§ 6.2.118 - L.R. 30 dicembre 2003, n. 35.
Modifiche all’articolo 10 della Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 34 - Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:30/12/2003
Numero:35

§ 6.2.118 - L.R. 30 dicembre 2003, n. 35.

Modifiche all’articolo 10 della Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 34 - Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata.

(B.U. 31 dicembre 2003, n. 90).

 

Art. 1.

     1. Dopo il comma 4 dell’art. 10 della Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 34, è aggiunto il seguente comma 5:

     “5. Il C.T.V.F. esprime il proprio parere sui progetti di legge di cui al comma 2 dell’art. 9 nel termine di trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto il singolo progetto, corredato dalla prescritta relazione tecnica. In mancanza, ove nel progetto di legge siano quantificati gli oneri per l’esercizio di riferimento e la relativa copertura finanziaria, il parere si intende espresso favorevolmente”.

     2. Dopo il comma 5 dell’art. 10 della Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 34, è aggiunto il seguente comma 6:

     “6. Tale termine può essere interrotto per una sola volta ove, prima della scadenza, il comitato richieda formalmente, ai soggetti proponenti, elementi integrativi di giudizio e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione necessaria per ulteriore quindici giorni”.

 

Art. 2. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.