Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 sport e tempo libero |
Data: | 03/08/1999 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Norma Transitoria. |
Art. 3. La presente legge é dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.5.18 - L.R. 3 agosto 1999, n. 20.
Modifica alla l.r. n. 18/1994 - Sostegno alla costruzione e manutenzione di impianti sportivi ed alle attività fisico-motorie.
(B.U. 8 agosto 1999, n. 44).
Art. 2. Norma Transitoria.
Per l'anno 1999 le istanze di concessione contributo ai sensi dell'art. 3, lett. b) e c) della L.R. n. 18/94 possono essere presentate entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge sul B.U.R.
Sono fatte salve le istanze presentate entro il 30 marzo 1999 purché complete della documentazione prescritta.
La presente legge é dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Sostituisce l'art. 5 della