§ 3.4.35 - L.P. 11 luglio 1986, n. 17.
Costruzione di un parcheggio interrato antistante la stazione ferroviaria.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:11/07/1986
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano ad una società per azioni che si proponga la costruzione e/o gestione di una [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.4.35 - L.P. 11 luglio 1986, n. 17.

Costruzione di un parcheggio interrato antistante la stazione ferroviaria.

(B.U. 22 luglio 1986, n. 31).

 

     Art. 1.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano ad una società per azioni che si proponga la costruzione e/o gestione di una autorimessa sotterranea sul compendio immobiliare identificato nelle particelle:

     - CC Dodiciville

     p.f. 2646/1, p.f. 2562/1, p.f. 2672/2, p.f. 2672/1, p.f. 2672/3, p.f. 2563/1, p.f. 563/2, p.f. 237/1, p.ed. 514, p.ed. 584, p.ed. 2742, p.ed. 626/1, p.ed. 1842/2, p.ed. 1842/1, p.ed. 235, p.ed. 511/2, p.ed. 965;

     -CC Bolzano

     p.f. 324, p.f. 77/3, p.f. 244/2.

     2. Lo statuto della società deve essere approvato dalla Giunta provinciale, prevedere a favore dei dipendenti della Provincia di Bolzano la priorità di utilizzo su un numero di posti macchina non inferiore a 200 ed un'adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e controllo. I rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale.

     3. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo della società ed in tutti gli atti utili per il conseguimento degli scopi di cui al primo comma. Egli inoltre, è autorizzato a consentire in nome e per conto della Provincia variazioni allo statuto che venissero proposte dagli altri partecipanti o venissero richieste dalle competenti autorità amministrative o giudiziarie.

     4. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale azionario della società in misura non superiore al 33%, fino ad una spesa totale massima di lire 3 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1987.

     5. Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 1987-1988 alla Sezione 8, Settore 8.1, lettera b. 2), del bilancio pluriennale della Provincia.

 

          Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.