§ 6.1.173 - L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e per il triennio 2008-2010 (Legge finanziaria 2008)


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:21/12/2007
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1998 e [...]
Art. 2.  Modifica della legge provinciale 19 ottobre 2004, n. 7, recante “Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in Provincia autonoma di Bolzano”
Art. 3.  Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”
Art. 4.  Autorizzazioni di spesa per l’anno 2008 Tabelle A e B
Art. 5.  Fondi per la finanza locale
Art. 6.  Partecipazioni a società
Art. 7.  Modifica della legge provinciale  19 luglio 2007, n. 4, recante “Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario [...]
Art. 8.  Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”
Art. 9.  Garanzia fideiussoria a favore della Strutture Trasporto Alto Adige SpA
Art. 10.  Disposizioni in materia di  contrattazione collettiva
Art. 11.  Adeguamento del fabbisogno del personale docente ed equiparato nelle scuole di ogni ordine e grado
Art. 12.  Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante „Riforma dell’ordinamento del personale  della Provincia”
Art. 13.  Interventi su compendi immobiliari del demanio militare dello Stato
Art. 14.  Incremento del patrimonio della fondazione per la ricerca scientifica e l’innovazione
Art. 15.  Fondo per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica
Art. 16.  Opere pluriennali per la realizzazione del termovalorizzatore dei rifiuti residui
Art. 17.  Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante “Disposizioni relative all’incentivazione in agricoltura”
Art. 18.  Copertura finanziaria
Art. 19.  Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”
Art. 20.  Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”
Art. 21.  Modifica della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, recante “Provvedimenti relativi al personale delle Unità Sanitarie Locali”
Art. 22.  Modifiche della legge provinciale  9 aprile 1996, n. 8, recante “Provvedimenti in materia di assistenza all’infanzia”
Art. 23.  Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”
Art. 24.  Modifiche della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante “Norme sull’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”
Art. 25.  Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, recante “Servizi pubblici locali”
Art. 26.  Modifiche della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”
Art. 27.  Modifica della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26, recante “Norme sull’utilizzazione degli edifici, attrezzature ed impianti scolastici per attività culturali e sportive extrascolastiche”
Art. 28.  Abrogazioni
Art. 29.  Entrata in vigore


§ 6.1.173 - L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e per il triennio 2008-2010 (Legge finanziaria 2008)

(B.U. 2 gennaio 2008, n. 1 - S.O. n. 2)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

 

Art. 1. Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”

1. Dopo l’articolo 8-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: “Art. 8-quinquies (Ciclomotori) - 1. Dal 1°gennaio 2008 i proprietari di ciclomotori di cui all’articolo 52 del codice della strada sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche provinciali.”

 

2. Dopo il comma 6 dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 6-bis, 6-

ter, 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies e 6-septies:

“6-bis. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’aliquota ordinaria dell’IRAP prevista dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta di mezzo punto percentuale.

 

6-ter. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti passivi dell’imposta possono, tenuto conto dei commi successivi, optare per un’ulteriore riduzione di un mezzo punto percentuale dell’aliquota IRAP prevista al comma 6-bis.

 

6-quater. La riduzione di aliquota di cui al comma 6-ter non trova applicazione per:

 

a) i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal sesto anno d’imposta  successivo a quello di inizio dell’attività;

b) le categorie economiche con codice ATECO sezione I, ad eccezione dei codici 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63;

c) le categorie economiche con codice  ATECO sezione J;

d) le categorie economiche  con codice ATECO sezione K, ad eccezione dei codici 71, 72, 73, 74;

e) le categorie economiche con codice ATECO sezione L;

f) le categorie economiche con codice ATECO sezione M;

g) le categorie economiche con codice ATECO sezione N;

h) le categorie economiche con codice ATECO sezione O, ad eccezione dei codici 90, 92 ad esclusione del 92.6, 93;

i) tutte le categorie di soggetti passivi d’imposta che non possono accedere alle agevolazioni previste dalle leggi  provinciali 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, e 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

 

6-quinquies. Ai soggetti passivi d’imposta che applicano la riduzione di cui al comma 6-ter è preclusa la possibilità di presentare domanda per le agevolazioni previste dalle leggi  provinciali 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, e 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, per i cinque anni decorrenti dal periodo d’imposta di prima applicazione della riduzione  di cui al comma 6-ter. I soggetti passivi d’imposta, che dopo quattro anni consecutivi di applicazione della riduzione di cui al comma 6-ter continuano ad applicare per uno o più anni  la medesima riduzione, sono esclusi per un periodo di due anni, decorrenti dall’ultimo periodo d’imposta di applicazione della riduzione di cui al comma 6-ter, dalla possibilità di presentare domanda per le suddette agevolazioni.

