Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 01/07/2008 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18.12.2007, n. 24) |
Art. 2. Pubblicazione e dichiarazione d’urgenza |
§ 4.1.109 - L.R. 1 luglio 2008, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18.12.2007, n. 24: “Norme per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica“
(B.U. 2 luglio 2008, n. 28)
Art. 1. (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18.12.2007, n. 24)
1. Alla Legge Regionale 18.12.2007, n. 24 (Norme per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:
1) All’art. 3, primo comma, lett. e), penultimo periodo, la lettera “a3.2” è sostituita dalla lettera “a3.1”;
2) All’art. 4, terzo comma, terzo periodo, la parola “nazionale” è sostituita dalla parola “regionale”;
3) All’art. 4, sesto comma, primo periodo, dopo le parole” I comuni”, sono aggiunte le parole “,in assenza di graduatoria definitiva vigente in dipendenza di un bando generale,”;
4) All’art. 9 è aggiunto il seguente comma 16: “Ciascun componente o Presidente può essere designato per una sola commissione”;
5) All’art. 10, primo comma, le parole “artt. 5 e 6 della legge” sono sostituite con le parole “artt. 4, 5 e 6 del D.P.R.”;
6) All’art. 10, quarto comma, la parola “terzo” è sostituita dalla parola “secondo”;
7) All’art. 14, terzo comma, terzo periodo, dopo le parole “condizioni soggettive o oggettive” sono aggiunte le parole “, di cui al bando di concorso che ha originato la graduatoria,;
8) All’art. 14, terzo comma, in fine è aggiunto il seguente ultimo periodo: “La verifica della condizione soggettiva di cui al punto a1) del terzo comma dell’art. 8 va effettuata con riferimento ai limiti delle classi di reddito pro-capite vigenti alla data dell’assegnazione”;
9) All’art. 18, undicesimo comma, le parole “dell’ottavo” sono sostituite dalle parole “del settimo”;
10) All’art. 19, quarto comma, la parola “medesimo” è sostituita dalla parola “matrimonio”;
11) All’art. 23 è aggiunto il seguente sesto comma: “I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l’assegnatario ai fini di quanto dovuto all’Ente gestore per la conduzione dell’alloggio assegnato.”;
12) All’art. 24, primo comma, terzo periodo, le parole “prima di effettuare la detrazione per figli a carico o per altri componenti il nucleo familiare,” sono soppresse;
13) All’art. 24, terzo comma, la cifra “414,00” è sostituita con la cifra “473,93”;
14) All’art. 28, quarto comma, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Fatte salve le scadenze contrattuali in essere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti Gestori danno disdetta delle assegnazioni in essere ai soggetti che non siano Associazioni di volontariato, benefiche, culturali, sociali ed Enti senza fine di lucro e provvedono all’assegnazione di tali locali esclusivamente con avviso pubblico cui possono partecipare solo le suddette associazioni e gli enti senza scopo di lucro.”;
15) All’art. 28, quinto comma, le parole “90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge” sono sostituite con le parole “il 31 dicembre 2008”;
16) All’art. 28, sesto comma, dopo le parole “euro 6,00” sono aggiunte le parole “, euro 7,00,”;
17) All’art. 28, settimo comma, dopo le parole “euro 6,00” sono aggiunte le parole “, euro 7,00,”;
18) All’art. 29, terzo comma, le parole “ripartito tra i comuni” sono sostituite con la parola “disciplinato”;
19) All’art. 30, primo comma, la parola “degli” è sostituita con le parole “in capo agli”;
20) All’art. 30, comma settimo, quarto periodo, la parola “superiore” è sostituita con la parola “inferiore”;
21) All’art. 31, secondo comma, la percentuale “15 %” è sostituita con la percentuale “25 %”;
22) All’art. 31, terzo comma, le parole “presenti nel territorio regionale” sono soppresse;
23) All’art. 33, secondo comma, la parola “reale” è sostituita con la parola “reali”;
24) All’art. 39, secondo comma, lett. a), la parola “c2” è sostituita con le parole “comma 2”;
25) All’art. 41, dopo le parole “23.12.1999 n. 39” sono aggiunte le parole “,22.05.2001, n. 24”;
26) All’art. 43, secondo comma, dopo le parole “proprietario dell’alloggio” sono aggiunte le parole “o di locale adibito ad uso diverso dall’abitazione,”;
27) All’art. 43, secondo comma, dopo le parole “in applicazione della stessa legge n. 560/93” sono aggiunte le seguenti parole “, rivalutato come sopra alla data della richiesta di estinzione.”;
28) All’art. 43 il quarto comma è sostituito dal seguente : “Le Ater potranno proporre ulteriori piani di vendita, anche oltre il termine di cui al primo periodo del terzo comma, soltanto se finalizzati alla eliminazione di condomini misti e previa manifestazione di propensione all’acquisto da parte di tutti i restanti assegnatari di alloggi pubblici ubicati in ciascun condominio.”
Art. 2. Pubblicazione e dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.