§ 4.1.65 – L.R. 2 marzo 2004, n. 7.
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 1997 n. 7 norme sul superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:02/03/2004
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Modalità di accesso.
Art. 2.  Disposizioni finanziarie.
Art. 3.  Pubblicazione.


§ 4.1.65 – L.R. 2 marzo 2004, n. 7.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 1997 n. 7 norme sul superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche.

(B.U. 2 marzo 2004, n. 14).

 

Art. 1. Modalità di accesso.

     All’art. 11 della L.R. 21.01.1997, n. 7 sono apportate le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni:

     a) Il primo comma è sostituito dal seguente:

     “La Giunta Regionale, al fine di assicurare ai portatori di handicaps una migliore integrazione

sociale e lavorativa, concede, per l’acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati, un contributo in conto capitale, pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta, fino ad un massimo di euro 1.000,00 ai portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di natura motoria, visiva, uditiva, del linguaggio o disabilità intellettiva, che comportano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a quella prevista dalla legge per la concessione dell’assegno mensile di invalidità o, per i minori, la impossibilità a svolgere i compiti della propria età.”

     b) Dopo la lett. f) del terzo comma è aggiunta la seguente:

     f bis) - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della normativa vigente, dalla quale si rilevi che al richiedente non è stato concesso dalla Regione, nei cinque anni precedenti l’anno di riferimento della richiesta, ed ai sensi della stessa L.R. 21.01.1997 n. 7, altro contributo per l’acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati”.

     c) Al quarto comma è aggiunto il seguente periodo:

     “Non sono, altresì, ammessi ai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’anno di riferimento della richiesta, abbiano già usufruito di contributi per l’acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati ai sensi della presente legge”.

 

     Art. 2. Disposizioni finanziarie.

     Il secondo comma dell’art. 15 della L.R. 21.01.1997, n. 7 è sostituito dal seguente:

     “Il 10% delle disponibilità finanziarie annualmente previste in bilancio, a decorrere dall’anno 2004, è destinato agli interventi previsti al Capo VI”.

 

     Art. 3. Pubblicazione.

     La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione Basilicata.