§ 6.2.23 - L.R. 21 febbraio 1990, n. 4.
Disciplina e norme di contenimento della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1990.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:21/02/1990
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Limite massimo di indebitamento).
Art. 2.  (Piano di forestazione).
Art. 3.  (Quantificazione degli oneri per l'attuazione della spesa prevista dalla legislazione regionale).
Art. 4.  (Limiti di impegno).
Art. 5.  (Occupazione giovanile).
Art. 6.  (Sospensione contributi su Opere Pubbliche).
Art. 7.  (Spese di funzionamento degli Enti Strumentali o dipendenti dalla Regione).
Art. 8.  (Contenimento della spesa corrente).
Art. 9.  (Progetti di interesse regionale di cui all'art. 23 della legge n. 67/1988).
Art. 10.  (Ripiano disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto).
Art. 11.  (Disposizioni in materia di credito agrario).
Art. 12.  (Informazioni al Consiglio).
Art. 13.  (Disposizioni varie).
Art. 14.  (Copertura finanziaria).
Art. 15.  (Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore).


§ 6.2.23 - L.R. 21 febbraio 1990, n. 4.

Disciplina e norme di contenimento della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1990.

 

Art. 1. (Limite massimo di indebitamento).

     Il limite massimo di indebitamento a carico del bilancio della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1990 è fissato in lire 192,840 miliardi.

 

     Art. 2. (Piano di forestazione).

     Al finanziamento del piano per gli interventi di forestazione per il 1990 da parte delle Comunità Montane e del Consorzio dei Comuni non Montani del Materano si provvede con i seguenti stanziamenti del bilancio annuale:

 

 

     Cap. 1944              L.  5.205.000.000

     Cap. 2051              L.    100.000.000

     Cap. 3501              L.        /

     Cap. 3502              L. 12.000.000.000

     Cap. 3560              L. 15.000.000.000

 

 

     Agli oneri integrativi occorrenti per garantire almeno il raggiungimento del volume finanziario di L. 38.000.000.000 stabilito per l'anno 1989, si provvede con le risorse rivenienti, per le stesse finalità, dai progetti F.I.O. e del programma P.I.M., oltre che dagli interventi di forestazione produttiva a gestione pubblica.

     Il piano di cui al primo comma sarà coordinato con gli interventi di forestazione produttiva da effettuarsi in esecuzione dell'Azione Organica n. 9 di cui alla legge n. 64/1986 per l'importo di L. 13.767.000.000 iscritto al cap. 1948 del bilancio annuale.

     Il piano annuale, in esecuzione delle modalità e direttive fissate dal piano pluriennale 1988-90 già esecutivo, sarà approvato dal Consiglio Regionale entro il 28 febbraio 1990. Lo stesso piano dovrà esplicitare e raccordare gli interventi previsti nel bilancio regionale con quelli da realizzarsi con eventuali finanziamenti rivenienti dal F.I.O., dai P.I.M. e dalla legge n. 64/1986 per le opere gestite dai privati.

 

     Art. 3. (Quantificazione degli oneri per l'attuazione della spesa prevista dalla legislazione regionale).

     Per l'attuazione della spesa regionale relativa alle seguenti materie, la quantificazione finanziaria per l'esercizio 1990 viene fissata nei limiti appresso indicati:

     1) Fondo spese di rappresentanza ai sensi della legge regionale 3-2- 1978, n. 6 - Stanziamento di L. 20.000.000 al Cap. 170;

     2) Contributi ai Comuni e altri Enti Locali per espletamento di funzioni in materia di polizia locale ai sensi della legge regionale 8-3- 1988, numero 8 - Stanziamento di L. 100.000.000 al Cap. 185;

     3) Spese per prestazioni professionali, studi, progetti, indagini, rilevazioni e consulenze - Stanziamento di L. 400.000.000 al Cap. 560;

     4) Quota associativa dovuta al CINSEDO ai sensi della legge regionale numero 38 del 30-12-1983 - Stanziamento di L. 34.000.000 compreso nella previsione di cui al Cap. 600;

     5) Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti - Stanziamento di L. 300.000.000 annuale al Cap. 710;

     6) Spese e contributi per convegni, mostre e altre manifestazioni - Stanziamento di L. 200.000.000 al Cap. 750;

