§ 5.4.46 - L.R. 29 gennaio 2010, n. 8.
Istituzione dell’Osservatorio Scientifico regionale “Edward C. Banfield” per la salvaguardia del patrimonio etno-antropologico della Basilicata


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione, beni ed attività culturali
Data:29/01/2010
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Istituzione e compiti
Art. 2.  Sede e composizione
Art. 3.  Funzionamento
Art. 4.  Campagne di sensibilizzazione nelle scuole
Art. 5.  Istituzione di borse di studio
Art. 6.  Norma finanziaria
Art. 7.  Pubblicazione


§ 5.4.46 - L.R. 29 gennaio 2010, n. 8.

Istituzione dell’Osservatorio Scientifico regionale “Edward C. Banfield” per la salvaguardia del patrimonio etno-antropologico della Basilicata

(B.U. 5 febbraio 2010, n. 7)

 

Art. 1. Istituzione e compiti

1. La Regione Basilicata, in considerazione dell’alta valenza sociale ed economica che rappresenta, ricca di un patrimonio culturale da salvaguardare, istituisce l’Osservatorio scientifico etno- antropologico regionale per la ricerca e lo studio delle trasformazioni sociali ed economiche dell’ultimo Novecento, osservate e analizzate da studiosi europei ed americani.

2. L’Osservatorio, intitolato all’antropologo americano “Edward C. Banfield”, per riconoscimenti acquisiti sul campo, opera con il coordinamento del Dipartimento regionale alla Formazione e Cultura e in stretto raccordo con le istituzioni territoriali e scientifiche.

3. Compiti dell’Osservatorio regionale sono il recupero ed il monitoraggio costante delle esperienze sociali ed antropologiche avviate da numerosi studiosi stranieri che, operando in diverse comunità della Basilicata, hanno fatto conoscere al mondo intero l’identità di una regione del mezzogiorno d’Italia.

4. L’Osservatorio, aggregati i dati scientifici a disposizione e operata una cernita basata sulla qualità delle fonti e sulla loro attendibilità, redige annualmente un documento sullo stato delle condizioni socio- culturali che viene inviato alla Giunta e al Consiglio regionale.

 

     Art. 2. Sede e composizione

1. L’Osservatorio ha sede negli uffici del Comune di Chiaromonte.

2. La Regione provvede a dotarlo dei necessari supporti tecnici ed economici.

3. L’Osservatorio è composto da:

a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

b) Presidente dell’Amministrazione provinciale di Potenza o suo delegato;

c) Sindaco del Comune di Chiaromonte;

d) Rappresentante dell’Università della Basilicata;

e) Quattro esperti, di cui un sociologo, un antropologo, un economista e uno storico, scelti dal Consiglio comunale di Chiaromonte.

4. Nella prima seduta utile viene eletto il Presidente dell’Osservatorio.

5. Spetta al Sindaco di Chiaromonte, in prima istanza, la convocazione dei componenti dell’Osservatorio.

6. Funge da segretario un funzionario del Comune di Chiaromonte.

 

     Art. 3. Funzionamento

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di funzionamento dell’Osservatorio e trasferisce al Comune di Chiaromonte un contributo annuale di Euro 10.000,00 (diecimila/00).

 

     Art. 4. Campagne di sensibilizzazione nelle scuole

1. L’Osservatorio, in collaborazione con le istituzioni pubbliche, predispone campagne di sensibilizzazione rivolte al mondo della scuola e dell’associazionismo organizzato per far conoscere ed apprezzare la ricchezza del patrimonio etno-antropologico italiano ed europeo.

 

     Art. 5. Istituzione di borse di studio

1. L’Osservatorio istituisce periodicamente borse di studio da destinare a giovani laureati con il sostegno economico di enti locali, istituti bancari, associazioni riconosciute e singoli privati.

 

     Art. 6. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2010 in euro 10.000,00, si provvede mediante prelevamento dal “Fondo Speciale per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino successivamente all’approvazione del bilancio” di cui alla UPB 1211.01.

2. Gli stanziamenti necessari alla copertura degli oneri relativi agli esercizi successivi al 2010 sono determinati con le rispettive leggi di bilancio.

 

     Art. 7. Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.