§ 5.1.80 - L.P. 31 luglio 1987, n. 16.
Estensione del periodo di validità del piano sanitario provinciale 1983-1985 e integrazione della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 3, nonché [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:31/07/1987
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Periodo di validità.
Art. 2.  Direzione dell'ufficio provinciale n. 177.
Art. 3.      1. In attesa della definizione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti per il ripiano dei disavanzi di parte corrente dei bilanci per gli anni 1985 e 1986 delle Unità Sanitarie Locali della [...]
Art. 4.      1. Alla copertura dell'onere di lire 25 miliardi indicato nell'articolo precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di [...]
Art. 5.  Proroga dell'efficacia dell'art. 2 della legge provinciale 2 luglio 1985, n. 10.
Art. 6.  Clausola d'urgenza.


§ 5.1.80 - L.P. 31 luglio 1987, n. 16.

Estensione del periodo di validità del piano sanitario provinciale 1983-1985 e integrazione della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 3, nonché erogazione di anticipazioni alle Unità Sanitarie Locali.

(B.U. 18 agosto 1987, n. 37).

 

     Art. 1. Periodo di validità.

     1. Il periodo di validità del piano sanitario provinciale 1984-1985, di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, come prorogato con le leggi provinciali 21 gennaio 1986, n. 4, e 21 gennaio 1987, n. 3, viene ulteriormente prorogato fino all'entrata in vigore del piano sanitario provinciale 1987- 1989 e comunque non oltre il 31 dicembre 1987.

     2. Durante il periodo di cui al precedente comma mantengono validità le norme provinciali la cui efficacia è collegata con il periodo di validità del piano sanitario provinciale, nonché gli atti adottati dalla Provincia in attuazione di specifiche previsioni delle suddette norme.

 

          Art. 2. Direzione dell'ufficio provinciale n. 177.

     1. All'art. 2 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

     "3.Al fine di assicurare la continuità ed il funzionamento dell'ufficio, è conferito con deliberazione provinciale, su proposta dell'Assessore alla sanità, ad un funzionario del ruolo amministrativo della Provincia, avente i requisiti di cui all'art. 24 lett. c), della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, l'incarico provvisorio di direttore dell'ufficio provinciale per l'amministrazione dell'igiene e sanità pubblica, della medicina preventiva, sociale e dello sport - ufficio n. 177 -, in deroga alle procedure e modalità di cui all'art. 25 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e con la scadenza prevista per gli incarichi dirigenziali in atto. L'incarico di direttore dell'ufficio suddetto sarà conferito anche in futuro, con le procedure e modalità previste dalla legge, ad un funzionario del ruolo amministrativo della Provincia".

     2. Alla copertura dell'onere di lire 13.400.000, derivante dal primo comma, si provvede mediante utilizzo dei mezzi finanziari previsti al cap. 12100 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 e con corrispondenti stanziamenti nei futuri bilanci della Provincia.

 

          Art. 3.

     1. In attesa della definizione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti per il ripiano dei disavanzi di parte corrente dei bilanci per gli anni 1985 e 1986 delle Unità Sanitarie Locali della provincia, ai sensi dell'art. 3 del decreto - legge 19 maggio 1987, n. 193, o delle corrispondenti disposizioni legislative riguardanti la materia, il cui onere di ammortamento è posto a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1987 l'anticipazione di fondi alle Unità Sanitarie Locali fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di lire 25 miliardi.

     2 . L'importo dell'anticipazione da erogare a ciascuna Unità Sanitaria Locale è stabilito con deliberazione della Giunta provinciale in proporzione all'ammontare del disavanzo risultante dalla differenza tra le entrate accertate del titolo I e del titolo II e le spese impegnate del titolo I dei bilanci delle Unità Sanitarie Locali, desumibili dai rendiconti generali per l'esercizio finanziario 1986.

     3. Il recupero delle anticipazioni è disposto mediante vincolo di riversamento all'entrata del bilancio provinciale di un corrispondente importo, sulle somme da versare alle Unità Sanitarie Locali in base alla normativa statale sul ripiano dei bilanci delle stesse per gli anni 1985 e 1986.

     4. L'entrata relativa al mutuo di cui al primo comma, non appena accertato nell'ammontare, e la corrispondente spesa da erogare alle Unità Sanitarie Locali saranno iscritte su appositi capitoli delle contabilità speciali del bilancio della Provincia con le modalità previste dall'art. 25, primo e secondo comma, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

     5. L'assunzione degli impegni di spesa è subordinata alla realizzazione del mutuo.

 

          Art. 4.

     1. Alla copertura dell'onere di lire 25 miliardi indicato nell'articolo precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 (partita n. 5 dell'allegato n. 3 al bilancio).

     2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che si cassa:

di nuova istituzione:

 

 

Cap. 52140 - Anticipazione di fondi alle Unità Sanitarie Locali per il ripiano dei disavanzi dei bilanci per gli anni 1985 e 1986 COD/5.2.-2.6/2.1.271.2.08.08/

L.

25.000.000.000

in diminuzione:

 

 

Cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti)

L.

25.000.000.000

 

          Art. 5. Proroga dell'efficacia dell'art. 2 della legge provinciale 2 luglio 1985, n. 10.

     1. L'efficacia dell'art. 2 della legge provinciale 2 luglio 1985, n. 10, è prorogata fino all'entrata in vigore del nuovo piano sanitario provinciale 1987-1989.

 

          Art. 6. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.