     7) Contributi ai Comuni per l'utilizzazione e la gestione dei sistemi informativi ai sensi della legge regionale 5-9-1988 n. 35 - Stanziamento di L. 100.000.000 al Cap. 795;

     8) Spese e contributi per finalità promozionali nel campo economico sociale e culturale - Stanziamento di L. 200.000.000 al Cap. 830;

     9) Fondo per l'attuazione del diritto allo studio ai sensi della legge regionale 20-6-1979, n. 21 - Stanziamento di L. 7.000.000.000 al Cap. 1020;

     10) Diritto allo studio universitario ai sensi della legge regionale 18-12-1989, n. 34. Viene autorizzata la spesa per l'attuazione del piano annuale 1990-91 in complessive L. 1.500.000.000 con onere di lire 600.000.000 al cap. 1021 del bilancio annuale 1990;

     11) Spese per la programmazione e sviluppo delle attività educative e culturali sul territorio regionale ai sensi della legge regionale 1-6-88, n. 22 - Stanziamento di L. 1.200.000.000 al cap. 1320;

     12) Spese per i servizi di pubblica lettura ed interventi di educazione permanente ai sensi della legge regionale 21-5-1980 n. 37 - Stanziamento di L. 200.000.000 al Cap. 1321;

     13) Partecipazione della Regione all'Associazione denominata "Centro per la Valorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali" con sede in Matera; ai sensi della legge regionale 23-12-1987, n. 4 - Stanziamento di L. 250.000.000 al Cap. 1340;

     14) Contributi per le palestre scolastiche - Stanziamento di L. 20.000.000 al Cap. 1460;

     15) Interventi urgenti di edilizia scolastica - Stanziamento di lire 110.000.000 al Cap. 1461;

     16) Attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva

- Stanziamento di L. 100.000.000 al Cap. 1565;

     17) Interventi a favore dell'apicoltura in base alla legge regionale 3-5-1988 n. 15 - Stanziamento di L. 100.000.000 al Cap. 2521;

     18) Concorso regionale sugli interessi concernenti interventi per l'avviamento e il sostegno della cooperazione agricola ai sensi della legge regionale 1-9-1984, n. 32 - Stanziamento di L. 70.000.000 al Cap. 2635;

     19) (Omissis) [1];

     20) Spese per lo sviluppo e valorizzazione della produzione, trasformazione e commercializzazione del vino Aglianico in base alla legge regionale 18-8-1983, n. 22 - Stanziamento di L. 30.000.000 al Cap. 3488;

     21) Interventi a favore di cittadini portatori di handicaps ai sensi della legge regionale 30-11-1984, n. 38 - Stanziamento di L. 100.000.000 al Cap. 4090;

     22) Interventi a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e alcool ai sensi della legge regionale 22-3-1985, n. 11 - Stanziamento di L. 170.000.000 al Cap. 4095;

     23) Contributi a favore delle Associazioni di volontariato socio- assistenziali di cui alla legge regionale 22-3-1985, n. 10 - Stanziamento di L. 30.000.000 al Cap. 4100;

     24) Ristrutturazione, sistemazione e ampliamento case di riposo, centri sociali, case-albergo e altre strutture in favore degli anziani ai sensi della legge regionale 12-3-1986 n. 7 art. 14 - Stanziamento di L. 250.000.000 al Cap. 4121;

     25) Spese per la tutela sanitaria delle attività sportive ai sensi della legge 6-1-1983 n. 6 - Stanziamento di L. 10.000.000 al Cap. 4220;

     26) Spese per smaltimento di rifiuti - Stanziamento di L. 350.000.000 al Cap. 4650;

     27) Spese per l'igiene pubblica - Stanziamento di L. 200.000.000 al Cap. 4651;

     28) Contributi ai Comuni e loro Consorzi per il miglioramento delle strutture dei servizi veterinari e degli impianti di macellazione - Stanziamento di L. 200.000.000 al Cap. 5051;

     29) Servizi di trasporto urbano - Stanziamento di L. 500.000.000 al Cap. 5485;

     30) Contributi per interventi in zone turistiche - Stanziamento di lire 550.000.000 al Cap. 5820;

