§ 6.2.101 - L.R. 31 gennaio 2002, n. 11.
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:31/01/2002
Numero:11

§ 6.2.101 - L.R. 31 gennaio 2002, n. 11.

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004.

(B.U. 31 gennaio 2002, n. 7).

 

Art. 1.

     1. E’ approvato in € 3.244.006.530,37 lo stato di previsione di competenza ed in € 3.584.320.906,22 lo stato di previsione di cassa delle entrate della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2002.

 

Art. 2.

     1. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore e secondo la disciplina del capo VI della Legge regionale 6 settembre 2001, n. 34, l’accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione ed afferenti all’esercizio finanziario 2002.

     2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, le riscossioni sia in conto competenza sia in conto residui avverranno esclusivamente in valuta “euro”. Per il pagamento di imposte, tasse, sanzioni amministrative e somme dovute alla Regione a qualsiasi titolo, la conversione da lire ad euro è effettuata al cambio fisso di un euro pari a lire 1936,27, sulla base delle regole stabilite dall’art. 5 del regolamento del Consiglio dell’U.E. n. 1103/97 del 17 giugno 1997, richiamato al punto 4 delle istruzioni emanate con decreto ministeriale 21 dicembre 1998. Ove a seguito della conversione da lire ad euro dovessero risultare più di due cifre decimali, l’importo è arrotondato al centesimo di euro (2 cifre decimali); l’arrotondamento è effettuato per eccesso se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5, per difetto se inferiore. A decorrere dalla stessa data i contribuenti sono tenuti al pagamento delle imposte, delle tasse, delle sanzioni e delle somme a qualsiasi titolo dovute alla Regione in forza delle vigenti disposizioni normative, applicando le suddette regole di conversione.

     3. Le sanzioni pecuniarie espresse in lire, in quanto irrogate prima del 1 gennaio 2002 ma non ancora estinte a questa data, devono essere ridenominate in euro secondo le regole di conversione ed arrotondamento di cui al precedente comma.

     4. La Giunta Regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai diritti di credito di importo non superiore a 10,33 euro per imposte e tasse regionali, per sanzioni amministrative, nonché per somme dovute alla Regione a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della L.R. n. 34/2001. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 3.

     1. E’ approvato in € 3.244.006.530,37 lo stato di previsione di competenza ed in € 3.479.547.872,09 lo stato di previsione di cassa delle spese della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2002.

 

Art. 4.

     1. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore e secondo la disciplina del capo VI della Legge regionale 6 settembre 2001, n. 34, gli impegni ed i pagamenti per le spese della Regione ed afferenti all’esercizio finanziario 2002.

     2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti fissati per ciascuna Unità Previsionale di Base nello stato di previsione di cassa delle uscite per l’esercizio finanziario 2002.

 

Art. 5.

     1. E’ autorizzata l’iscrizione nello Stato di Previsione delle Entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2002, alla voce “Avanzo presunto di amministrazione derivante da somme vincolate non impegnate” rinveniente dall’esercizio precedente, della somma di € 513.438.620,23.

 

Art. 6.

     1. E’ approvato il “Quadro Generale Riassuntivo” del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2002 e relativo prospetto allegato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 33 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34, allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.

     2. E’ approvato, ai sensi dell’art. 33 comma 3, lett. a) della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34, l’“Elenco dei capitoli in cui si articolano le Unità Previsionali di Base”, individuati secondo l’oggetto, il contenuto economico-funzionale, e il carattere giuridicamente obbligatorio, allegati nn. 3a e 3b, annessi alla presente legge.

     3. E’ approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett. b), della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34, l’“Elenco dei capitoli di spesa obbligatoria”, allegato n. 4, annesso alla presente legge.

     4. E’ approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett. c), della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34, l’“Elenco delle Unità Previsionali di Base per le quali la Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative”, allegato n. 5, annesso alla presente legge.

     5. E’ approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett. d), della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34, l’“Elenco delle Spese da finanziare con l’impiego dei Fondi speciali”, distintamente per le spese correnti e per le spese in conto capitale, secondo la disciplina dell’art. 37 della L.R. 06.09.2001 n. 34, allegato n. 6, annesso alla presente legge.

     6. E’ approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett. e) e g), della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34, il “Prospetto dei mutui passivi in ammortamento nell’esercizio finanziario 2002”, allegato n. 7, il prospetto dimostrativo della “Capacità di indebitamento per l’esercizio 2002”, allegato n. 8, l’elenco dei “Capitoli di spesa aventi carattere di investimento per i quali si fa ricorso all’indebitamento”, allegato n. 9, annessi alla presente legge.

     7. E’ approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett. f), della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34, il “Prospetto delle somme vincolate non impegnate trasferite dal Bilancio 2001 al Bilancio 2002”, allegato n. 10, annesso alla presente legge.

     8. E’ approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett. j) della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34, il “Riepilogo delle spese per fonte di finanziamento”, allegato n. 11, annesso alla presente legge.

     9. E’ approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett. h), della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34, il “Preventivo economico”, allegato n. 12, annesso alla presente legge.

     10. Sono approvati i prospetti recanti le “Spese secondo la classificazione economico-funzionale”, allegato n. 13, ed il “Riepilogo generale delle spese per categoria economica e secondo la classificazione funzionale”, allegato n. 14, annessi alla presente legge, ai fini dell’armonizzazione con il bilancio dello Stato.

 

Art. 7.

