§ 2.1.46 - L.P. 7 marzo 1977, n. 10.
Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, ed integrazioni al vigente ordinamento del personale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:07/03/1977
Numero:10


Sommario
Art. 1.      Le norme di cui all'art. 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estese, con le modalità ivi indicate e per gli anni coperti da iscrizioni previdenziali all'E.N.P.A.S., a tutti i [...]
Art. 2.      Le promozioni del personale dei ruoli di cui alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, sono conferite dal consiglio di amministrazione, a partire dagli scrutini del 31 dicembre 1975 e per un [...]
Art. 3.      La spesa per l'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, tenuto anche conto del disposto dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 2.1.46 - L.P. 7 marzo 1977, n. 10.

Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, ed integrazioni al vigente ordinamento del personale.

(B.U. 22 marzo 1977, n. 14).

 

     Art. 1.

     Le norme di cui all'art. 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estese, con le modalità ivi indicate e per gli anni coperti da iscrizioni previdenziali all'E.N.P.A.S., a tutti i dipendenti dello Stato passati alla Provincia per disposizione di legge statale o provinciale.

 

          Art. 2.

     Le promozioni del personale dei ruoli di cui alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, sono conferite dal consiglio di amministrazione, a partire dagli scrutini del 31 dicembre 1975 e per un triennio, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che abbiano riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".

 

          Art. 3.

     La spesa per l'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, tenuto anche conto del disposto dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, è valutata in lire 230 milioni.

     Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente e di quello per gli esercizi finanziari successivi, si provvede con le entrate corrispettive derivanti dai recuperi dall'E.N.P.A.S. delle anticipazioni erogate dalla Provincia.

     Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 saranno istituiti gli appositi capitoli di entrata e di spesa.

 

          Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.