§ 4.5.5. - L.R. 18 agosto 1983, n. 21.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 19/1981 e n. 29/1981.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti e viabilità
Data:18/08/1983
Numero:21


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  (Contributi di esercizio).
Art. 5.  (Contributo per investimento).
Art. 6.  (Termine per la richiesta di contributo per investimenti).
Art. 7.      Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 20  e 23 della legge regionale 25 agosto 1981, n. 29 sono abrogati.
Art. 8.      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


§ 4.5.5. - L.R. 18 agosto 1983, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 19/1981 e n. 29/1981.

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. (Contributi di esercizio).

     La domanda del saldo del contributo di esercizio, redatta in carta legale e corredata dal conto economico aziendale, deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce.

     La quantificazione del costo economico standardizzato dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale è deliberato dalla Giunta regionale, sulla base di probante documentazione, sentita la competente Commissione Consiliare.

     La proposta della Giunta regionale deve contenere il parere del gruppo di lavoro appositamente costituito. Per la determinazione dei costi effettivi dei servizi suddetti viene assunta la documentazione integrativa dei bilanci delle aziende.

     Alle aziende in regola con le norme contrattuali e di legge, che presentino i certificati liberatori degli Istituti assicurativi e dell'Ispettorato del lavoro, nonché la certificazione dell'avvenuta retribuzione dei salari e dei versamenti contributivi, vengono erogati acconti mensili anticipati nella misura di 1/2 del contributo di esercizio complessivamente liquidato nell'anno precedente [4].

     Le integrazioni salariali relative al personale impiegato sui servizi di interesse comunale sono conglobate nel contributo di esercizio proveniente dal fondo nazionale dei trasporti destinato ai Comuni medesimi.

     La liquidazione di detti acconti viene fatta con deliberazione di mera esecuzione cui si fa riferimento nel provvedimento  di saldo annuale negli stessi contributi.

     La liquidazione del trattamento di fine rapporto [5] viene fatto erogando alle aziende un contributo di pari importo con la cessazione del rapporto di lavoro del personale dipendente.

     La erogazione degli acconti e del saldo del contributo di esercizio può essere sospesa in presenza di vertenza in atto relativa ai rapporti di lavoro o per controversie  amministrative fino alla rimozione delle cause che hanno dato luogo alla sospensione.

 

     Art. 5. (Contributo per investimento).

     Il contributo per l'acquisto di materiale rotabile viene concesso nella misura massima del 75% del costo della fornitura, comprensiva dell'I.V.A. calcolata nella misura non ammessa in detrazione, dei soli autobus idonei ed indispensabili all'esercizio dei servizi in concessione e tenendo conto della entità e del tipo del traffico servito, dell'anzianità del parco in dotazione e della percorrenza dei servizi concessi o autorizzati [5]a.

     Il contributo per investimento relativo all'I.V.A. considerata nel comma precedente riguarda l'intero programma di investimento previsto dall'art. 11 della legge 15/81 [6].

     La liquidazione di detto contributo viene effettuata a consuntivo, in sede di definizione del conto economico di esercizio [6].

     Sono ammessi a contributo gli autobus destinati al servizio pubblico di linea collaudati dal competente Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.

     Il contributo per la costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine deposito con relative attrezzature e di sedi viene concesso nella misura massima del 75% della spesa ammissibile.

     Detto contributo viene concesso ad enti pubblici ed imprese concessionarie che gestiscono servizi pubblici di trasporto.

     Il contributo per l'acquisto degli impianti e delle tecnologie di controllo può essere concesso anche ad altre imprese che non gestiscono servizi di trasporto allorché la gestione del servizio di controllo non possa essere affidato, per qualunque regione, ai suddetti enti ed imprese concessionarie.

     La Regione può provvedere direttamente all'acquisto di tecnologie di controllo di rilevante interesse pubblico, quando non ne sia possibile il finanziamento ed enti, imprese concessionarie e non.

     L'uso delle suddette tecnologie è disciplinato dalla Giunta regionale.

     D'intesa con il destinatario del contributo, esso può essere versato direttamente alla ditta fornitrice, ovvero corrisposto all'interessato a presentazione di quietanza di fornitura almeno nella misura pari al contributo medesimo.

     L'eventuale IVA non ammessa in detrazione, riguardante i costi di esercizio, viene ripartita, nel caso di servizi afferenti a più enti concedenti, in proporzione alla percorrenza relativa.

     Il reimpiego di autobus acquistati con il contributo regionale in servizi pubblici per i quali non è stato autorizzato l'uso della Regione, comporta la deduzione dei costi di esercizio (ammortamento, tassa di circolazione e assicurazione) dal bilancio di esercizio dei servizi pubblici regionali [7].

 

     Art. 6. (Termine per la richiesta di contributo per investimenti).

     Il termine previsto dall'art. 14 della L.R. 25 agosto 1981, n. 29 relativo alla domanda di contributi per investimenti viene anticipato al 31 gennaio di ciascun anno.

 

     Art. 7.

     Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 20  e 23 della legge regionale 25 agosto 1981, n. 29 sono abrogati.

 

     Art. 8.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Vedi gli artt. 46 e 47 della L.R. 10 luglio 1981, n. 19.

[2] Modifica il titolo della L.R. 25 agosto 1981, n. 29.

[3] Integra l'art. 3 della L.R. 25 agosto 1981, n. 29.

[4] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 1987, n. 23.

[5] Così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 novembre 1984, n. 39.

[5]5a Comma così sostituito per effetto dell'art. 1 della L.R. 19 dicembre 1994, n. 43.

[6] Comma così modificato dalla L.R. 30 novembre 1984, n. 39.

[6] Comma così modificato dalla L.R. 30 novembre 1984, n. 39.

[7] Articolo così integrato dall'art. unico della L.R. 30 novembre 1984, n. 40.