§ 4.4.83 - L.R. 21 novembre 2003, n. 31.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1995, n. 59.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:21/11/2003
Numero:31


Sommario
Art. 1.      1. All’art. 1 della L.R. 31 agosto 1995 n.59 è aggiunto il seguente comma:
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.4.83 - L.R. 21 novembre 2003, n. 31. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1995, n. 59.

(B.U. 21 novembre 2003, n. 81).

 

Art. 1.

     1. All’art. 1 della L.R. 31 agosto 1995 n.59 è aggiunto il seguente comma:

      “1 bis. Il territorio della Regione Basilicata è dichiarato denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale. Tale preclusione non si applica ai materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica.

     2. Dopo l’art. 4 della L.R. 31 agosto 1995 n.59 è introdotto il seguente articolo:

      “Art. 4 bis.

     La Regione, attraverso le proprie strutture preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria, ivi comprese l’ARPAB e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, cura la rilevazione tecnica e strumentale di presenze sul territorio regionale di materiale nucleare e adotta le misure di prevenzione necessarie ai fini di cui al precedente articolo 1, comma 1 bis.”

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 29 gennaio 2005, n. 62 ha dichiarato l’illegittimità della presente legge.