Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 02/03/2004 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Modalità di accesso. |
Art. 2. Disposizioni finanziarie. |
Art. 3. Pubblicazione. |
§ 4.1.65 – L.R. 2 marzo 2004, n. 7.
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 1997 n. 7 norme sul superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche.
(B.U. 2 marzo 2004, n. 14).
Art. 1. Modalità di accesso.
All’art. 11 della L.R. 21.01.1997, n. 7 sono apportate le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni:
a) Il primo comma è sostituito dal seguente:
“La Giunta Regionale, al fine di assicurare ai portatori di handicaps una migliore integrazione
sociale e lavorativa, concede, per l’acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati, un contributo in conto capitale, pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta, fino ad un massimo di euro 1.000,00 ai portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di natura motoria, visiva, uditiva, del linguaggio o disabilità intellettiva, che comportano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a quella prevista dalla legge per la concessione dell’assegno mensile di invalidità o, per i minori, la impossibilità a svolgere i compiti della propria età.”
b) Dopo la lett. f) del terzo comma è aggiunta la seguente:
f bis) - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della normativa vigente, dalla quale si rilevi che al richiedente non è stato concesso dalla Regione, nei cinque anni precedenti l’anno di riferimento della richiesta, ed ai sensi della stessa L.R. 21.01.1997 n. 7, altro contributo per l’acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati”.
c) Al quarto comma è aggiunto il seguente periodo:
“Non sono, altresì, ammessi ai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’anno di riferimento della richiesta, abbiano già usufruito di contributi per l’acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati ai sensi della presente legge”.
Art. 2. Disposizioni finanziarie.
Il secondo comma dell’art. 15 della L.R. 21.01.1997, n. 7 è sostituito dal seguente:
“Il 10% delle disponibilità finanziarie annualmente previste in bilancio, a decorrere dall’anno 2004, è destinato agli interventi previsti al Capo VI”.
Art. 3. Pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione Basilicata.