§ 5.5.16 - L.R. 21 gennaio 1997, n. 6.
Disciplina dei Centri di Attività Motorie.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 sport e tempo libero
Data:21/01/1997
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Definizioni ed ambito di applicazione).
Art. 3.  (Domanda di autorizzazione all'esercizio o alla trasformazione).
Art. 4.  (Personale).
Art. 5.  (Requisiti edilizi).
Art. 6.  (Ubicazione).
Art. 7.  (Aggiornamento requisiti).
Art. 8.  (Polizze assicurative).
Art. 9.  (Sanzioni amministrative e chiusura del centro).
Art. 10.  (Revoca e sospensione dell'autorizzazione).
Art. 11.  (Vigilanza).
Art. 12.  (Operatori non in possesso del diploma ISEF).
Art. 13.  (Termine per l'adeguamento dei requisiti).
Art. 14.  (Norma finale).


§ 5.5.16 - L.R. 21 gennaio 1997, n. 6.

Disciplina dei Centri di Attività Motorie.

(B.U. 22 gennaio 1997, n. 4)

TITOLO I

GENERALITA'

 

Art. 1. (Oggetto).

     La Regione Basilicata, nella sua azione di promozione, coordinamento e di sviluppo della pratica delle attività motorie, stabilisce le procedure, gli standards e i requisiti essenziali per l'apertura e la gestione degli impianti di attività ginniche e di formazione fisica.

 

     Art. 2. (Definizioni ed ambito di applicazione).

     1. Ai fini della presente legge sono stabilite le seguenti definizioni:

     a) - "Centro di Attività Motorie" (CAM): ogni struttura, palestra e impianto sportivo, in cui vengono esercitate lezioni o corsi, individuali e collettivi. di attività motorie finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona, nelle diverse condizioni e fasce d'età;

     b) - "utenti": le persone che possono usufruire contemporaneamente dei servizi e delle attrezzature del CAM;

     c) - "personale": i soggetti abilitati a impartire lezioni e dirigere corsi individuali e collettivi all'interno di un CAM;

     d) - "area di attività": ciascuno spazio interno al CAM, delimitato o meno, destinato a specifica e distinta attività motoria.

     2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) gli impianti sportivi scolastici e le palestre pubbliche e private, qualora siano sede di attività per l'educazione fisica previste dai programmi del Ministero della pubblica istruzione, di attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva nazionale, dalle discipline associate riconosciuti dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nonché dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche direttamente affiliate ad esse;

b) le attività motorie, anche di carattere non agonistico disciplinate da norme approvate e definite nell'ambito della normativa regolamentare delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva nazionale e delle discipline associate riconosciute dal CONI, nonché dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche direttamente affiliate ad esse;

c) le attività motorie svolte nell’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) [1].

     3. Ai fini del precedente comma, si intendono riconosciuti dal C.O.N.I. le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’elenco trasmesso annualmente dal C.O.N.I. al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate, ex art. 7, 2° comma, decreto legge 28.5.04 n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2004 – Supplemento ordinario n. 131 [2].

 

     Art. 3. (Domanda di autorizzazione all'esercizio o alla trasformazione).

     1. L'autorizzazione all'apertura di ogni nuovo CAM, o alla gestione di quelli già operanti, viene rilasciata dal Comune a seguito di un accertamento della documentazione allegata alla domanda e dei requisiti di cui al successivo Titolo II.

     2. La domanda di autorizzazione, in regola con la legge sul bollo, dovrà contenere:

     a) - generalità del richiedente, ovvero del gestore in caso di società, di associazioni o enti;

     b) - ubicazione e sede del CAM;

     c) - dichiarazione sostitutiva di notorietà del richiedente, o del gestore, dalla quale risulti che le attività da svolgersi presso il CAM, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione, rispetteranno le norme riportate nella presente legge, anche in caso di parziale o totale modifica delle attività stesse e delle attrezzature;

     d) - generalità e titoli professionali del personale impiegato.