 

6-sexies. La Giunta provinciale può determinare capi della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, ai quali non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6-quinquies. La Giunta provinciale può stabilire casi di non applicazione del comma 6-quinquies, che a causa di particolari eventi richiedono investimenti imprevedibili.

 

6-septies. Il comma 6-quinquies si applica anche alle società che detengono una quota di almeno il 30 per cento del soggetto passivo d’imposta che applica la riduzione di cui al comma 6-ter, nonché alle società delle quali il soggetto d’imposta che applica la riduzione di cui al comma 6-ter detiene almeno una quota del 30 per cento, nonché alle società i cui soci corrispondono per almeno il 30 per cento ai soci del soggetto passivo d’imposta che applica la riduzione di cui al comma 6-ter.”

 

     Art. 2. Modifica della legge provinciale 19 ottobre 2004, n. 7, recante “Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in Provincia autonoma di Bolzano”

1. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 19 ottobre 2004, n. 7, è così sostituito:

“4. La Giunta provinciale determina, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, il rimborso spese mensile a favore dei volontari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b). Il relativo onere è a carico del fondo provinciale per il servizio civile. Questo rimborso spese è esente dal pagamento dell’imposta regionale sull’attività produttiva (IRAP), fatto salvo l’obbligo dell’eventuale presentazione della dichiarazione ai fini IRAP.”

 

     Art. 3. Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”

1. Dopo il comma 8 dell’articolo 17 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“9. I contributi erogati a norma della presente legge sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell’imposta regionale sull’attività produttiva (IRAP) nella misura della loro correlazione a componenti negativi di bilancio, considerati ai fini dell’applicazione del presente articolo; tali contributi non sono, comunque, ammessi in deduzione ai fini IRAP.”

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

     Art. 4. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2008 Tabelle A e B

1. Per l’applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nella tabella A, per l’anno finanziario 2008 sono autorizzate spese nella misura indicata nella tabella medesima.

 

2. Per l’attuazione di interventi od opere ad esecuzione pluriennale, ivi inclusi forniture e servizi volti ad assicurare il completamento, la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui le opere sono destinate, per l’anno finanziario 2008 e per il quadriennio 2009-2012 sono inoltre autorizzate spese nella misura indicata nella tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi dal 2009 al 2012 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria annuale.

 

3. Per le finalità di cui al comma 2, l’amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell’anno 2008 nei limiti delle spese annualmente previste per il quinquennio 2008-2012, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi dal 2009 al 2012 non dovrà superare l’80 per cento della spesa autorizzata per l’esercizio 2008.

 

     Art. 5. Fondi per la finanza locale

1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è stabilita per l’anno finanziario 2008 come segue:

a) fondo ordinario: 247.759.252,00 euro (Unità Previsionale di Base - UPB 26100);

b) fondo per investimenti: 152.859.289,00 euro (UPB 26200);

c) fondo ammortamento mutui:

75.285.177,00 euro (UPB 26205);

d) fondo perequativo: 3.000.000,00 euro (UPB 26100).

 

2. Una quota del fondo di cui al comma 1, lettera c), pari a 3.263.000,00 euro, è autorizzata come limite d’impegno ed è destinata al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive alla prima graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all’anno 2027 incluso.

 

     Art. 6. Partecipazioni a società

1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione della Provincia all’aumento di capitale della società SEL SpA, con sede a Bolzano, per una spesa massima di 432 milioni di euro a carico dell’esercizio finanziario 2008 (UPB 27200). Nei limiti della medesima spesa è consentito anche l’acquisto di quote di capitale di proprietà di altri soci, nonché di quote di capitale di altre società operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica.

 

2. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre un aumento della partecipazione della Provincia al capitale della società SEL SpA, con sede a Bolzano, sino all’importo di 800.000,00 euro, tramite conferimento in natura di propri beni patrimoniali. Alle conseguenti variazioni di bilancio, per l’iscrizione delle connesse entrate e corrispondenti spese, si provvede con le modalità di cui all’articolo 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

 

     Art. 7. Modifica della legge provinciale  19 luglio 2007, n. 4, recante “Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009”

1. Il comma 1 dell’articolo 6, della legge provinciale 19 luglio 2007, n. 4, è così sostituito:

“1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre un aumento della partecipazione della Provincia al capitale della società Fiera Bolzano SpA, con sede a Bolzano, sino all’importo di 3,5 milioni di euro, tramite conferimento in natura di propri beni patrimoniali o tramite la costituzione di un diritto reale. Alle conseguenti variazioni compensative di bilancio si provvede con le modalità di cui all’articolo 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.”

