§ 5.2.83 - L.P. 12 ottobre 2007, n. 9.
Interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:12/10/2007
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Diritto all’assistenza in stato di non autosufficienza
Art. 2.  Definizione
Art. 3.  Accertamento dello stato di non autosufficienza
Art. 4.  Istituzione del fondo per l’assistenza ai non autosufficienti
Art. 5.  Alimentazione del fondo
Art. 6.  Gestione e amministrazione
Art. 7.  Equilibrio finanziario
Art. 8.  Prestazioni del fondo
Art. 9.  Gestione dei servizi
Art. 10.  Principi e modalità di erogazione dell’assistenza
Art. 11.  Mobilità
Art. 12.  Criteri di applicazione
Art. 13.  Norme applicative
Art. 14.  Disposizioni finanziarie
Art. 15.  Armonizzazione delle prestazioni e delle rette delle case di riposo e dei centri di degenza
Art. 16.  Sostituzione dell’assegno di ospedalizzazione a domicilio
Art. 17.  Compiti della Provincia
Art. 18.  Modalità organizzative
Art. 19.  Il distretto


§ 5.2.83 - L.P. 12 ottobre 2007, n. 9.

Interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti

(B.U. 23 ottobre 2007, n. 43 - S.O. n. 2)

 

Capo I

ASSISTENZA ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

 

Art. 1. Diritto all’assistenza in stato di non autosufficienza

1. La presente legge assicura specifiche prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali a persone non autosufficienti, al fine di consentire alle stesse la conduzione di una vita dignitosa.

2. Hanno diritto alle prestazioni di cui alla presente legge i cittadini e le cittadine italiani/e e dell’Unione europea (UE), gli apolidi e i cittadini e le cittadine extracomunitari/e in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, con residenza ininterrotta e dimora stabile in provincia di Bolzano da almeno cinque anni. In alternativa ai cinque anni di residenza è riconosciuta la residenza storica di 15 anni, di cui almeno uno immediatamente antecedente la richiesta di riconoscimento dello stato di non autosufficienza.

 

3. Hanno altresì diritto alle prestazioni, indipendentemente dalla residenza ininterrotta e dalla dimora stabile quinquennali, i figli e le figlie dei cittadini e delle cittadine italiani/e e dell’UE di cui al comma 2, minorenni e, se a carico, maggiorenni. Hanno diritto alle prestazioni anche i figli e le figlie minorenni e, se a carico, maggiorenni dei cittadini e delle cittadine extracomunitari/e in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

 

4. Le prestazioni sono erogate senza pregiudizio del diritto all’indennità di accompagnamento nonché del diritto alle prestazioni economiche a carattere continuativo in favore dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili.

 

5. L’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è computata nella prestazione di cui alla presente legge.

 

6. Le disposizioni della presente legge non esonerano i familiari né gli altri soggetti dai doveri di solidarietà nei confronti dell’assistito di cui all’articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

 

7. Restano ferme le competenze dei comuni in materia di assistenza alle persone non autosufficienti.

 

8. Sono comunque fatti salvi i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

 

9. La Provincia e gli enti operanti nel campo sociale e sanitario attuano specifici interventi a sostegno della maggiore autonomia possibile della persona nello svolgimento delle attivitá della vita quotidiana.

 

     Art. 2. Definizione

1. Ai fini della presente legge si intende per non autosufficiente una persona incapace in misura rilevante e permanente, a causa di patologie o disabilità fisiche, psichiche o mentali, di svolgere le attività della vita quotidiana negli ambiti costituiti da alimentazione, igiene personale, funzioni escretorie, mobilità, vita psico-sociale e conduzione dell’economia domestica, e che necessita pertanto dell’aiuto regolare di un’altra persona, mediamente per più di due ore al giorno alla settimana; al riguardo va tenuta presente la possibilità di migliorare l’autonomia personale del richiedente mediante l’utilizzo di ausili tecnici.

 

     Art. 3. Accertamento dello stato di non autosufficienza

1. Lo stato di non autosufficienza è accertato, su richiesta, dalle unità di valutazione, territorialmente articolate, composte da infermieri e da operatori socio-assistenziali o operatori specializzati dei servizi sociali. Nell’esercizio delle proprie funzioni le unità sono coadiuvate dal medico di base competente. In tale sede alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie sono offerti consulenza, orientamento e informazione sull’assistenza a domicilio.