     1. E’ approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34, il bilancio pluriennale per il triennio 2002 - 2004, nelle risultanze di cui al quadro di previsione delle entrate ed al quadro di previsione delle spese allegati alla presente legge, e secondo la disciplina del Capo II della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34.

     2. E’ altresì approvato il quadro generale riassuntivo di cui all’art. 18 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34.

 

Art. 8.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002 mediante l’istituzione di nuove Unità Previsionali di Base e di nuovi capitoli, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato, dell’Unione Europea e di altri soggetti pubblici o privati, e per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o vincolate.

     2. La Giunta Regionale può disporre variazioni compensative tra i capitoli della medesima Unità Previsionale di Base, secondo la disciplina del comma 2 dell’art. 40 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34.

     3. Variazioni compensative, nell’ambito di una stessa Unità Previsionale di Base, possono altresì essere effettuate per garantire il rispetto dei vincoli derivanti dall’adesione al Patto di stabilità e crescita, così come modificato dal Decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, art. 1, convertito dalla Legge 16 novembre 2001, n. 405.

     4. La Giunta Regionale è altresì autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra le Unità Previsionali di Base individuate nell’allegato n. 5 alla presente legge di cui al comma 4 del precedente articolo 6.

 

Art. 9.

     1. Sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge di cui al comma 3 del precedente articolo 6.

     2. La Giunta Regionale è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese obbligatorie di cui alla Unità Previsionale di Base 1211.3 Fondi di riserva - e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio contenuti all’allegato n. 4 di cui al comma precedente, secondo le disposizioni dell’art. 34 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34.

 

Art. 10.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste di cui alla Unità Previsionale di Base 1211.3 Fondi di riserva - e la loro iscrizione alle varie Unità Previsionali di Base già presenti in bilancio e/o di nuova istituzione, nonché ai relativi capitoli di spesa, secondo i criteri e le modalità descritte all’art. 35 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34.

 

Art. 11.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui alla Unità Previsionale di Base 1211.3 Fondi di riserva - e le relative destinazioni ed integrazioni delle Unità Previsionali di Base, nonché dei relativi capitoli di spesa del bilancio di cassa, secondo le disposizioni dell’art. 36 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34, nel rispetto del vincolo imposto dall’art. 1 del Decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella Legge 16 novembre 2001, n. 405.

 

Art. 12.

     1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 2, della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34, è autorizzato, per l’anno 2002, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 della Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, il ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito, fino alla concorrenza complessiva di € 74.973.517,55.

     2. I mutui o le altre forme di prestito di cui al precedente comma sono finalizzati:

     a) alla copertura della quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo Regionale per l’utilizzo dei fondi strutturali della Comunità Europea per il periodo 2000 - 2006 con il contributo del Fondo FESR, del Fondo FEAOG e del Fondo FSE, fino ad un massimo di € 60.176.956,11, iscritti alla Unità Previsionale di Base 5.1.1 - Mutui a carico della Regione - dello Stato di Previsione dell’Entrata, secondo il dettaglio riportato nell’allegato n. 9 di cui al comma 6 del precedente articolo 6.

     b) al finanziamento di spese di investimento relative all’esercizio finanziario 2002, analiticamente  indicate nell’allegato n. 9 al bilancio di previsione oggetto della presente legge, nella misura massima di € 14.455.339,69, iscritti alla medesima Unità Previsionale di Base 5.1.1 - Mutui a carico della Regione - dello Stato di Previsione dell’Entrata;

     c) al finanziamento di spese di investimento nel settore sanitario ai sensi dell’art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, nella misura di € 341.221,75, iscritti alla Unita Previsionale di Base 5.1.1 – Mutui a carico della Regione – dello Stato di Previsione dell’Entrata.

     3. I prestiti di cui al precedente comma, lettera a), verranno assunti con la Banca Europea degli Investimenti (BEI), in esecuzione del contratto di apertura di credito stipulato tra Regione Basilicata e BEI in data 26 luglio 2001, e secondo le modalità , termini e condizioni in esso previsti.

     4. I prestiti di cui al precedente comma, lettera b), avranno una durata compresa tra i 10 ed i 15 anni e saranno contratti a tasso fisso o a tasso variabile nei limiti, condizioni e modalità di cui all’art. 7 della legge regionale 31 gennaio 1992, n. 2, e al decreto 10 maggio 1999 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14.05.1999.

     5. Alla stipulazione dei contratti di prestito di cui ai precedenti commi si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa, ai sensi dell’art. 80, comma 6 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34.

     6. La Giunta Regionale assume i mutui autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai precedenti commi del presente articolo.

     7. L’onere presunto derivante dall’ammortamento dei mutui sopraddetti, valutato in € 6.765.837,62 è posto a carico dei relativi capitoli afferenti l’UPB 1212.1 – Rimborso quote di capitale per ammortamento mutui, anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve termine a totale carico della Regione – per quanto riguarda la quota capitale, e l’UPB 1212.2 - Rimborso quote di interessi per ammortamento mutui, anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve termine a totale carico della Regione - per quanto riguarda la quota interessi, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio 2002 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.

     8. In conseguenza di quanto disposto dal presente articolo il costo presunto del servizio complessivo ammortamento mutui resta stabilito in € 20.078.408,11 per l’anno 2002, in € 26.460.394,84 per l’anno 2003 ed in € 27.718.743,67 per l’anno 2004.

     9. Per gli esercizi finanziari successivi al 2004 si provvederà con gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali a partire dall’anno 2003.

 

Art. 13.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.