 

     Art. 8. Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”

1. Dopo l’articolo 3-bis della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 3-ter (Agenzia provinciale per la mobilità) - 1. La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere, anche mediante una società a partecipazione maggioritaria della Provincia, la costituzione di un’agenzia provinciale per la mobilità.

2. L’agenzia provinciale per la mobilità promuove e coordina, per conto della Provincia, le modalità del trasporto pubblico locale, cura i rapporti con i concessionari e provvede all’attuazione degli indirizzi politici in materia di trasporto pubblico locale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere finanziariamente l’agenzia provinciale per la mobilità con un contributo annuale di funzionamento e può mettere a disposizione dell’agenzia provinciale per la mobilità, gratuitamente o con canoni di locazione ridotti, locali ed attrezzature. 4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2008, la spesa massima di 500.000,00 euro (UPB 12100). La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è autorizzata con legge finanziaria annuale.”

 

     Art. 9. Garanzia fideiussoria a favore della Strutture Trasporto Alto Adige SpA

1. La Giunta provinciale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria onerosa ai sensi dell’articolo 1944, primo comma, del codice civile, per la durata di un anno e per un importo massimo di 18 milioni di euro, a garanzia del pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria e finanziaria, assunte dalla Strutture Trasporto Alto Adige SpA per l’assunzione di prestiti finalizzati all’acquisto di mezzi di trasporto ferroviario.

 

2. Qualora a seguito della prestata fideiussione la Provincia dovesse procedere a pagamenti per inadempimento della Strutture Trasporto Alto Adige SpA, la Giunta provinciale eserciterà il regresso contro la medesima società ai sensi dell’articolo 1950 del codice civile.

 

3. La copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alla prestazione della garanzia fideiussoria ha luogo con i fondi stanziati annualmente nel bilancio provinciale ai sensi dell’articolo 30 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, (UPB 27215).

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di  contrattazione collettiva

1. Per la contrattazione collettiva nell’anno 2008 per il comparto del personale dell’amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola è autorizzata a carico del bilancio provinciale (UPB 31100) la spesa di 66 milioni di euro per l’anno 2008, di 90 milioni di euro per l’anno 2009 e di 90 milioni di euro per l’anno 2010.

 

2. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 6 della legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15, per la contrattazione collettiva per l’anno 2007 per i comparti ivi indicati, a carico dell’esercizio finanziario 2007, è trasferita per una quota di 23,453 milioni di euro a carico dell’esercizio finanziario 2008. La corrispondente quota di stanziamento nel bilancio di previsione 2007 (UPB 31100) costituisce economia di spesa.

 

     Art. 11. Adeguamento del fabbisogno del personale docente ed equiparato nelle scuole di ogni ordine e grado

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico nel corso dell’esercizio finanziario, la Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare provvisoriamente la dotazione organica complessiva del personale stipendiato dalla Provincia autonoma di Bolzano a decorrere dal 1° settembre 2008, per coprire il fabbisogno di personale docente ed equiparato nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto dell’aumento della popolazione scolastica.

 

2. La maggiore spesa per effetto dell’aumento della dotazione organica, eventualmente disposta ai sensi del comma 1, trova copertura finanziaria mediante prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste.

 

     Art. 12. Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante „Riforma dell’ordinamento del personale  della Provincia”

1. Dopo l’articolo 21 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, è inserito il seguente articolo:

“Art. 21-bis (Indennità di missione) - 1. In caso di mancato adeguamento, entro il 31 marzo 2008, della vigente disciplina sull’indennità di missione ai principi stabiliti dalla normativa statale, l’indennità di missione prevista dai contratti collettivi provinciali è soppressa con decorrenza 1° aprile 2008.”

 

     Art. 13. Interventi su compendi immobiliari del demanio militare dello Stato

1. La Giunta provinciale è autorizzata a intervenire, nei termini stabiliti nel protocollo d’intesa firmato tra il Ministro della difesa e il Presidente della Provincia il 10 agosto 2007, su compendi immobiliari dello Stato in cui hanno sede gli enti militari, nei limiti degli stanziamenti autorizzati sull’UPB 21210 del bilancio per l’esercizio 2008 e successivi, per un valore pari a quello attribuito ai beni immobiliari  all’uopo da trasferirsi dal demanio statale al demanio  provinciale.

 

     Art. 14. Incremento del patrimonio della fondazione per la ricerca scientifica e l’innovazione

1. Per l’incremento del patrimonio della fondazione per la ricerca scientifica e l’in-novazione è autorizzata, ai sensi dell’articolo 8, commi 7 e 9, della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, la spesa di 100.000 euro a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2008 (UPB 19215).

