§ 4.2.13 - L.R. 27 dicembre 1977, n. 49.
Formazione dell'elenco regionale dei collaudatori.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:27/12/1977
Numero:49


Sommario
Art. 1.      Per le opere pubbliche di competenza regionale e per quelle per le quali spetta alla Regione la nomina del collaudatore, i collaudatori sono scelti tra gli iscritti nell'elenco istituito con la [...]
Art. 2.      E' istituito l'elenco regionale dei collaudatori.
Art. 3.  [1]
Art. 4.      Le domande, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, sono presentate al Presidente della Giunta regionale.
Art. 5.      Ai componenti della Commissione di cui alla presente legge, non dipendenti dalla Regione, spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute una indennità di presenza nella misura stabilita [...]


§ 4.2.13 - L.R. 27 dicembre 1977, n. 49.

Formazione dell'elenco regionale dei collaudatori.

 

Art. 1.

     Per le opere pubbliche di competenza regionale e per quelle per le quali spetta alla Regione la nomina del collaudatore, i collaudatori sono scelti tra gli iscritti nell'elenco istituito con la presente legge.

     I criteri per l'assegnazione degli incarichi di collaudo direttamente affidati dalla Regione sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.

     La scelta verrà effettuata tenendo conto della natura dell'opera e delle competenze specifiche di ciascun collaudatore.

secondo criteri di rotazione.

     Per opere di particolare rilevanza tecnica possono essere nominate, anche in corso d'opera, Commissioni collaudatrici, presiedute da tecnici e composte anche da funzionari amministrativi particolarmente esperti nel settore delle opere pubbliche e con una anzianità di servizio non inferiore a 5 anni.

     L'ambito di competenza è stabilito in base alla normativa vigente ed i compensi sono liquidati secondo le tariffe professionali nazionali con le eventuali riduzioni previste da leggi.

 

     Art. 2.

     E' istituito l'elenco regionale dei collaudatori.

     Nell'elenco possono essere iscritti:

     a) ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, geologi, geometri e periti, con almeno 5 anni di servizio

nell'Amministrazione dello Stato o di altri Enti pubblici, anche se in quiescenza, purché iscritti in quest'ultimo caso nel relativo albo professionale.

     b) ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, geologi, geometri e periti, liberi professionisti, che siano iscritti all'albo professionale da almeno 5 anni ed abbiano progettato o diretto opere di Enti pubblici.

     Per i dipendenti regionali si fa riferimento al 3° comma dell'art. 25 della L.R. 8 febbraio 1977, n. 10.

 

     Art. 3. [1]

     1. Alla formazione e tenuta dell’elenco regionale dei collaudatori provvede, senza oneri a carico del bilancio regionale, a norma dell’art. 25 della L.R. 8 febbraio 1977, n. 10, una Commissione nominata con Decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione della Giunta regionale.

     2. La Giunta regionale emana apposita direttiva per disciplinare la formazione, la tenuta e la gestione dell’elenco dei collaudatori.

 

     Art. 4.

     Le domande, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, sono presentate al Presidente della Giunta regionale.

     La Commissione di cui all'art. 3 istruisce le domande e provvede a trasmettere la relativa proposta alla Giunta regionale che, a sua volta, delibera la prima formazione dell'elenco entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     L'aggiornamento dell'elenco è deliberato ogni anno entro il 31 dicembre, su proposta della Commissione stessa che esamina le domande pervenute entro e non oltre il 31 ottobre.

 

     Art. 5.

     Ai componenti della Commissione di cui alla presente legge, non dipendenti dalla Regione, spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute una indennità di presenza nella misura stabilita dalla L.R. 19 ottobre 1973, n. 29.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 33 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5.