 

2. L’unità di valutazione esegue altresì controlli per verificare la permanenza delle condizioni che hanno dato titolo all’assistenza e per verificare l’adeguatezza dell’assistenza prestata a domicilio e nelle strutture residenziali. L’erogazione della prestazione è sospesa se l’assistito o il suo legale rappresentante non acconsentono alla verifica periodica della perdurante sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1.

 

3. Contro l’esito dell’accertamento è ammesso ricorso alla commissione d’appello entro 30 giorni dalla notifica della decisione. La decisione della commissione d’appello è definitiva.

 

4. La commissione d’appello è composta da un medico, un infermiere e un operatore socio-assistenziale.

 

5. Le unità di valutazione e la commissione di appello sono nominate dalla Giunta provinciale e possono avvalersi di altri esperti nel campo socio-

assistenziale e sanitario.

 

6. Una nuova valutazione può essere eseguita su richiesta o, in caso di evidente variazione dello stato di non autosufficienza, anche d’ufficio.

 

7. La valutazione dello stato di non autosufficienza è periodicamente verificata.

 

     Art. 4. Istituzione del fondo per l’assistenza ai non autosufficienti

1. È istituito il fondo per l’assistenza ai non autosufficienti, di seguito denominato fondo, suddiviso nel fondo prestazioni, destinato alla gestione e alla copertura finanziaria della spesa corrente per le prestazioni in atto, e nel fondo integrativo a capitalizzazione, destinato alla copertura a lungo termine della spesa per le prestazioni future.

 

2. Il fondo prestazioni è destinato alla copertura delle spese derivanti dall’erogazione dell’assegno di cura e delle altre spese correnti.

 

3. Il fondo integrativo a capitalizzazione, dopo una fase di alimentazione e capitalizzazione, è destinato all’integrazione del fondo prestazioni.

 

     Art. 5. Alimentazione del fondo

1. Nel fondo confluiscono le seguenti risorse finanziarie:

a) l’assegnazione annua a carico del bilancio provinciale;

b) le assegnazioni regionali per gli interventi in favore delle persone non autosufficienti;

c) le eventuali assegnazioni statali destinate all’assistenza delle persone non autosufficienti;

d) gli interessi attivi ed altri proventi derivanti dalla gestione patrimoniale del fondo;

e) entrate previste dalla legge, con destinazione vincolata all’assistenza di persone non autosufficienti;

f) altre somme liberamente assegnate.

 

     Art. 6. Gestione e amministrazione

1. Per l’attuazione degli interventi della presente legge e l’amministrazione del fondo di cui agli articoli 4 e 5, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre la gestione fuori bilancio ai sensi dell’articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e del relativo regolamento.

 

2. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all’articolo 12.

 

     Art. 7. Equilibrio finanziario

1. La Giunta provinciale delibera, oltre al bilancio di previsione annuale e al conto consuntivo, anche un piano finanziario pluriennale di durata almeno decennale da aggiornare annualmente, nonché il programma annuale di intervento, con articolazione delle previsioni di spesa in relazione ai diversi gradi di bisogno e modalità di cura.

 

     Art. 8. Prestazioni del fondo

1. Le prestazioni del fondo sono erogate all’interessato o al suo rappresentante legale sotto forma di assegno di cura mensile. In presenza dei requisiti da stabilirsi dalla Giunta provinciale, la prestazione può essere erogata, su richiesta, alle persone che prestano l’assistenza.

 

2. L’ammontare dell’assegno di cura mensile è determinato in base al livello di non autosufficienza, valutato secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, ed è differenziato nei seguenti quattro livelli:

a) 1° livello – euro 510;

b) 2° livello – euro 900;

c) 3° livello – euro 1.350;

d) 4° livello – euro 1.800.

3. Per l’assistenza nelle case di riposo e nei centri di degenza, l’assegno mensile è integrato con un ulteriore importo fissato dalla Giunta provinciale in base all’entità e alla qualità dei servizi di assistenza e di cura offerti, come definiti ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera f).

4. Su richiesta della persona assistita o dei familiari o qualora l’unità di valutazione riscontri che non è garantita un’adeguata assistenza, parte dell’assegno di cura è erogato sotto forma di buoni-servizio.

 

5. La Giunta provinciale può aumentare l’assegno di cura mensile ogni due anni, con arrotondamento all’unità di euro superiore, in relazione alle variazioni in aumento, accertate dall’Istituto nazionale di statistica, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatesi nel biennio stesso. Rimane esclusa la quota dell’indennità di accompagnamento.

