§ 5.2.66 – L.R. 15 giugno 2006, n. 8.
Modifica all’art. 2 della L.R. n.7/89: erogazione di provvidenze in favore degli enti di tutela ed assistenza agli invalidi.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:15/06/2006
Numero:8


Sommario
Art. 1.      L’art. 2 della L.R. n.7/89 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.2.66 – L.R. 15 giugno 2006, n. 8.

Modifica all’art. 2 della L.R. n.7/89: erogazione di provvidenze in favore degli enti di tutela ed assistenza agli invalidi.

(B.U. 19 giugno 2006, n. 32).

 

Art. 1.

     L’art. 2 della L.R. n.7/89 è sostituito dal seguente:

Art. 2. (Concessione dei contributi).

     La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con proprio atto provvede a disporre la concessione dei contributi in favore degli Enti di cui all’art. 1 secondo il seguente criterio:

     - un contributo fisso pari al 20% della somma stanziata nell’apposito capitolo di bilancio da suddividere indistintamente tra tutti gli enti beneficiari;

     - un contributo variabile concesso per il 40% sulla base del numero degli assistiti di ciascuna associazione e per il 40% sulla base del volume dell’attività programmata, da valutare anche in base al consuntivo di cui al successivo articolo.

 

     Art. 2.

     La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.