     3. Alla domanda di autorizzazione per l'esercizio di un CAM è allegata la seguente documentazione:

     a) - planimetrie e sezioni dei locali almeno in scala 1:100;

     b) - documentazione tecnica relativa all'impianto igienico-sanitario, elettrico, termico e di trattamento dell'aria ai sensi della L. 46/90, e relativa certificazione da parte dell'ASL territorialmente competente, attestante la conformità alle vigenti norme;

     c) - certificato dei Vigili del Fuoco, ove necessario, in relazione al numero di utenti, attestante la conformità del CAM alle vigenti norme di sicurezza;

     d) - certificato di collaudo statico ed attestazione rilasciata da ingegnere o architetto iscritto da almeno 10 anni all'Albo professionale, relativo alle strutture portanti orizzontali, dalle quale risulti la capacità di massimo carico sopportabile per ogni mq.;

     e) - relazione tecnico-descrittiva, a firma autenticata del richiedente, dalla quale risultino le dimensioni e le caratteristiche degli attrezzi di oltre 150 Kg/mq di peso, nonché la differenza utile tra il carico massimo sopportabile dalle strutture portanti orizzontali e il peso dell'attrezzo per ogni mq.;

     f) - titoli di studio o attestati autenticati, riferiti al personale di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 12;

     g) - polizze assicurative di cui al successivo art. 8.

     4. Qualora sia esibito il certificato di abitabilità e/o agibilità non risultano necessari i documenti di cui ai punti b), c), d) del precedente comma 3.

     5. Al momento della presentazione della comanda di autorizzazione all'esercizio del CAM, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e nei successivi quindici giorni richiede all'interessato le eventuali integrazioni documentali.

     6. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero della integrazione della documentazione, cura l'istruttoria e formula una proposta motivata. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale provvede entro i successivi trenta giorni.

     7. L'autorizzazione comunale deve, tra l'altro, indicare il numero massimo ammissibile di utenti compresenti nelle varie aree del CAM ed il possesso dei requisiti richiesti, ovvero l'avvenuto adeguamento in caso di impianti preesistenti; all'autorizzazione è allegato l'elenco del personale abilitato. L'autorizzazione e l'elenco sono affissi in maniera visibile nella zona di accesso al CAM.

 

TITOLO II

REQUISITI PER L'APERTURA E L'ESERCIZIO DEI CENTRI DI ATTIVITA' MOTORIE

 

     Art. 4. (Personale).

     1. All'interno del CAM possono esercitare lezioni o dirigere corsi, individuali e collettivi esclusivamente i soggetti in possesso del diploma universitario dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), di cui alla L. 88/58.

     2. Non sono ammesse all'interno del CAM prestazioni d'opera da parte di aiutanti o coadiutori del personale abilitato, i quali non abbiano i requisiti di cui al precedente comma 1, salvo quanto previsto dal successivo art. 12.

     3. Possono svolgere attività di tirocinio all'interno del CAM gli studenti ISEF, purché regolarmente iscritti almeno al 2° anno di corso.

 

     Art. 5. (Requisiti edilizi).

     1. Per l'apertura e l'esercizio al pubblico, ciascun CAM deve garantire i seguenti requisiti planimetrici e distributivi:

     a) - una o più aree di attività motoria che risultino al netto di spazi di deposito e di sgombero, di dimensioni non inferiori a:

     - 4 mq. per utente nelle zone di attività corpo libero;

     - 6 mq. per utente nelle zone di attività con uso di macchinari o grandi attrezzi;

     b) - un vano di pronto soccorso idoneo al posizionamento di un lettino e dell'attrezzatura per il primo soccorso; tale vano può essere anche adibito ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario (attività amministrativa, archivio, ecc.);

     c) - almeno due servizi igienici e due spogliatoi, suddivisi per sesso, o almeno un servizio igienico e uno spogliatoio qualora si preveda la compresenza di utenti dello stesso sesso; complessivamente si dovrà garantire lo standard minimo di 1,5 mq. per utente ed un posto doccia per ogni 8 utenti;

     d) - un idoneo vano-spogliatoio per gli istruttori; nel caso di impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è ammesso l'uso degli spogliatoi e servizi degli utenti;

     e) - uno o più spazi di deposito e sgombero.