 

     Art. 15. Fondo per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica

1. La dotazione del fondo di cui all’articolo 21-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, nell’esercizio finanziario 2008 (UPB 27120) è stabilita in 20 milioni di euro.

 

     Art. 16. Opere pluriennali per la realizzazione del termovalorizzatore dei rifiuti residui

1. Ferma restando la spesa complessiva di 98,5 milioni di euro, autorizzata con l’articolo 10 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, per la realizzazione di un termovalorizzatore dei rifiuti residui, l’onere pluriennale viene rimodulato a carico degli esercizi finanziari e per gli importi seguenti:

 

Esercizio finanziario

Importo

2008

18,0 milioni di euro

2009

50,0 milioni di euro

2010

30,5 milioni di euro.

 

     Art. 17. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante “Disposizioni relative all’incentivazione in agricoltura”

1. L’articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 4 (Oggetto dell’incentivazione) - 1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale, contributi sugli interessi e contributi per il rimborso di prestiti per:

a) investimenti tecnici ed edili in aziende rurali singole o associate;

b) investimenti edili e tecnici nonché la formazione in imprese di trasformazione e commercializzazione;

c) edilizia abitativa rurale;

d) infrastrutture in zone rurali;

e) promozione della proprietà coltivatrice e miglioramento delle strutture aziendali rurali;

f) tutela e miglioramento dell’ambiente;

g) miglioramento della zootecnia e promozione dell’attività delle organizzazioni nel settore della zootecnia e in quello lattiero caseario;

h) mortalità del bestiame;

i) lotta alle epizoozie;

j) misure di emergenza in agricoltura;

k) rimozione dei danni causati da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche e difesa passiva attraverso assicurazione;

l) miglioramento della struttura del mercato rurale, della trasformazione a livello aziendale e della commercializzazione alla produzione;

m) miglioramento qualitativo e strutturale nella produzione vegetale;

n) provvedimenti straordinari nella difesa delle piante;

o) crediti di gestione aziendale;

p) consulenza;

q) innovazione e progetti dimostrativi;

r) primo insediamento dei giovani agricoltori;

s) produzione e commercializzazione di prodotti agricoli.

2. Su richiesta dell’interessato la Giunta provinciale può concedere, in sostituzione dei contributi sugli interessi nonché del rimborso di prestiti di cui al comma 1, contributi annui o semestrali costanti posticipati, per lo stesso periodo e nella stessa misura nella quale sarebbe concepibile il relativo contributo.

3. Qualora per gli investimenti di cui al comma 1 venga concluso un contratto di leasing, la Giunta provinciale può concedere al concessionario, per tutto il tempo fissato dal contratto, anche contributi sui canoni periodici.”

 

     Art. 18. Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri per complessivi euro 3.755.088.528 a carico dell’esercizio finanziario 2008, derivanti dall’articolo 4, commi 1 (Tabella A) e 2 (Tabella B), e dagli articoli 5, 6, 8, 10, comma 1, 14 e 15, nonché alla copertura della minore entrata derivante dagli articoli 1, 2 e 3, stimata in 45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, si provvede con corrispondenti quote delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l’anno 2008.

 

2. Alla copertura degli oneri per complessivi euro 680.093.254 a carico degli esercizi finanziari 2009 e 2010, derivanti dall’articolo 4, comma 1 (Tabella A), e dall’articolo 5 relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d’impegno autorizzati, dall’articolo 4, comma 2 (Tabella B), e dagli articoli 10, comma 1, e 16, nonché alla copertura delle minori entrate per gli anni 2009 e 2010 derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, si provvede con corrispondenti quote delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2009-2010 nel bilancio triennale 2008-2010.

 

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 19. Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

“2. Fermo restando l’obbligo di cui al comma 1, se al termine dell’esercizio precedente risulta un disavanzo di consuntivo o un avanzo inferiore  a quello presunto iscritto nel bilancio di previsione dell’esercizio corrente, si può prescindere dalla presentazione di tale disegno di legge quando dalla manovra di assestamento derivino maggiori entrate non superiori al tre per cento del volume finanziario del bilancio di previsione iniziale. In quest’ultima ipotesi la Giunta provinciale adotta apposita deliberazione da trasmettere, entro il termine di cui al comma 1, al Consiglio provinciale insieme alla deliberazione di approvazione del rendiconto dell’esercizio prevista dall’articolo 62, comma 1.”