 

     Art. 9. Gestione dei servizi

1. I servizi di assistenza domiciliare, di assistenza semiresidenziale e i servizi residenziali sono gestiti ed erogati dagli enti gestori dei servizi sociali di cui all’articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché dagli enti privati di cui all’articolo 20 della medesima legge.. 2. I servizi di cui al comma 1 devono essere accreditati dalla Provincia.

 

     Art. 10. Principi e modalità di erogazione dell’assistenza

1. È favorita la permanenza della persona assistita nel suo abituale ambiente di vita. Ove ciò non sia possibile, hanno priorità le strutture semiresidenziali rispetto alle strutture residenziali.

 

2. Al fine di garantire un’assistenza adeguata sono messi a disposizione su tutto il territorio provinciale dei servizi di assistenza domiciliare ambulante, semiresidenziali e residenziali di qualità.

 

3. Il cittadino ha diritto all’offerta dei servizi di cui al comma 2, a condizioni unitarie di accesso sul territorio provinciale, a quantità sostenibili e a tariffe ragionevoli.

 

4. L’assegno di cura di cui all’articolo 8 è destinato alla cura e all’assistenza adeguata della persona non autosufficiente, in particolare con le seguenti finalità:

a) sostegno economico della persona non autosufficiente per la propria cura ed assistenza;

b) pagamento della tariffa per l’utenza del servizio di aiuto domiciliare o dell’ospitalità presso servizi semiresidenziali o residenziali;

c) copertura delle spese previdenziali a favore dei familiari che prestano l’assistenza;

d) copertura dei costi a sostegno della “vita indipendente”.

 

5. Non sono a carico del fondo le prestazioni educative, formative e occupazionali, né quelle sanitarie.. 6. Il servizio sanitario assicura le prestazioni preventive, curative e riabilitative, nonché l’assistenza protesica e farmaceutica, tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza.

 

7. In caso di ricovero nelle strutture residenziali del servizio sanitario, l’assegno continua ad essere corrisposto nella misura corrispondente al 1° livello. Alle persone non autosufficienti inquadrate nel 2° livello o in un livello superiore l’assegno può essere corrisposto per la durata massima di 30 giorni.

 

     Art. 11. Mobilità

1. Al fine di consentire la continuità dell’assistenza in caso di trasferimento della residenza fuori dal o nel territorio provinciale, la Provincia può concludere, a condizione di reciprocità, intese con altri enti; presupposto è la garanzia del diritto a prestazioni analoghe.

 

     Art. 12. Criteri di applicazione

1. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, determina:

a) i criteri e le modalità di rilevamento del fabbisogno di assistenza;

b) le attività della vita quotidiana relative all’alimentazione, all’igiene personale, alle funzioni escretorie, alla mobilità, alla vita psicosociale nonché alla conduzione dell’economia domestica, rilevanti ai fini della valutazione del fabbisogno di assistenza;

c) i compiti, l’organizzazione e il funzionamento delle unità di valutazione e della commissione di appello di cui all’articolo 3, nonché la loro collaborazione con i servizi territoriali;

d) le modalità di erogazione delle prestazioni del fondo;

e) i criteri di determinazione dei cinque anni di residenza richiesti ai fini del diritto alla prestazione;

f) la definizione delle prestazioni di cura e assistenza rilevanti ai fini della presente legge;

g) le modalità di gestione del fondo.

 

     Art. 13. Norme applicative

1. Le prestazioni del fondo sono erogate ai richiedenti, riconosciuti non autosufficienti secondo i criteri della presente legge, con decorrenza dal 1° luglio 2008, ad eccezione dei soggetti che risultano assistiti in case di riposo o centri di degenza, per i quali l’erogazione decorre dal 1° gennaio 2009.

 

2. In prima applicazione della presente legge i dati personali richiesti ai fini dell’accertamento dello stato di non autosufficienza sono tratti dagli archivi delle gestioni dell’indennità di accompagnamento e dell’assegno di ospedalizzazione a domicilio.

 

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessa di trovare applicazione l’articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, per gli ospiti che beneficiano dell’assegno di cura di cui all’articolo 8 della presente legge.

 

     Art. 14. Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per prestazioni assistenziali e relativa gestione si provvede con il fondo previsto all’articolo 4.

 

2. L’entità del fondo è determinata dalla Provincia con legge finanziaria annuale. In sede di determinazione del fondo si tiene conto delle assegnazioni della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, e successive modifiche, e anche degli eventuali proventi derivanti dalla gestione patrimoniale del fondo a capitalizzazione.