     2. Le altezze minime dei locali del CAM non devono essere inferiori alle seguenti:

     a) mt. 2,40 per gli ambienti adibiti a spogliatoi, servizi e corridoi;

     b) mt. 3,00 per gli ambienti di attività motoria destinati ad un minimo di 50 utenti;

     c) mt. 3,50 per gli ambienti di attività motoria destinati ad oltre 50 utenti.

     3. In deroga ai punti b) e c) del comma precedente e limitatamente agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi ambienti per attività motorie di almeno mt. 2,70 di altezza, purché dotati di sistemi per il ricambio dell'aria e il ristabilimento di situazioni climatiche ottimali.

     4. Tutti i locali e i servizi di cui al comma precedente devono essere adeguati alle norme per il superamento delle barriere architettoniche.

     5. Nei CAM destinati alla pratica di attività motorie, soggetti alle norme della presente legge, non sono ammesse zone per spettatori, paganti o meno.

 

     Art. 6. (Ubicazione).

     1. Ferme restando le norme di zonizzazione urbanistica del Comune, l'apertura di un CAM all'interno dei fabbricati ad uso promiscuo è consentita esclusivamente alle seguenti condizioni:

     a) - ubicazione al piano terra o seminterrato;

     b) - ubicazione non inferiore al primo piano interrato, né oltre il primo piano superiore fuori terra.

     2. Qualora il numero di utenti superi le 50 unità, i locali adibiti a CAM devono essere ubicati necessariamente a piano terra, o almeno essere provvisti di idonea uscita diretta su cortili, terrazzi o spazi aperti.

     3. Per i CAM con numero di utenti non superiore a 50 unità è consentito, nelle zone urbanistiche a ciò predisposte, l'impiego di coperture pressostatiche realizzate con materiali aventi caratteristiche di reazione al fuoco conformi alle norme del Ministero dell'Interno, con l'obbligo di realizzare adeguati sostegni in grado di impedire il rischio del repentino abbattimento in caso di caduta di pressione.

 

     Art. 7. (Aggiornamento requisiti).

     1. Qualora il titolare o il gestore di un CAM autorizzato e in esercizio intenda cambiare o aggiungere personale di cui agli artt. 4 e 12, nonché gli attrezzi di oltre 150 kg/mq, deve comunicare tempestivamente, e comunque non oltre i quindici giorni, al Sindaco del proprio comune, in carta semplice, l'avvenuto aggiornamento allegando a tale comunicazione i titoli professionali autenticati e relazione tecnico-descrittiva di cui all'art. 3, comma 3, punto e).

 

     Art. 8. (Polizze assicurative).

     1. I CAM soggetti alle norme della presente legge devono garantire adeguata copertura assicurativa per eventuali infortuni degli utenti, causati dall'attività ivi espletata.

     2. Il personale di cui agli articoli 4 e 12 deve godere di una copertura assicurativa professionale.

     3. Le polizze assicurative di cui ai commi precedenti devono essere trasmesse al Comune dopo il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, contestualmente all'apertura del CAM.

 

TITOLO III

SANZIONI AMMINISTRATIVE REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

AGGIORNAMENTO DATI

 

     Art. 9. (Sanzioni amministrative e chiusura del centro).

     1. Chiunque gestisca un CAM, comunque denominato, ma rispondente alla definizione del precedente art. 2 in violazione delle norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 con l'obbligo di regolarizzazione entro mesi 3 dall'accertamento. Trascorso tale termine o in caso di reiterazione della violazione, l'autorità di vigilanza con provvedimento motivato dispone la revoca dell'autorizzazione o la chiusura dell'impianto. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso nelle forme di legge.

