§ 4.4.73 - L.R. 26 febbraio 2003, n. 10.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 2001, n.2.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:26/02/2003
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. La lettera e) del comma 1 dell’art.4 della L.R. 25 gennaio 2001, n.2 è soppressa
Art. 2.      1. Al primo periodo del comma 1 dell’art.12 della L.R. 25 gennaio 2001, n.2, dopo l’espressione: “Segretario Generale” è aggiunta la seguente espressione: “e al personale in servizio presso [...]
Art. 3.      1. L’art. 17 della L.R. 25 gennaio 2001 n.2 è così sostituito
Art. 4.  (Pubblicazione).


§ 4.4.73 - L.R. 26 febbraio 2003, n. 10.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 2001, n.2.

(B.U. 1 marzo 2003, n. 18).

 

Art. 1.

     1. La lettera e) del comma 1 dell’art.4 della L.R. 25 gennaio 2001, n.2 è soppressa;

     2. Al primo periodo del comma 3, dopo l’espressione “metà più uno dei suoi componenti”, è aggiunta la seguente espressione: “qualora i punti all’ordine del giorno trattino argomenti relativi a piani e programmi di interesse anche delle Regioni e delle Province della Puglia e della Calabria; negli altri casi non è obbligatoria la presenza dei rappresentanti delle Regioni e delle Province di Puglia e Calabria tenendo conto, ai fini della validità delle adunanze, della maggioritaria rappresentanza territoriale”.

 

     Art. 2.

     1. Al primo periodo del comma 1 dell’art.12 della L.R. 25 gennaio 2001, n.2, dopo l’espressione: “Segretario Generale” è aggiunta la seguente espressione: “e al personale in servizio presso l’Autorità di Bacino”.

 

     Art. 3.

     1. L’art. 17 della L.R. 25 gennaio 2001 n.2 è così sostituito:

     “Art. 17. (Regolamento di Amministrazione e Contabilità).

     1. Fino alla copertura dei posti in organico del personale amministrativo, per le attività amministrativo – contabili l’Autorità di Bacino farà capo ai competenti Uffici Regionali, operando in linea con le norme regionali vigenti.

     2. Contestualmente alla copertura dei posti in organico del personale amministrativo il Comitato Istituzionale adotta, su proposta del Segretario Generale, il regolamento di amministrazione e contabilità e lo trasmette alle Regioni Puglia e Calabria per la successiva approvazione”.

 

     Art. 4. (Pubblicazione).

     1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.