§ 5.1.102 - L.R. 1 dicembre 2004, n. 25.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1.2.1999, n. 3.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:01/12/2004
Numero:25


Sommario
Art. 1.      La tabella 3 della L.R. 1.2.1999, n. 3 è così modificata:
Art. 2.      La tabella 4 della L.R. 1.2.1999, n. 3 è sostituita dalla seguente:
Art. 3.      1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.1.102 - L.R. 1 dicembre 2004, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1.2.1999, n. 3.

(B.U. 6 dicembre 2004, n. 87).

 

Art. 1.

     La tabella 3 della L.R. 1.2.1999, n. 3 è così modificata:

     - al punto b) dopo le parole “per la salute e” aggiungere “la sicurezza”;

     - al punto o) dopo le parole “casi di malattie professionali” aggiungere “e di infortunio”;

     - dopo il punto p) aggiungere i seguenti punti q) ed r):

q) vigilanza e controllo sull’applicazione della normativa tecnica vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

r) ricerca e registrazione delle notizie relative agli infortuni diversi dalle malattie professionali.

 

     Art. 2.

     La tabella 4 della L.R. 1.2.1999, n. 3 è sostituita dalla seguente:

 

“TABELLA 4: SERVIZIO PREVENZIONE, PROTEZIONE ED IMPIANTISTICA NEI LUOGHI DI LAVORO”

 

Compiti e Funzioni del Servizio:

a) verifiche di impianti ed apparecchi (ascensori e montacarichi, impianti per la protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra, apparecchi di sollevamento, recipienti a pressione, generatori di vapore, impianti di riscaldamento e frigoriferi ed altri impianti) sottoposti a verifica secondo la normativa statale vigente;

b) rilievi fonometrici di vibrazioni e radiazioni ionizzanti;

c) vidimazione registri infortuni;

d) rilascio libretti di tirocinio per esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;

e) pareri preventivi richiesti dai Comuni su progetti relativi ad attività produttive, al fine di verificare la compatibilità dei medesimi con le esigenze di sicurezza dei lavoratori;

 

     Art. 3.

     1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.