 

2. Il comma 4 dell’articolo 44 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è abrogato.

 

3. Dopo l’articolo 54 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è inserito il seguente articolo:

“Art. 54-bis (Pagamenti tramite conto corrente bancario) - 1. Per particolari e motivate esigenze di servizio, in alternativa alle procedure contabili di cui agli articoli 53 e 54, il direttore della Ripartizione Finanze e bilancio può autorizzare l’utilizzo di modalità di pagamento attraverso conto corrente bancario intestato alla Provincia, al fine di effettuare spese imputabili ad un unico capitolo ed aventi la medesima classificazione gestionale. Il conto viene alimentato in base all’effettivo fabbisogno tramite mandati di pagamento a favore di un dipendente appositamente incaricato dall’assessore provinciale competente o dal direttore della ripartizione provinciale competente. Alla chiusura dell’esercizio finanziario le somme non utilizzate sul predetto conto corrente sono versate alle entrate del bilancio provinciale.

 

2. La rendicontazione delle spese gestite con le modalità di cui al comma 1 avviene secondo le istruzioni e scadenze stabilite dal direttore della Ripartizione Finanze e bilancio.”

 

     Art. 20. Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”

1. Il comma 2-quater dell’articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“2-quater. Alle pubblicazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter provvedono, entro tre mesi dalla scadenza di ciascun semestre, le società, gli enti e gli istituti interessati. Nel caso di cariche e compensi di cui al comma 2-bis, relativi a società non aventi sede nel territorio provinciale, alla pubblicazione provvedono, con le medesime modalità e nei medesimi termini, direttamente le persone cui sono conferiti gli incarichi. La mancata pubblicazione comporta l’irrogazione, da parte del Direttore della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.”

 

     Art. 21. Modifica della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, recante “Provvedimenti relativi al personale delle Unità Sanitarie Locali”

1. Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, sono inseriti i seguenti articoli 1-bis e 1-ter:

“Art. 1-bis (Esercizio dell’attività libero-professionale dei dirigenti sanitari del servizio sanitario provinciale) - 1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti sanitari della fascia “B”, possono optare per il rapporto di lavoro non esclusivo. Fino alla disciplina contrattuale a livello provinciale, i dirigenti sanitari della fascia “B” restano assoggettati al regime di rapporto di lavoro esclusivo.

2. Le opzioni vanno presentate entro il 30 novembre di ciascun anno e hanno effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. La prima richiesta può essere presentata entro 30 giorni dell’entrata in vigore della presente legge e ha effetto a partire dal 1° marzo 2008. Opzioni presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge possono essere ancora revocate entro 30 giorni dopo l’entrata in vigore della presente legge.

3. L’opzione s’intende prorogata fino alla  domanda di ripristino del rapporto di lavoro esclusivo, con le decorrenze stabilite dal contratto collettivo provinciale.

4. In assenza di opzione il dirigente sanitario resta assoggettato al regime di rapporto di lavoro esclusivo.

5. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano nell’ambito della posizione ricoperta e della competenza  professionale posseduta nonché nell’ambito della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.

6. In caso di violazione degli obblighi connessi all’esclusività delle prestazioni, di insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale, e fino a quando non sarà disciplinato diversamente dal contratto collettivo provinciale, si applicano le disposizioni previste dalla normativa statale in materia.

7. Il dirigente sanitario assoggettato a regime di rapporto di lavoro esclusivo può scegliere se esercitare o meno un’attività libero-professionale intramuraria.

8. Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che esercitano la libera attività professionale intramuraria o extramuraria è disciplinato, anche per gli aspetti economici, con contratto collettivo provinciale.

9. Per i dirigenti sanitari che abbiano optato per il rapporto non esclusivo, e quindi per l’esercizio della libera professione extramuraria, vige il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria. Ai dirigenti sanitari in questione è fatto divieto di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale o periodica, a favore o all’interno di strutture pubbliche o private accreditate o convenzionate.

10. L’opzione per l’esercizio della libera professione extramuraria non esonera il dirigente sanitario dal dare la totale disponibilità, nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza.

11. Nello svolgimento dell’attività libero- professionale non è consentito l’uso del ricettario del Servizio sanitario.

12. In attesa della disciplina contrattuale a livello provinciale relativa al trattamento economico per il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che esercitano la libera attività professionale extramuraria o intramuraria, il trattamento economico dei dirigenti sanitari che optano per il rapporto di lavoro non esclusivo è ridotto per un importo pari a due ore aggiuntive programmate e percepite individualmente, costituenti l’indennità di esclusività. L’orario di lavoro viene conseguentemente ridotto nella stessa misura. A chi opta per il rapporto di lavoro non esclusivo, non spetta l’indennità di risultato. In attesa della disciplina contrattuale a livello provinciale relativa al trattamento economico per il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che esercitano la libera attività professionale extramuraria o intramuraria, nei confronti dei dirigenti che optano per il rapporto di lavoro esclusivo e non beneficiano delle ore aggiuntive programmate viene corrisposto a titolo di indennità di esclusività un importo pari al valore di un’ora aggiuntiva programmata ai sensi dell’articolo 39 del contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l’area del personale medico e medico-veterinario nel Servizio Sanitario Provinciale per il periodo 2001-2004 del 13 marzo 2003, con conseguente prestazione dell’ora stessa.

