§ 6.3.7 - L.R. 27 dicembre 1996, n. 64.
Acquisto dell'Abbazia di S. Angelo al Raparo nel Comune di S. Chirico Raparo.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 demanio e patrimonio
Data:27/12/1996
Numero:64


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il complesso architettonico sarà destinato a centro per attività culturali, con particolare riguardo alla storia del monachesimo basiliano nel Mezzogiorno.
Art. 3.      La struttura di cui all'art. 1, situata nel territorio di S. Chirico Raparo, in catasto al foglio 6, particelle 61 e 62, è costituita da:
Art. 4.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in L. 100 milioni, sarà imputato al Cap. 7451 del Bilancio di Previsione 96, denominato "Fondo globale provvedimenti in [...]
Art. 5.      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.7 - L.R. 27 dicembre 1996, n. 64.

Acquisto dell'Abbazia di S. Angelo al Raparo nel Comune di S. Chirico Raparo.

 

Art. 1. [1]

     La Regione Basilicata concede un contributo di L. 200.000.000 al Comune di S. Chirico Raparo finalizzato all'acquisto della proprietà privata degli Eredi Magaldi costituita dall'immobile Abbazia S. Angelo al Raparo e annessi ipogei. La concessione del contributo è subordinata alla acquisizione di idonea documentazione circa la congruità della spesa.

 

     Art. 2.

     Il complesso architettonico sarà destinato a centro per attività culturali, con particolare riguardo alla storia del monachesimo basiliano nel Mezzogiorno.

 

     Art. 3.

     La struttura di cui all'art. 1, situata nel territorio di S. Chirico Raparo, in catasto al foglio 6, particelle 61 e 62, è costituita da:

 

 

     CORPO A (Chiesa)                                  mq.    210

     CORPO B (Monastero)                               mq.    110

     CORPO C (Area archeologica, ruderi)               mq.    600

     Grotta con resti di cappella ipogea               mq.  2.500

     Terreni connessi al complesso monastico:

     a) Area di rispetto intorno agli edifici          mq. 10.000

     b) Area a valle del monastero situata in          mq.  2.600

     piano per l'arrivo della strada carrabile

     c) Strada carrabile ml. 800 x 6 ml.               mq.  4.800

     d) Fascia di rispetto a monte ed a valle          mq. 16.000

     della strada per una larghezza complessiva

     di ml. 20 per complessivi

     e) Sentiero pedonale sul mezzo pendio tra il      mq. 16.000

     ponte sul Trigella ed il portale di accesso

     al complesso, compreso fascia di rispetto di

     ml. 20 a monte ed a valle

 

 

     Art. 4.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in L. 100 milioni, sarà imputato al Cap. 7451 del Bilancio di Previsione 96, denominato "Fondo globale provvedimenti in corso".

 

     Art. 5.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 2 settembre 1999, n. 25.