     31) Contributi per la promozione di concerti bandistici - Stanziamento di L. 150.000.000 al Cap. 5841;

     32) Contributi per il turismo sociale e giovanile - Stanziamento di lire 310.000.000 al Cap. 5860;

     33) Contributi per la promozione commerciale. Stanziamenti:

     - Cap. 6050 - Manifestazioni fieristiche e mercati L. 10.000.000;

     - Cap. 6060 - Sussidi per favorire la partecipazione di piccole e medie imprese commerciali e manifestazioni L. 20.000.000;

     - Cap. 6070 - Promozione, formazione e sviluppo commerciale delle piccole e medie aziende - L. 10.000.000;

     34) Interventi contributivi per favorire la razionalizzazione del settore distributivo ai sensi della legge regionale 23-2-1985, n. 3 modificata e integrata dalla legge regionale 7-11-1988, n. 37 - Stanziamenti di L. 800.000.000 al Cap. 6080, di L. 100.000.000 al Cap. 6081, L. 20.000.000 al Cap. 6090;

     35) Interventi urgenti su strutture ed aree a servizio del commercio di cui alla legge regionale 20-5-1987, n. 14 - Stanziamento di lire 20.000.000 al Cap. 6095;

     36) Interventi a favore degli emigrati di cui alla legge regionale 19- 6-1984, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni - Stanziamenti di L. 50.000.000 al Cap. 6400, L. 120.000.000 al Cap. 6410 e L. 100.000.000 al Cap. 6420;

     37) Contributi agli Enti Locali sulle spese di energia elettrica per il funzionamento degli impianti destinati al sollevamento e depurazione delle acque ai sensi della legge regionale 2-9-1988 n. 33 - Stanziamento di L. 200.000.000 al Cap. 6760 e L. 80.000.000 al Cap. 6761;

     38) Contributi ai Comuni per interventi urgenti di ripristino e sistemazione di opere pubbliche ai sensi della legge regionale 23-11-78 n. 51 - Stanziamento di L. 1.000.000.000 al Cap. 7110;

     39) Stazione di Geodesia Spaziale e realizzazione di una rete di sensori sismici - Stanziamento di L. 200.000.000 al Cap. 7210.

 

     Art. 4. (Limiti di impegno).

     I limiti di impegno disposti dalle sottoindicate leggi regionali, a carico dei capitoli di spesa a fianco di esse indicati, sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1990 per i seguenti importi:

 

 

Cap. 1420  Edilizia scolastica LL.RR. 49/75 e  L. 1.200.000.000

            5/80

Cap. 3035  Siccità 1983 - L.R. 33/83 - art. 5  L. 4.300.000.000

Cap. 3700  Rafforzamento urbano L.R. 19/85     L.   600.000.000

Cap. 5910  Impianti sportivi L.R. 30/74        L.   650.000.000

Cap. 5930  Impianti sportivi L.R. 18/85        L.   100.000.000

Cap. 6773  Legge Merli - L.R. 5/82             L.   550.000.000

Cap. 6790  Opere igieniche LL.RR. 9/73, 24/85  L. 5.600.000.000

            e successive integrazioni

Cap. 6900  Compl. opere energia elettrica      L. 1.750.000.000

            LL.RR. 9/73 e 24/85 e successive

            integrazioni

Cap. 6910  Edilizia pubblica LL.RR. 9/73 e     L. 2.200.000.000

            24/85

Cap. 7010  Opere stradali LL.RR. 9/73 e 24/85  L. 9.000.000.000

Cap. 2841  Miglioramenti fondiari L.R. 30/76   L.   550.000.000

Cap. 3180  Esecuzione Piani Feoga LL.RR. 11/74 L. 2.000.000.000

            e 25/79

Cap. 3497  Miglioramenti fondiari delle        L.   100.000.000

            Comunità Montane L.R. 16/84

 

 

     Art. 5. (Occupazione giovanile).

