Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 28/07/2008 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Il comma 5 dell’articolo 7 della Legge Regionale n. 13 del 22 febbraio 2005 ( Norme per la protezione dei boschi dagli incendi ) è così modificato |
Art. 2. 1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 4.4.107 - L.R. 28 luglio 2008, n. 16.
Modifica della l.r. n. 13 del 22 febbraio 2005 – art. 7 – comma 5.
(B.U. 1 agosto 2008, n. 31)
Il comma 5 dell’articolo 7 della
“Per la esecuzione di fuochi pirotecnici, anche nel periodo di grave pericolosità di incendio, ci si dovrà munire di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune interessato, fermo restando che dovranno essere messi in atto, d’intesa con gli Enti competenti, tutti gli accorgimenti per impedire lo svilupparsi ed il propagarsi degli incendi “.
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.