speciali municipalizzate e consortili per provvedere a servizi attualmente gestiti in economia sotto qualsiasi forma o [...]
Art. 11.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1978 la spesa di lire 10 miliardi.
Art. 12.      Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni
Art. 13.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 6.3.113 - L.P. 18 aprile 1978, n. 18.

Provvedimenti per la finanza locale.

(B.U. 16 maggio 1978, n. 24).

 

     Art. 1.

     Il bilancio di previsione dei comuni per l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1978. In allegato dovrà essere prodotto un documento, a firma del segretario comunale e vistato dal sindaco, certificativo, per l'esercizio 1977, delle entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio e delle spese impegnate, relative al primo titolo, distintamente per ciascun capitolo. Il documento può essere sostituito dal verbale di chiusura di cui all'art. 64 del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 1975, n. 5.

     E' fatto divieto ai comuni e alle loro aziende di trasporto di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento con esclusione sia delle anticipazioni di cassa nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 1977, afferenti, per i comuni ai primi tre titoli del bilancio di entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie, sia dei mutui per spese di investimento. Sono autorizzati i prefinanziamenti di mutui, concessi per investimenti, fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei mutui medesimi. I prefinanziamenti predetti non possono essere erogati prima dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori. Per l'anno 1978, ai fini del computo di detti tre dodicesimi si fa riferimento anche all'importo del mutuo autorizzato per il ripiano del disavanzo economico dell'esercizio 1977, al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui assunti a carico del bilancio della Provincia ai sensi del successivo art. 2.

     Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai mutui da contrarre a copertura dei disavanzi economici autorizzati con decreto del Presidente della Giunta provinciale per l'esercizio 1977, alla quota delle perdite di gestione dell'azienda di trasporto sino all'esercizio 1977, nonché ai mutui a copertura dei disavanzi di gestione delle altre aziende municipalizzate accertati al 31 dicembre 1977.

     Il limite di cui al secondo comma non si applica alle deliberazioni, di data anteriore al 31 dicembre 1977, relative all'assunzione di prestiti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito.

     Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso al netto dei contributi regionali e provinciali sommato a quelli dei mutui precedentemente contratti, supera il 25% delle entrate dei comuni relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione. Per l'anno 1978, ai fini del computo di detto 25%, si fa riferimento anche all'importo del mutuo autorizzato per il ripiano del disavanzo economico dell'esercizio 1977.

     I comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione per l'anno 1978 sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme della presente legge. Non vanno rideterminati i bilanci di previsione per l'anno 1978 già approvati, che risultino conformi alle norme della presente legge.

     Nel bilancio di cui al primo comma sarà compresa la perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse stata ancora accertata, di quella accertata, nei limiti dell'80%, per l'esercizio 1976. Sono altresì compresi i contributi con i quali i comuni, in forza di atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi, concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per servizi di trasporto gestiti in forma diversa.

 

          Art. 2.

     A partire dal 1° gennaio 1978 le rate di ammortamento dei mutui autorizzati a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci dei comuni, sono assunte a carico del bilancio della Provincia. In detta operazione di trasferimento sono compresi i mutui assunti o da assumere per la copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto relativamente agli esercizi 1977 e precedenti, per la parte non compresa nei mutui a pareggio dei bilanci economici.

     In dipendenza e applicazione delle norme del presente articolo, nei bilanci dei comuni del 1978 e degli anni successivi è iscritto l'ammontare relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma e la Provincia provvede al rimborso delle annualità dovute con trasferimento ai sensi dell'art. 8.

 

          Art. 3.

     A partire dal 1° gennaio 1978 sono rese libere le garanzie prestate sui cespiti delegabili dai comuni per l'assunzione dei mutui a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci, salvo quanto disposto con la legge regionale in materia di ordinamento dei comuni.

 

          Art. 4.

     Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1978 - escluse quelle per il personale, per interessi passivi sui mutui, per il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto, per i contributi di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nonché quelle coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti provinciali con vincolo di destinazione, e, per i costi dei servizi, compresa l'assunzione del personale necessario da istituire sul proprio territorio in base a norme di legge, qualora i costi dei servizi vengono interamente coperti con le corrispondenti entrate pertinenti - non potrà subire incrementi superiori al 7% dell'ammontare impegnato per il 1977 quale risulta dal documento previsto dal primo comma del precedente art. 1. Le spese per il personale sopra considerate si riferiscono a quelle a carico, per legge, dei comuni, anche se il personale stesso risulti dipendente da enti, consorzi e aziende, purché pubblici, comunque costituiti.

     I comuni che, dopo l'applicazione del limite massimo di incremento di spesa di cui al primo comma, presentassero il bilancio con una eccedenza di entrate, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti. Qualora, in sede consuntiva, le entrate risultassero inferiori alle previsioni, il comune dovrà imputare l'eccedenza di spesa al bilancio dell'anno successivo.

     Ai fini della determinazione del costo del personale deve essere assunto come riferimento per la nuova spesa l'importo risultante per tale titolo dal documento di cui al primo comma dell'art. 1.

     Le delibere di approvazione del bilancio di previsione per il 1978 redatte in difformità ai commi precedenti vengono dichiarate nulle, per violazione di legge, da parte del competente organo di controllo.

 

          Art. 5.

     Nell'anno 1978 i comuni, le loro aziende e i loro consorzi non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra di quello del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976.

