Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 21/11/2003 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. 1. All’art. 1 della L.R. 31 agosto 1995 n.59 è aggiunto il seguente comma: |
Art. 2. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.4.83 - L.R. 21 novembre 2003, n. 31. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1995, n. 59.
(B.U. 21 novembre 2003, n. 81).
1. All’art. 1 della
“1 bis. Il territorio della Regione Basilicata è dichiarato denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale. Tale preclusione non si applica ai materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica.
2. Dopo l’art. 4 della
“Art. 4 bis.
La Regione, attraverso le proprie strutture preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria, ivi comprese l’ARPAB e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, cura la rilevazione tecnica e strumentale di presenze sul territorio regionale di materiale nucleare e adotta le misure di prevenzione necessarie ai fini di cui al precedente articolo 1, comma 1 bis.”
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 29 gennaio 2005, n. 62 ha dichiarato l’illegittimità della presente legge.