 

3. Il fabbisogno stimato del fondo e le relative modalità di finanziamento per il periodo 2008-2022 sono determinati come riportato nell’allegata tabella A.

 

4. Alla spesa complessiva di 242,39 milioni di euro a carico del bilancio provinciale per gli esercizi 2008 e 2009, come risultante dall’allegato A, si provvede nel modo seguente:

a) 197,70 milioni di euro mediante quote degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il biennio 2008-2009, alla funzione-obiettivo 9, lettera b.1, per l’importo di 104,69 milioni di euro e alla funzione-

obiettivo 10, lettera b.1, per l’importo di 93,01 milioni di euro, per l’attuazione degli interventi previsti ai sensi delle disposizioni di legge provinciale che cessano di aver attuazione con l’entrata in vigore della presente legge;

b) all’ulteriore maggior spesa di 44,69 milioni di euro mediante corrispondente quota dello stanziamento previsto nel bilancio pluriennale per il biennio 2008-2009 alla funzione-obiettivo 27, lettera b.1.

 

5. Per gli esercizi successivi al 2009 si provvede con i mezzi stabiliti con legge finanziaria annuale di cui al comma 2 del presente articolo.

 

     Art. 15. Armonizzazione delle prestazioni e delle rette delle case di riposo e dei centri di degenza

1. Per armonizzare il livello delle prestazioni e delle rette nelle case di riposo e nei centri di degenza, la Giunta provinciale approva un programma quinquennale di misure, tra cui:

a) l’analisi dei fattori di qualità e di costo dei servizi;

b) l’introduzione della contabilità analitica per centri di costo nei servizi;

c) l’emanazione di specifici criteri ed indirizzi per la fissazione annuale dei costi e delle tariffe dei servizi, come previsto dall’articolo 13, comma 6, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

 

Capo II

MODIFICA DELLA LEGGE PROVINCIALE 18 AGOSTO 1988, N. 33,

RECANTE “PIANO SANITARIO PROVINCIALE 1988 - 1991”

 

     Art. 16. Sostituzione dell’assegno di ospedalizzazione a domicilio

1. Con effetto dal 1° luglio 2008 sono abrogati gli articoli 21, ad eccezione del comma 3, nonché l’articolo 21-bis della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, essendo il relativo assegno sostituito dalle nuove prestazioni di cui all’articolo 8 della presente legge.

 

2. Ai beneficiari dell’indennità di accompagnamento e/o dell’assegno di ospedalizzazione a domicilio in data 30 giugno 2008 spetta, a decorrere dal 1° luglio 2008, un assegno personale pari alla differenza tra il trattamento precedente e l’assegno eventualmente d’importo inferiore di cui alla presente legge. L’assegno è corrisposto finché la differenza non sarà assorbita da futuri aumenti. A tal fine è necessario il possesso dei requisiti previsti dalla normativa precedente.

 

Capo III

MODIFICHE DELLA LEGGE PROVINCIALE 30 APRILE 1991, N. 13,

RECANTE “RIORDINO DEI SERVIZI SOCIALI IN PROVINCIA DI BOLZANO”

 

     Art. 17. Compiti della Provincia

1. Dopo la lettera w) del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, sono aggiunte le seguenti lettere: “x) accreditare i servizi sociali;

y) approvare il catalogo delle prestazioni essenziali dei servizi sociali;

z) erogare le prestazioni del fondo di non autosufficienza, previo accertamento dello stato di non autosufficienza.”

 

     Art. 18. Modalità organizzative

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 14 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“6. I servizi di gestione pubblica e privata sono autorizzati dalla Provincia e, qualora finanziati anche in parte con mezzi pubblici, accreditati. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità delle procedure di autorizzazione e di accreditamento, al fine di promuovere la qualità sociale e professionale dei servizi e delle prestazioni.”

 

     Art. 19. Il distretto

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

“3. Per una gestione unica e integrata del distretto socio-sanitario gli enti gestori dei servizi sociali e dei servizi sanitari sottoscrivono accordi, con i quali sono fissate le modalità gestionali uniche e di conduzione dei servizi, la predisposizione del personale e il finanziamento condiviso e partecipativo delle attività. Gli accordi prevedono che la gestione di tutto il distretto socio-sanitario integrato o di settori specifici venga trasmessa ad un unico operatore di uno dei due enti gestori, che assume l’incarico per conto di entrambi. Gli accordi prevedono inoltre programmi socio-sanitari annuali e pluriennali e vengono sottoscritti da entrambi i gestori.”

 

 

Tabella A

(articolo 14, comma 3)

(Omissis)