 

     Art. 10. (Revoca e sospensione dell'autorizzazione).

     1. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza venga accertato il venir meno di alcuno dei requisiti in base ai quali è stata concessa l'autorizzazione, questa può essere sospesa per un periodo adeguato al ripristino delle condizioni violate, fino a un massimo di 180 giorni; l'esercizio del CAM potrà riprendere dopo l'avvenuta verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, dell'avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al Titolo II della presente legge.

     2. Nella ipotesi di mancata osservanza delle prescrizioni nei termini prescritti, l'Amministrazione comunale revoca l'autorizzazione.

 

     Art. 11. (Vigilanza).

     1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente legge e l'applicazione delle relative sanzioni sono di competenza dei Comuni che la esercitano in conformità alla legge n. 689 del 24.11.1981, introitandone i relativi proventi.

     2. I Comuni adeguano i propri Regolamenti Edilizi, qualora più restrittivi, alle norme di cui alla presente legge.

 

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 12. (Operatori non in possesso del diploma ISEF).

     1. Coloro che, pur non essendo in possesso del diploma dell'ISEF, documentino di aver prestato attività lavorativa nella qualità di istruttori per almeno 36 mesi, negli anni dal 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge, presso impianti soggetti alla presente normativa, possono essere impiegati, in qualità di coadiutori del personale di cui al precedente art. 4, previo superamento di appositi esami e a seguito di frequenza obbligatoria di corsi speciali di preparazione.

     2. I corsi speciali di cui al comma 1° sono organizzati dal Dipartimento alla Formazione Professionale della Regione in un'unica sessione che comprenda non meno di 300 ore di parte teorica e almeno 200 ore di tirocinio guidato da svolgersi presso un CAM regolarmente autorizzato, che rilascerà attestato di frequenza.

     3. I programmi dei corsi di parte teorica verteranno su:

     - principi di anatomia, igiene, fisiologia, biologia e pronto- soccorso; con lezioni ed esami finali a cura di laureati in Medicina e Chirurgia;

     - chinesiologia e metodologia di allenamento e di attività motorie, con lezioni ed esami finali a cura di soggetti in possesso del diploma universitario dell'ISEF.

     4. A seguito degli esami di verifica, a tutti coloro che avranno conseguito esito positivo sarà rilasciato regolare attestato che darà la possibilità di operare in un CAM.

 

     Art. 13. (Termine per l'adeguamento dei requisiti).

     1. Il termine di presentazione della domanda per l'adeguamento del personale di cui all'art. 12 è fissato in mesi 12 dalla data di entrata in vigore della presente legge, da presentarsi al competente Assessorato della Regione Basilicata.

     2. Il termine per l'adeguamento dei requisiti edilizi e prestazionali dei CAM in esercizio all'entrata in vigore della presente legge è fissato in anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge [3].

 

     Art. 14. (Norma finale).

     La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

                                ALLEGATO A

 

     Elenco attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive

                         riconosciute dal C.O.N.I.

 

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       Federazione Sportiva                   Attività

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AeCI    Fed. Ital. Aeronautica Sportiva  volo a motore

                                          volo a vela

                                          paracadutismo

                                          deltaplano

                                          aeromodellismo

FIDAL   Fed. Ital. Atletica Leggera      corsa di velocità

                                          mezzofondo

                                          fondo

                                          ostacoli

                                          staffetta di corsa

                                          marcia

                                          maratona

                                          corsa campestre

                                          lanci

                                          salti

                                          decathlon

                                          heptathlon

                                          podismo

                                          orientamento

ACI     Automobil Club d'Italia          velocità su circuito

                                          vel. su perc. str. in

                                                            salita

                                          rallies, rallycross

                                          autocross-fuoristrada

                                          karting

                                          trial

                                          regolarità pura

FIBS    Fed. Ital. Baseball Softball     baseball

                                          softball

FIB     Fed. Ital. Bocce                 bocce

                                          biliardo sportivo

                                          bowling

FIdC    Fed. Ital. della Caccia          caccia

FIGC    Fed. Italiana Giuoco Calcio      calcio prof. masch.