 

13. Qualora il contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l’area del personale medico e medico-veterinario nel Servizio Sanitario Provinciale per il periodo 2001-2004 del 13 marzo 2003 non venga rinnovato entro il 1º aprile 2008, viene applicato il contratto collettivo nazionale per il personale medico e medico veterinario a coloro che optano per il rapporto di lavoro non esclusivo e a coloro che scelgono l’attività libero-

professionale intramuraria.

 

Art. 1-ter (Direttive e piano aziendale per l’attività libero-professionale) - 1. La Giunta provinciale detta le direttive necessarie per l’applicazione dell’articolo 1-bis e per la predisposizione del piano aziendale per l’attività libero-professionale di cui al comma 3.

2. L’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano gestisce, con integrale responsabilità propria, l’attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità:

a) affidamento a personale aziendale o comunque dall’Azienda sanitaria a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni libero-professionali intramurarie, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle medesime prestazioni libero-professionali intramurarie, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell’orario di lavoro;

b) garanzia della riscossione degli onorari relativa alle prestazioni erogate sotto la responsabilità dell’Azienda sanitaria e dei comprensori sanitari. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi della lettera c);

c) determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l’integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell’attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari;

d) monitoraggio aziendale dei tempi d’attesa delle prestazioni erogate nell’ambito dell’attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia che, nell’ambito dell’attività istituzionale, le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta;

e) prevenzione delle situazioni che determinano l’insorgenza di un conflitto d’interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche con riferimento all’accertamento delle responsabilità del direttore generale per omessa vigilanza;

f) adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell’attività libero-

professionale intramuraria siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c);

g) progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell’ambito dell’attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest’ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell’organizzazione dei servizi resi nell’ambito dell’attività istituzionale. A tal fine, il Direttore generale dell’Azienda sanitaria presenta annualmente alla Giunta provinciale una relazione sull’esercizio della libera professione intramuraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste d’attesa e alle disparità nell’accesso ai servizi sanitari pubblici.

3. Ai fini di cui al comma 2, l’Azienda sanitaria predispone un piano aziendale che concerne, con riferimento ai singoli comprensori sanitari, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramoenia e assicura un’adeguata pubblicità e informazione relativamente al piano, con riferimento, in particolare, alla sua esposizione nell’ambito delle proprie strutture ospedaliere e all’informazione nei confronti delle associazioni degli utenti. Tali informazioni devono in particolare riguardare le condizioni di esercizio dell’attività istituzionale e di quella libero-

professionale intramoenia, nonché i criteri che regolano l’erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.

4. Il piano è presentato alla Giunta provinciale, in fase di prima applicazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro un limite massimo di tre anni dall’approvazione del piano precedente. La Giunta provinciale approva il piano o richiede variazioni o chiarimenti entro 60 giorni dalla presentazione. In caso di richiesta di variazioni o di chiarimenti, essi sono presentati entro 60 giorni dalla richiesta medesima ed esaminati dalla Giunta provinciale entro i successivi 60 giorni.”

 

     Art. 22. Modifiche della legge provinciale  9 aprile 1996, n. 8, recante “Provvedimenti in materia di assistenza all’infanzia”

1. L’articolo 1 della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, è così sostituito:

„Art. 1 (Assistenza domiciliare per l’infanzia) - 1. La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere contributi per spese correnti e spese d’investimento ad istituzioni private senza scopo di lucro, che promuovono ed erogano sul territorio provinciale il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia, curandone anche l’organizzazione sul piano tecnico-

amministrativo.

2. Per assistenza domiciliare all’infanzia s’intende l’attività delle persone collegate alle istituzioni private senza scopo di lucro di cui al comma 1, che assistono professionalmente nelle proprie abitazioni uno o più bambini di altre famiglie, svolgendo un compito educativo connotato da familiarità, valorizzazione della quotidianità, con caratteristiche di flessibilità e personalizzazione, per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie, nel rispetto dei ritmi, delle abitudini e del percorso di crescita di ogni bambino.”

 

2. La rubrica dell’articolo 1-bis della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, è così sostituita: “Microstrutture e servizi diurni”.

