Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 15/02/2010 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Utilizzo personale imprese appaltatrici |
Art. 2. Pubblicazione |
§ 4.2.51 - L.R. 15 febbraio 2010, n. 24.
Normativa sugli appalti per il rispetto della clausola sociale.
(B.U. 17 febbraio 2010, n. 11)
Art. 1. Utilizzo personale imprese appaltatrici
1. Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione devono prevedere nei bandi di gara, avvisi e comunque, nelle condizioni di contratto per appalti di servizi ivi comprese le procedure per l’affidamento dei servizi di consulenza e assistenza tecnica sui programmi comunitari di competenza regionale, l’utilizzo del personale già assunto dalla precedente impresa appaltatrice, compatibilmente con la gestione efficiente dei servizi e della normativa vigente sugli appalti, nonché le condizioni economiche e contrattuali già in essere. Tale norma si applica anche agli enti sub-regionali, agli enti locali che utilizzano i fondi regionali e comunitari o le deleghe della Regione [1].
1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano altresì alle società interamente partecipate e a quelle controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. dalla Regione Basilicata, nonché alle società interamente partecipate dagli Enti locali o dagli stessi controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. nelle ipotesi di utilizzo dei fondi o delle deleghe di cui allo stesso comma 1 ultimo cpv. [2]
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati e non si applicano ai dirigenti e al personale che esercitano i poteri direttivi.
Art. 2. Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Comma così modificato dall'art. 50 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 13 della