                                          calcio dilett. m. e f.

                                          calcio attiv. ricreat. m

                                          calcetto

FIC     Fed. Ital. Canottaggio           barche olimpiche

                                          jole

FICK    Fed. Ital. Canoa e Kayak         canoa olimpica

                                          canoa fluviale

                                          kayak

FCI     Fed. Ciclistica Italiana         strada

                                          pista

                                          ciclocross

                                          gimkana

                                          bmx

                                          cicloturismo

FIAF    Fed. Ital. Football Americano    football

FGdI    Fed. Ginnastica d'Italia         ginnastica artistica m.

                                          ginnastica artistica f.

                                          ginnastica ritmico sport

                                          danza sportiva

                                          trampolino elastico

                                          twirling

FIGH    Fed. Italiana Giuoco Handball    pallamano

                                          pallone elastico

FIHP    Fed. Ital. Hockey e Pattinaggio  hockey indoor

                                          mini hockey

                                          hockey a rotelle

                                          pattinaggio corsa

                                          pattinaggio artistico

                                          skate board

FIH     Fed. Ital. Hockey Prato          hockey su prato

                                          mini hockey

FILPJ   Fed. Ital. Lotta Pesi Judo       lotta greco r. stile l.

                                          pesistica

                                          judo

                                          ju jitsu

                                          aikido

                                          karate

                                          taekwondo

                                          wu shu

FMI     Fed. Motociclistica Italiana     velocità

                                          motocross

                                          trial

                                          enduro regolarità

                                          speedway

                                          mototurismo

FIM     Fed. Ital. Motonautica           corsa in circuito

                                          corsa in linea

                                          corsa d'altura

FIN     Fed. Ital. Nuoto                 nuoto

                                          pallanuoto

                                          tuffi

                                          nuoto sincronizzato

FIP     Fed. Ital. Pallacanestro         pallacanestro

                                          mini basket

FIPAV   Fed. Ital. Pallavolo             pallavolo

                                          mini volley

FIPM    Fed. Ital. Pentathlon Moderno    pentathlon

                                          triathlon

FIPS    Fed. Ital. Pesca Sportiva        pesca acque interne

                                          pesca mare

                                          attività subacquee

                                          nuoto pinnato

                                          orientamento sub.

FPI     Fed. Pugilistica Italiana        pugilato

FIR     Fed. Ital. Rugby                 rugby

                                          mini rugby

FSI     Fed. Scacchi d'Italia            scacchi

FIS     Fed. Ital. Scherma               fioretto

                                          spada

                                          sciabola

                                          kendo

FISO    Fed. Ital. Sport Disabili        ciechi

                                          silenziosi

FISI    Fed. Ital. Sport Invernali       discesa

                                          sci alpino slalom

                                          combinata

                                          biathlon

                                          bob

                                          slittino

FISN    Fed. Ital. Sci Nautico           sci nautico

FISG    Fed. Ital. Sport Ghiaccio        hokey su ghiaccio

                                          pattinaggio su ghiaccio

                                          curling

                                          birilli

FISE    Fed. Ital. Sport Equestri        salto ostacoli

                                          concorso completo

                                          dressage

                                          equitazione su pony

                                          attacchi

                                          caccia a cavallo

FIT     Fed. Ital. Tennis                tennis

                                          badminton

                                          pallatamburello

                                          squash

FITET   Fed. Ital. Tennistavolo          tennistavolo

FITARCO Fed. Ital. Tiro con l'Arco       tiro con l'arco

FITAV   Fed. Ital. Tiro a Volo           piattello fossa olimpica

                                          piattello skeet

FIV     Fed. Ital. Vela                  vela

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[1] Comma già sostituito dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42 e così ulteriormente sostituito dall'art. 39 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[2] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[3] Termine differito di un anno dall'art. 1 della L.R. 11 aprile 1999, n. 18.