 

3. I commi 1 e 2 dell’articolo 1-bis della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. La Provincia autonoma di Bolzano è altresì autorizzata a concedere contributi per spese correnti ai comuni per la realizzazione e gestione sul territorio provinciale di microstrutture per bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni, nonché per servizi diurni per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni.

2. La microstruttura è un servizio socio-educativo per la prima infanzia, destinato a bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, volto a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini. Nel contempo si assicura alla famiglia un adeguato sostegno nei compiti educativi, anche al fine di conciliare al meglio le esigenze lavorative e familiari nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. L’accesso al servizio è consentito anche ai bambini che, dopo il compimento del terzo anno di vita, non frequentino ancora la scuola d’infanzia.”

 

4. I commi 2 e 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, sono abrogati.

 

     Art. 23. Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”

1. Dopo il comma 12 dell’articolo 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 13, 14, 15 e 16:

“13. L’amministrazione provinciale può avvalersi della messa a disposizione di personale degli enti sociali pubblici della Provincia per attività connesse agli interventi di assistenza e beneficenza pubblica.

14. Il personale messo a disposizione può essere sostituito mediante supplenza.

15. Le modalità connesse alla messa a disposizione del personale di cui al comma 1 e il relativo contingente sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Il personale conserva a tutti gli effetti lo stato giuridico, economico e previdenziale in godimento.

16. La spesa per il personale messo a disposizione è a carico del bilancio provinciale.”

 

     Art. 24. Modifiche della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante “Norme sull’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“h) disciplina la semplificazione delle procedure relative ad autorizzazioni, certificazioni e idoneità in materia di igiene e sanità pubblica, prevedendo anche l’abolizione delle stesse sulla base della normativa comunitaria, dei principi della legislazione nazionale nonché degli indirizzi approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.”

 

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

“2. Con effetto dalla data di pubblicazione della disciplina di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h), sono abrogati le lettere a), b), c) e d) del comma 2 e il comma 3 dello stesso articolo.”

 

     Art. 25. Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, recante “Servizi pubblici locali”

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, sono aggiunti i seguenti commi 4, 5, 6 e 7:

“4. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui al comma 2 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni o di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in società che non producano beni o servizi di interesse generale nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza.

5. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui al comma 2, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le partecipazioni eventualmente possedute in società aventi per oggetto attività diverse da quelle di cui al comma 4.

6. Le amministrazioni di cui al comma 2 che detengono o mantengono direttamente o indirettamente il controllo di società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, iniziative idonee a:

a) ridurre il numero dei componenti  degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di tre componenti, e a cinque componenti, se attualmente composti da più di cinque componenti; il numero dei membri predetti può essere portato a quattro o a sei per assicurare una congrua rappresentanza degli enti pubblici ovvero dei gruppi linguistici;

b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;

c) prevedere che, fermo restando la disciplina vigente in materia di ineleggibilità e di incompatibilità per l’elezione dei sindaci, dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali, l’assunzione, da parte di un sindaco, assessore o consigliere comunale o provinciale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso comune o dalla Provincia, non dia titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società; resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato, nel caso di produzione di utili, in misura ragionevole e proporzionata;

d) stabilire che le previsioni di cui alla lettera c) si applichino anche ai dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 2, ferma rimanendo la possibilità di prevedere indennità di risultato, nel caso di produzione di utili, in misura ragionevole e proporzionata, nei limiti di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c), della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16.

7. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari.”

 

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

“2. Le amministrazioni che scelgono di gestire i pubblici servizi secondo le modalità di cui alle lettere a) o b) o assumono partecipazioni in società o altri organismi, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti in ordine alle risorse  umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui alle lettere predette e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.”

 

     Art. 26. Modifiche della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”

1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Le spese pluriennali sostenute per l’impianto, la realizzazione e l’aggiornamento di programmi di interesse comune a più imprese di trasporto, rivolti a promuovere la diffusione di nuove tecniche e strumenti di gestione e di controllo per il miglioramento dell’organizzazione e della produttività dei servizi, possono essere ammesse a contributo sulle spese di investimento nella misura fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Sono ammesse a contributo nella misura massima del 100 per cento le spese relative alla progettazione, costruzione e ristrutturazione di impianti tecnici e di infrastrutture che presentino notevole rilevanza ai fini della gestione, organizzazione e funzionalità dei servizi di trasporto e delle linee di comunicazione di interesse provinciale. Sono altresì ammesse a contributo, sempre nella misura massima del 100 per cento, le spese relative all’acquisto di materiale rotabile ferroviario da parte delle aziende di cui all’articolo 1, comma 4, da destinare in locazione alle società incaricate della gestione dei servizi. Per le aziende ad esclusivo capitale pubblico sono ammesse alla contribuzione nella misura massima del 100 per cento anche le spese relative agli acquisti di beni immobili e le spese relative alle acquisizioni, attuate anche mediante sottoscrizioni di aumenti del capitale sociale, di partecipazioni in società strategiche o strumentali per il settore dei trasporti e per le linee di comunicazione di interesse provinciale. L’amministrazione provinciale è autorizzata a realizzare, acquistare e gestire direttamente tutti i menzionati impianti, strutture e servizi.”

