§ 5.3.23 - L.P. 24 maggio 1976, n. 15.
Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49: Organi collegiali a livello di circolo didattico e istituto per la scuola [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:24/05/1976
Numero:15


Sommario
Art. 1.      L'art. 14 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 15 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'art. 23 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      L'art. 27 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      All'art. 28 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è aggiunto il seguente comma:
Art. 6.      La lett. d) dell'art. 4 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è integrata con il seguente testo:
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.3.23 - L.P. 24 maggio 1976, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49: Organi collegiali a livello di circolo didattico e istituto per la scuola elementare, secondaria ed artistica nella provincia di Bolzano".

(B.U. 15 giugno 1976, n. 26).

 

     Art. 1.

     L'art. 14 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è sostituito dal seguente:

     “Autonomia amministrativa - I consigli di circolo e di istituto gestiscono i fondi loro assegnati per le spese di cui all'art. 2 della legge 5 settembre 1975, n. 49, sulla base di un bilancio preventivo che dovrà essere presentato al competente Assessorato all'istruzione pubblica entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

     L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. I consigli di circolo o di istituto rendono il conto consuntivo annuale.

     La Provincia assegna, sentito il parere della competente commissione di cui al secondo comma dell'articolo successivo, direttamente a favore delle istituzioni scolastiche di cui al primo comma, i fondi per le spese previste dall'art. 2 della legge 5 settembre 1975, n. 49, tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi, nonché delle esigenze proprie dei diversi tipi di scuola o istituti.

     I circoli didattici, le scuole o gli istituti devono avere un proprio servizio di cassa affidato ad istituto di credito.

     I pagamenti e gli introiti sono effettuati unicamente in base a mandati, rispettivamente reversali, imputati sui diversi capitoli del bilancio e firmati, oltre che dal direttore o dal preside quale presidente della giunta esecutiva del circolo o dell'istituto, da un consigliere a tal fine delegato dalla giunta stessa e dal segretario della scuola. In caso di impedimento o di assenza sono autorizzati alla firma i loro sostituti.

     E' vietata qualsiasi gestione fuori bilancio. Con apposito regolamento saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del Bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili-amministrativi, nonché regolato il servizio di cassa.

     Gli enti, le istituzioni ed i privati, che erogano contributi a favore delle istituzioni scolastiche, possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo."

 

          Art. 2.

     L'art. 15 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è sostituito dal seguente:

     “Vigilanza - Il competente Assessore all'istruzione pubblica, sentito il parere del sovrintendente o dell'intendente competente, approva i bilanci preventivi e le eventuali variazioni di bilancio delle istituzioni di cui al primo comma del precedente articolo.

     All'approvazione dei conti consuntivi il competente Assessore per l'istruzione pubblica procede sentito il parere della competente commissione nominata per ciascun gruppo etnico. Tali commissioni sono formate da tre funzionari appartenenti uno alla competente ripartizione dell'istruzione pubblica, uno alla ragioneria centrale della Provincia e l'altro agli uffici scolastici provinciali, nonché da due membri del Consiglio scolastico provinciale, preferibilmente esperti in materia amministrativo-contabile. Alla nomina delle commissioni, nonché dei membri supplenti provvede la Giunta provinciale. I membri delle commissioni, per quanto possibile, dovranno essere dello stesso gruppo linguistico cui appartiene il circolo didattico o l'istituto del quale si esamina il conto consuntivo. Le tre commissioni rimangono in carica per la durata della legislatura.

     Una commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri ed essa decide a maggioranza.

     La commissione di cui al precedente comma è autorizzata a mezzo di uno o più dei suoi componenti ad effettuare tutte le ispezioni amministrativo-contabili ritenute necessarie e di visionare la relativa documentazione.

     Il sovrintendente o l'intendente competente vigilano sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo o di istituto. In caso di irregolarità, invitano gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse.

     In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o di istituto, il sovrintendente o l'intendente competente, sentito il Consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio.

     Fino a quando non siano insediati gli organi collegiali, il sovrintendente o l'intendente competente nomina un commissario.

     In caso di conflitto di competenza tra gli organi di cui alla presente legge, decidono il sovrintendente o l'intendente competente, sentito il Consiglio scolastico provinciale."

 

          Art. 3.

     L'art. 23 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è sostituito dal seguente:

     “Istituzioni scolastiche con personalità giuridica - Restando ferme le norme che attribuiscono personalità giuridica a particolari tipi di istituzioni scolastiche cui si riferisce la presente legge, le norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 trovano la loro applicazione anche nei confronti di tali istituzioni.

     Le funzioni del consiglio di amministrazione vengono esercitate dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, salve le competenze proprie di quest'ultimo.

     Limitatamente alle somme corrisposte dal Ministero alla Pubblica Istruzione, inerenti alle spese per il personale direttivo ed insegnante, si applicano le norme di cui al terzo e quarto comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416."

 

          Art. 4.

     L'art. 27 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è sostituito dal seguente:

     “Norme particolari per il conservatorio di musica di Bolzano - Le norme della presente legge non si applicano al conservatorio di musica di Bolzano, salvo quelle inerenti al comitato di valutazione di cui all'art. 8 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e quelle che riguardano l'autonomia amministrativa prevista dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

     Nulla è innovato per quanto riguarda gli altri organi collegiali esistenti presso il predetto conservatorio di musica di Bolzano."

 

          Art. 5.

     All'art. 28 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è aggiunto il seguente comma:

     “La liquidazione di dette spettanze avviene a cura dei competenti organi collegiali ed a carico dei rispettivi bilanci."

 

          Art. 6.

     La lett. d) dell'art. 4 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è integrata con il seguente testo:

     “Per l'adozione dei libri di testo devono essere rispettati i criteri che saranno fissati nel regolamento di esecuzione della legge provinciale."

 

          Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.