§ 5.2.78 - L.R. 7 giugno 2011, n. 10.
Modifiche alla L.R. 3 maggio 2002, n. 16 - Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all'estero.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:07/06/2011
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16.
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.2.78 - L.R. 7 giugno 2011, n. 10. [1]

Modifiche alla L.R. 3 maggio 2002, n. 16 - Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all'estero.

(B.U. 10 giugno 2011, n. 17)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16.

L'art. 12 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 12

Compiti del Presidente.

1. Il Presidente della Commissione dei Lucani all'Estero, viene eletto dal Consiglio Regionale, convoca d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, i congressi nazionali per l'elezione dei rappresentanti di ciascun Paese in seno alla commissione, secondo quanto disciplinato negli appositi regolamenti e le riunioni della Commissione e del Comitato esecutivo.

2. Al Presidente della Commissione sono riconosciute:

a) un'indennità pari al 20% di quella lorda mensile del consigliere regionale;

b) il trattamento riservato ai consiglieri regionali per le missioni all'estero o in Italia;

c) la copertura assicurativa in uso ai membri del Consiglio regionale.

3. Al Presidente ed ai membri della commissione, per le missioni sul territorio regionale, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo per ogni chilometro di distanza stradale tra il Comune in cui ha sede la Commissione e quello in cui si svolge la missione.

Per il solo Presidente il rimborso delle spese di viaggio, con le stesse modalità, è dovuto dalla sua residenza e/o domicilio al Comune di Potenza, sede dell'ufficio e per un numero di 9 giornate al mese.».

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con lo stanziamento di cui alla U.P.B. 1.01.05 del Bilancio del Consiglio regionale.

 

     Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Abrogata dall'art. 31 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 31, L.R. 17/2011.