2. L’articolo 15 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 15 (Spese di investimento) - 1. La Giunta provinciale determina annualmente i contributi sulle spese di investimento finalizzate a promuovere il potenziamento e il rinnovo dei beni strumentali necessari all’esercizio dei servizi di trasporto di competenza provinciale e a migliorare l’efficienza delle gestioni aziendali e l’utilizzo dei servizi da parte degli utenti. L’amministrazione provinciale è autorizzata ad acquistare e gestire direttamente i beni strumentali di cui sopra.

2. Il contributo è concesso nella misura massima del 100 per cento della spesa sostenuta e, comunque, nella misura massima del 100 per cento di quella ritenuta ammissibile, fatto salvo quanto previsto all’articolo 12, comma 1. Nel relativo provvedimento sono determinati il periodo di normale utilizzo del bene e gli specifici obblighi di destinazione.

3. La domanda di contributo è corredata dagli originali dei titoli di acquisto dei beni. Inoltre, il legale rappresentante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la data di registrazione in contabilità dell’operazione di acquisto, il numero progressivo di registrazione sul libro giornale IVA e il valore portato ad incremento dei cespiti ammortizzabili, indicando separatamente l’eventuale quota di IVA indetraibile. I contributi riconosciuti alle imprese beneficiarie sono accantonati in un apposito fondo da utilizzarsi secondo quanto previsto dall’articolo 17.

4. Il trasferimento dei beni tra imprese che esercitano servizi di trasporto pubblico o attività di cui all’articolo 1, comma 4, comporta anche il trasferimento dell’eventuale ammontare residuo del relativo contributo che risulta accantonato nel fondo sulla base della documentazione prevista all’articolo 17, comma 7. Fatta eccezione per la cancellazione di cespiti a seguito di fatto accidentale o di decreto di autorizzazione dell’assessore competente, negli altri casi di alienazione di beni prima della scadenza del periodo di normale utilizzo di cui al comma 2, il contributo è revocato per l’ammontare residuo che risulta sulla base della documentazione prevista all’articolo 17, comma 7.

5. Se il bene viene alienato senza autorizzazione, il contributo è revocato per l’intero ammontare erogato.

6. Se, a seguito di accertamento da parte degli organi competenti, risulta che un bene per il quale è stato riconosciuto un contributo sulle spese di investimento è stato utilizzato, senza autorizzazione dell’assessore provinciale competente, in modo difforme dalla sua normale destinazione, il contributo è revocato per l’intero ammontare erogato. Nel caso in cui venga accertata l’effettuazione di “servizi fuori linea” senza l’autorizzazione di cui all’articolo 87 del codice della strada, il contributo è revocato nella misura del dieci per cento.

7. Nel caso in cui il servizio fuori linea per il quale è stata richiesta l’autorizzazione non venga effettuato, il concessionario deve comunicarlo all’ufficio provinciale competente entro i successivi tre giorni. Se a seguito di accertamenti da parte degli uffici competenti la comunicazione di mancata effettuazione del servizio risulta non veritiera, si applica quanto previsto al comma 6 per i servizi effettuati senza autorizzazione.

8. La Ripartizione provinciale Mobilità provvede alla gestione delle informazioni ed al controllo degli adempimenti previsti dal presente articolo. Le imprese ammesse a contributo provinciale devono fornire tutte le informazioni necessarie secondo le modalità e nei tempi stabiliti dalla predetta ripartizione, nonché la documentazione da essa richiesta.”

 

     Art. 27. Modifica della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26, recante “Norme sull’utilizzazione degli edifici, attrezzature ed impianti scolastici per attività culturali e sportive extrascolastiche”

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“3-bis. In caso di necessità può anche essere autorizzato l’utilizzo delle strutture scolastiche, a condizione che il fruitore dell’autorizzazione si assuma la responsabilità del servizio di sorveglianza o i costi dei servizi necessari.”

 

     Art. 28. Abrogazioni

1. È abrogato l’articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 1983, n. 23.

 

     Art. 29. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.