Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 15/06/2006 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. L’art. 2 della L.R. n.7/89 è sostituito dal seguente: |
Art. 2. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.2.66 – L.R. 15 giugno 2006, n. 8.
Modifica all’art. 2 della L.R. n.7/89: erogazione di provvidenze in favore degli enti di tutela ed assistenza agli invalidi.
(B.U. 19 giugno 2006, n. 32).
L’art. 2 della L.R. n.7/89 è sostituito dal seguente:
Art. 2. (Concessione dei contributi).
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con proprio atto provvede a disporre la concessione dei contributi in favore degli Enti di cui all’art. 1 secondo il seguente criterio:
- un contributo fisso pari al 20% della somma stanziata nell’apposito capitolo di bilancio da suddividere indistintamente tra tutti gli enti beneficiari;
- un contributo variabile concesso per il 40% sulla base del numero degli assistiti di ciascuna associazione e per il 40% sulla base del volume dell’attività programmata, da valutare anche in base al consuntivo di cui al successivo articolo.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.