§ 4.2.46 - L.P. 4 dicembre 1986, n. 31.
Istituzione di un albo professionale per giardinieri.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:04/12/1986
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Qualifica di giardiniere.
Art. 2.  Albo professionale.
Art. 3.  Commissione.
Art. 4.  Misure di incentivazione.
Art. 5.  Disposizione transitoria.
Art. 6.  Disposizioni finanziarie.


§ 4.2.46 - L.P. 4 dicembre 1986, n. 31.

Istituzione di un albo professionale per giardinieri.

(B.U. 16 dicembre 1986, n. 56).

 

     Art. 1. Qualifica di giardiniere.

     1. Per giardinieri si intendono le persone che svolgono su una superficie di almeno 5000 m2, di cui almeno 500 m2 riscaldabili, personalmente e professionalmente, una o più delle seguenti attività:

     a) coltivazione di piante ornamentali in serre o all'aperto;

     b) formazione ed impianto di orti e giardini;

     c) vivaio per arbusti e alberi ornamentali;

     d) orticoltura intensiva eccettuata l'orticoltura estensiva;

     e) produzione di sementi per piante ornamentali e ortaggi.

 

          Art. 2. Albo professionale.

     1. Presso l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste è istituito un albo professionale per giardinieri.

     2. In tale albo professionale sono iscritti, su domanda, le persone aventi i seguenti presupposti:

     a) tre anni di apprendistato presso giardinieri iscritti all'albo professionale con contemporanea frequenza della scuola professionale e superamento di un esame di abilitazione per giardinieri;

     b) attività professionale almeno biennale presso un giardiniere iscritto all'albo professionale dopo il superamento dell'esame di abilitazione.

     3. A condizione che l'interessato superi l'esame di abilitazione di cui alla lettera a) del presente articolo possono essere iscritti all'albo professionale anche i giardinieri che hanno compiuto l'apprendistato e frequentato la scuola professionale al di fuori della provincia o all'estero.

     4. L'attività professionale di cui alla lettera b) del presente articolo può essere assolta anche al di fuori della provincia o all'estero.

     5. Per quanto riguarda l'addestramento degli apprendisti, i diritti e doveri degli stessi e del maestro, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 3. Commissione.

     1. L'albo professionale per i giardinieri è retto da una commissione, che viene nominata con deliberazione della Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura, nel corso della quale è intervenuta la nomina.

     2. La commissione è composta da:

     a) due giardinieri scelti tra sei nominativi proposti dal settore orticoltura dell'associazione agricoltori e coltivatori diretti dell'Alto Adige;

     b) due esperti scelti tra sei nominativi proposti dall'associazione agricoltori e coltivatori diretti dell'Alto Adige;

     c) un impiegato provinciale proposto dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

     3. Per ogni membro effettivo viene nominato uno supplente.

     4. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

     5. Il presidente viene eletto dalla commissione tra i suoi componenti. Funge da segretario un impiegato dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.

     6. La commissione delibera a maggioranza semplice.

     7. Contro le delibere della commissione gli interessati possono entro 30 giorni ricorrere alla Giunta provinciale.

     8. Ai membri della commissione sono corrisposti, in quanto spettino, gli emolumenti previsti dalle vigenti norme provinciali in materia.

 

          Art. 4. Misure di incentivazione.

     1. Dopo l'entrata in vigore della presente legge i giardinieri, che intendono richiedere misure di incentivazione previste da leggi provinciali, devono essere iscritti all'albo professionale ed allegare alla relativa domanda un certificato di iscrizione.

 

          Art. 5. Disposizione transitoria.

     1. Fino alla decorrenza di due anni dall'entrata in vigore della presente legge nell'albo professionale per giardinieri possono essere iscritti, oltre ai soggetti di cui al precedente art. 2, anche coloro i quali gestiscono da almeno tre anni personalmente e professionalmente un'azienda orticola.

     2. Fino alla decorrenza di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge possono essere iscritti all'albo professionale anche coloro i quali hanno assolto l'apprendistato e l'attività professionale di cui al secondo comma dell'art. 2 presso giardinieri non iscritti all'albo professionale.

 

          Art. 6. Disposizioni finanziarie.

     1. Agli oneri per compensi ai membri della commissione di cui all'art. 3 della presente legge, valutati in lire 1.000.000 all'anno, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1986, che presenta sufficiente disponibilità, e dei corrispondenti finanziamenti dei futuri esercizi.