     Per l'anno 1978 non potrà essere assunto, per mansioni stagionali, un numero di lavoratori superiore a quello del 1976.

     I comuni superiori a diecimila abitanti contestualmente al bilancio 1978 accertano il numero dei posti che sono vacanti nei confronti del limite di cui al primo comma o che si renderanno vacanti a seguito di pensionamento entro il 31 dicembre 1978 nei servizi comunali e nelle loro aziende.

     Con riferimento a tale accertamento i comuni deliberano il piano di utilizzazione di tale complessiva disponibilità di posti prevedendo, ove questo sia richiesto da esigenze derivanti dalla ristrutturazione dei servizi o dall'istituzione di nuovi, a modificare le qualifiche dei posti da ricoprire. La modifica delle qualifiche costituisce modifica delle relative piante organiche.

     Per i comuni fino a diecimila abitanti è consentita la copertura totale dei posti previsti nella vigente pianta organica con facoltà di modificare le qualifiche dei posti vacanti. La modifica delle qualifiche costituisce modifica della relativa pianta organica.

     Rimane ferma l'eccezione relativa all'assunzione di personale per nuovi servizi previsti al primo comma dell'art. 4.

     Nel limite di cui al primo comma non è compreso il personale o comandato dalla Provincia o la cui spesa è coperta da contributi provinciali concessi a seguito dell'attribuzione di deleghe di funzioni amministrative.

     Nell'anno 1978 i comuni e i loro consorzi che alla data del 31 gennaio 1978 abbiano deliberato di assumere la gestione diretta di servizi già in concessione, o comunque gestiti da società per azioni a prevalente partecipazione degli enti locali e provvedano alla gestione diretta dei servizi predetti devono limitare il numero del personale da assumere a quello esistente presso le aziende o società, che precedentemente gestivano il servizio, regolarmente in servizio alla data del 31 gennaio 1978.

 

          Art. 6.

     Per l'anno 1978 la spesa corrente compresi gli ammortamenti delle aziende speciali di trasporto di comuni e loro consorzi non potrà subire incrementi superiori al 10% di quella accertata nell'esercizio 1977.

     L'eventuale maggiore perdita delle aziende stesse dell'anno 1978 rispetto a quella accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse ancora accertata, rispetto a quella accertata per l'esercizio 1976, dovrà essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.

 

          Art. 7.

     Per l'anno 1978 entro i primi venti giorni di ogni bimestre ai comuni autorizzati dal Presidente della Giunta provinciale ad assumere mutui ad integrazione del disavanzo economico del bilancio di previsione per l'anno 1977 sono erogate somme corrispondenti ai due dodicesimi dei mutui stessi, al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui a pareggio dei disavanzi economici assunte a carico del bilancio della Provincia ed iscritte nei bilanci dei comuni per il 1977, nonché dell'aumento del 20% delle entrate sostitutive di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modifiche in legge 27 febbraio 1978, n. 43. La detrazione riguardante l'aumento delle entrate sostitutive potrà essere fatta in occasione delle erogazioni a conguaglio di cui al successivo art. 8.

     Sino all'entrata in vigore della riforma della finanza locale, alle erogazioni previste dal precedente comma provvede il Presidente della Giunta provinciale e a tale fine i comuni dovranno trasmettere all'Amministrazione provinciale entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un prospetto riepilogativo delle somme dovute nell'anno 1978 alla Cassa depositi e prestiti o ad altri istituti mutuanti a titolo di rate di ammortamento dovute per mutui assunti per il pareggio dei disavanzi economici dei bilanci.

 

          Art. 8.

     Il pareggio dei bilanci comunali approvati ai sensi di legge è assicurato, per l'anno 1978, da trasferimenti a carico del bilancio della Provincia, mediante erogazioni da parte della stessa., L'importo di tali erogazioni è determinato dalla Giunta provinciale in sede di approvazione del bilancio di previsione 1978.

     Il versamento di tali importi ai comuni avrà luogo in unica soluzione entro il 31 agosto 1978.

 

          Art. 9.

     I comuni, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte della Giunta provinciale, non possono mensilmente impegnare somme superiori ad un dodicesimo delle spese iscritte nell'ultimo bilancio approvato o nei limiti delle maggiori spese necessarie, ove si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di impegno o pagamento frazionati in dodicesimi.

 

          Art. 10.

     Sino al 31 dicembre 1978 è sospesa la costituzione di aziende speciali municipalizzate e consortili per provvedere a servizi attualmente gestiti in economia sotto qualsiasi forma o all'attivazione di nuovi servizi.

     Sono ammesse deroghe alle disposizioni del precedente comma per consentire la prosecuzione del servizio in occasione della scadenza di concessione a privati o di scioglimento di consorzi o società esistenti, nonché per attuare accorpamenti, fusioni e unificazioni di aziende esistenti, da realizzare sotto forma di consorzi o di società pubbliche.

     Le deroghe innanzi previste sono consentite sempre che la costituzione delle nuove aziende, sotto qualsiasi forma realizzate, non produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali ed accresca l'efficienza del servizio.

 

          Art. 11.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1978 la spesa di lire 10 miliardi.

     Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

 

          Art. 12.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni

In aumento:

 

 

Cap. 2450 - Assegnazioni per il pareggio dei bilanci comunali deficitari

L.

10.000.000.000

In diminuzione:

 

 

Cap. 2480 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi

L.

10.000.000.000

 

          Art. 13.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.