     Per le finalità di cui alla legge regionale 29-8-1985, n. 32, modificata ed integrata dalla legge regionale 31-3-1988, n. 13, relativa agli interventi straordinari a sostegno dell'occupazione giovanile, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 una spesa complessiva di lire 22.308.000.000 così articolata:

     - L. 9.108.000.000 a carico del cap. 1155 per attività formativa;

     - L. 200.000.000 a carico del cap. 1165 per contributi in conto interessi a sostegno delle cooperative giovanili;

     - L. 3.000.000.000 a carico del cap. 1166 per interventi straordinari (fondi regionali);

     - L. 10.000.000.000 a carico del cap. 1167 (fondi di cui alla legge numero 64/1986).

     Tali fondi, per l'esercizio finanziario 1990, sono integrati di una quota, pari al 5% degli stanziamenti relativi ai seguenti capitoli, fatta salva la compatibilità con le vigenti leggi di settore:

 

 

     1) Agricoltura

     a) cooperazione (capp. 2622-2624) L.   L.   550.000.000

     11.000.000.000 x 5%

     b) credito agrario (capp. 2962-2963-   L. 1.145.750.000

     2964-2965) L. 22.915.000.000 x 5%

     c) miglioramenti fondiari (capp.       L.   275.000.000

     3504-3505-3506) L. 5.500.000.000 x 5%

     2) Piano regionale di Sviluppo (cap.   L.   750.000.000

     3563) L. 15.000.000.000 x 5%

     3) Turismo (capp. 5870-5871) L.        L.   341.750.000

     6.835.000.000 x 5%

     4) Programma Triennale Regionale       L.   200.000.000

     (cap. 7315) L. 4.000.000.000 x 5%

                    TOTALE                  L. 3.262.500.000

 

 

     Art. 6. (Sospensione contributi su Opere Pubbliche).

     I contributi regionali concessi ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 18-5-1987, n. 13 a favore di Enti Locali per la realizzazione di spese pubbliche e non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge per la contrazione dei relativi mutui sono sospesi.

 

     Art. 7. (Spese di funzionamento degli Enti Strumentali o dipendenti dalla Regione).

     I contributi regionali per spese di funzionamento degli Enti Strumentali o comunque dipendenti dalla Regione, anche in deroga alle disposizioni contenute in leggi di settore, vengono fissati per l'esercizio 1990 nelle seguenti misure:

     - E.S.A.B. - Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata lire 18.000.000.000;

     - A.R.S.A. - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Artigianato L. 900.000.000;

     - E.R.E.R.P. - Ente Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica L. 700.000.000;

     - E.R.G.A.L. - Ente Regionale per la Gestione delle Acque Lucane L. 2.500.000.000;

     - (Omissis) [1].

     Gli enti suindicati porranno in essere ogni possibile iniziativa, anche volta a sollecitare opportune commesse, intesa a conseguire concreti aumenti di produttività in grado di concorrere alle proprie spese di funzionamento con forme di autofinanziamento.

 

     Art. 8. (Contenimento della spesa corrente).

     Al fine di perseguire l'obiettivo del contenimento della spesa corrente, nelle more dell'emanazione di norme organiche che disciplinano l'analisi e il controllo di gestione, nell'ambito del Dipartimento Finanze

- Ufficio di Ragioneria - il Servizio n. 13A "Deleghe e riscontro" assume

la nuova denominazione di "Deleghe, riscontro e servizio ispettivo"

assumendo anche compiti di tipo ispettivo-contabile sull'attività di spesa

e di sovrintendenza al rispetto della compatibilità di bilancio stabilite

per ciascun settore e di proposte alla Giunta Regionale tese alla

realizzazione di concrete azioni che producano miglioramenti e/o

snellimento di procedure e conseguenti economie di gestione.

     Le autorizzazioni e gli atti amministrativi, in qualsiasi forma adottati, dai quali derivino obbligazioni finanziarie nei confronti di terzi devono essere contenute nei limiti invalicabili degli stanziamenti del bilancio annuale e del bilancio Pluriennale.

 

     Art. 9. (Progetti di interesse regionale di cui all'art. 23 della legge n. 67/1988). [2]

 

     Art. 10. (Ripiano disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto).

     Per consentire il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto maturati sulla base delle determinazioni adottate in applicazione della legge regionale n. 34/1988 negli anni 1987-88 e di quelli che si verificheranno alla chiusura dell'esercizio 1989 è autorizzata sul cap. 5481 del bilancio regionale 1990 la spesa di lire 3.000.000.000 quale concorso negli interessi sulle operazioni creditizie che le suddette aziende potranno effettuare per la copertura di tali passività.

