§ 4.2.3 - L.R. 26 ottobre 1973, n. 30.
Determinazione della percentuale spettante agli I.A.C.P. ed agli altri Enti esecutori a rimborso delle spese per la attuazione dei programmi esecutivi.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:26/10/1973
Numero:30


Sommario
Art. 1.      In attuazione del disposto di cui all'art. 5 - comma c - del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036, è fissata nella misura del 10% del costo di ogni singola opera, ivi compreso l'importo relativo ai [...]


§ 4.2.3 - L.R. 26 ottobre 1973, n. 30.

Determinazione della percentuale spettante agli I.A.C.P. ed agli altri Enti esecutori a rimborso delle spese per la attuazione dei programmi esecutivi.

 

Art. 1.

     In attuazione del disposto di cui all'art. 5 - comma c - del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036, è fissata nella misura del 10% del costo di ogni singola opera, ivi compreso l'importo relativo ai lavori a base d'appalto e quello relativo alle espropriazioni ed alle somministrazioni e lavori in economia, la percentuale da corrispondersi agli I.A.C.P. ed agli altri Enti incaricati della realizzazione dei programmi costruttivi, in conformità delle norme di cui alla legge 22 ottobre 1971 n. 865, a titolo di rimborso delle spese che sostengono per l'esercizio delle funzioni ad essi demandate.