     I contributi saranno erogati con modalità da fissare dalla Giunta Regionale in ordine all'entità delle operazioni e alla misura dei tassi di interesse.

     La Giunta Regionale per contenere la spesa necessaria per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico relativo all'esercizio 1990, anche nelle more della definizione dei piani di bacino, dovrà presentare al Consiglio Regionale entro il 28-2-1990 un piano provvisorio di razionalizzazione delle concessioni allo scopo di avviare la ristrutturazione della rete dei trasporti regionali anche attraverso l'eliminazione di eventuali sprechi e duplicazioni e le opportune revisioni tariffarie ed agevolative.

 

     Art. 11. (Disposizioni in materia di credito agrario).

     In attuazione delle leggi regionali 28-11-1972 n. 9 e 6-8-1974, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere le relative provvidenze entro le disponibilità finanziarie di lire 23.000.000.000 di cui ai capitoli 2962 e 2964 del bilancio 1990, riservando una parte dei predetti stanziamenti al pagamento di rate di concorso negli interessi maturate a seguito di operazioni effettuate negli esercizi pregressi.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 12. (Informazioni al Consiglio).

     Per le spese impegnate sui capitoli di bilancio di seguito elencati, la Giunta trasmette ogni sei mesi al Consiglio Regionale un apposito elenco contenente il capitolo di bilancio, i soggetti beneficiari, l'importo impegnato, le finalità della spesa, gli estremi dell'atto di impegno:

     Cap. 560 Spese per prestazioni professionali;

     Cap. 750 Spese per contributi per convegni;

     Cap. 830 Contributi e spese nel campo economico, sociale e culturale;

     Cap. 1461 Opere urgenti, edilizia scolastica, igiene e sicurezza;

     Cap. 1560 Interventi straordinari per la promozione educativa e culturale;

     Cap. 4060 Contributi agli asili nido;

     Cap. 4105 Servizi socio assistenziali;

     Cap. 4650 Smaltimento rifiuti;

     Cap. 4651 Igiene dell'acqua;

     Cap. 4800 Funzionamento consultori familiari;

     Cap. 4810 Assistenza alla maternità;

     Cap. 5805 Fondo di programmazione turistica;

     Cap. 5820 Contributi interventi urgenti zone turistiche;

     Cap. 5840 Propaganda turistica;

     Cap. 5860 Contributi una tantum per lo sviluppo dello sport, tempo libero, turismo;

     Cap. 5866 Itinerari delle nevi;

     Cap. 6050 Promozione commerciale;

     Cap. 6060 Promozione commerciale;

     Cap. 6070 Promozione commerciale;

     Cap. 6120 Promozione commerciale;

     Cap. 6270 Contributo consorzi tra piccole e medie imprese;

     Cap. 6450 Soggiorno figli di emigrati residenti all'estero;

     Cap. 7110 Contributi ai Comuni per interventi urgenti.

 

     Art. 13. (Disposizioni varie).

     Sono estese all'esercizio 1990 le disposizioni di cui agli articoli 1

- 2 - 3 e 4 della legge regionale 18-5-1987, n. 13 e quelle di cui agli

articoli 7 - 9 e 10 della legge regionale 17-2-1988, n. 5.

     Il termine di approvazione dei piani annuali di cui all'art. 2 della legge regionale n. 13/1987 è fissato per l'esercizio 1990 al 28 febbraio 1990.

     Il termine entro il quale gli Enti strumentali devono inviare alla Giunta Regionale i rispettivi bilanci di previsione è fissato al 30 settembre.

 

     Art. 14. (Copertura finanziaria).

     Le autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio 1990 e nel bilancio pluriennale 1990/92 ad esso allegato.

 

     Art. 15. (Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Disposizione non pubblicata perché oggetto di rinvio governativo.

[1] Disposizione non pubblicata perché oggetto di rinvio governativo.

[2] Integra l'art. 12 bis della L.R. 29 agosto 1985, n. 32.

[1] Disposizione non pubblicata perché oggetto di rinvio governativo.