§ 4.1.26 - L.R. 14 dicembre 1991, n. 28.
Norme in materia di controllo dell'attività edilizia e di recupero delle opere abusive.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:14/12/1991
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Destinazione d'uso).
Art. 3.  (Definizione delle variazioni essenziali).
Art. 4.  (Sanzioni).
Art. 5.  (Rilevamenti Aerofotogrammetrici).
Art. 6.  (Criteri di Ricognizione).
Art. 7.  (Criteri e modalità del recupero degli insediamenti).
Art. 8.  (Modalità di recupero delle costruzioni singole ed isolate).
Art. 9.  (Procedure per l'approvazione delle varianti).
Art. 10.  (Comuni dichiarati sismici e sottoposti a vincolo ambientale).
Art. 11.  (Formazione di Consorzi).
Art. 12.  (Poteri sostitutivi).
Art. 13.  (Pubblicazione).


§ 4.1.26 - L.R. 14 dicembre 1991, n. 28.

Norme in materia di controllo dell'attività edilizia e di recupero delle opere abusive.

 

CAPO I

CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La Regione Basilicata, con la presente Legge, detta norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

 

     Art. 2. (Destinazione d'uso).

     1. I comuni della Basilicata, in sede di prima adozione e di variante agli strumenti urbanistici generali, sono tenuti a precisare le destinazioni d'uso compatibili con le singole zone omogenee di cui all'art. 2 del D.M. 2-4-1968, n. 1444, nel rispetto dei limiti e standards fissati dalle norme vigenti, stabilendo i valori percentuali nonché le tipologie delle destinazioni ammesse nell'ambito di ogni singola zona, con riguardo alla dotazione infrastrutturale esistente e prevista, nonché ai Piani comunali di settore.

     2. A tal fine i comuni predispongono idonee indagini e studi finalizzati alla catalogazione delle destinazioni d'uso degli immobili nei singoli ambiti territoriali.

     3. I comuni, in sede di prima adozione o di variante agli strumenti urbanistici generali, regolano, nei limiti fissati dal comma 1 del presente articolo, la destinazione d'uso degli immobili nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. 2-4-1968, n. 1444, sulla base dei seguenti criteri:

     a) le destinazioni d'uso sono disciplinate in modo tale da evitare alterazioni dei parametri urbanistici relativi a servizi e infrastrutture predeterminati negli strumenti urbanistici;

     b) le compatibilità delle destinazioni d'uso degli immobili, sono determinate mediante fissazione di soglie e valori percentuali massimi e minimi, tenendo conto dell'esistente nonché dei Piani comunali di settori;

     c) le destinazioni d'uso degli immobili sono direttamente alla salvaguardia delle attività aventi rilevante valore storico, culturale e tradizionale, nonché delle caratteristiche architettoniche degli stessi immobili.

     4. I comuni possono altresì regolare la destinazione d'uso degli immobili, secondo la disciplina di cui al primo comma, con riferimento a singole zone territoriali omogenee e loro parti non ricompresi nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. 2-4-1968, n. 1444.

     5. In conformità ai criteri stabiliti dagli strumenti urbanistici generali, e negli ambiti territoriali individuati ai sensi dei precedenti commi, i comuni determinano in sede di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi le destinazioni d'uso dei singoli edifici e, eventualmente, dei singoli Piani.

     6. In mancanza dello strumento urbanistico attuativo le indicazioni di cui al precedente comma, sono stabilite in sede di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia.

     7. La modifica funzionale della destinazione d'uso, non connessa all'esecuzione di interventi edilizi, è soggetta ad autorizzazione del sindaco solo nelle zone dello strumento urbanistico generale individuale ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo.

 

     Art. 3. (Definizione delle variazioni essenziali).

     1. Ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge 28-2-1985 n. 47, costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato tutte le modifiche che comportino il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

     a) Mutamento di destinazione d'uso, mediante l'esecuzione. di opere, che necessitano di concessione edilizia a norma del precedente art. 2;

     b) Modifica essenziale della localizzazione dell'edificio nell'ambito dell'area asservita alla costruzione.

     A tal fine è da ritenersi non essenziale la modifica di ubicazione di un edificio contenuta entro un massimo di ml. 5,00 oltre il perimetro di ingombro previsto in sede di pianificazione esecutiva, nel rispetto, comunque, dei limiti di distanza fissata dallo strumento di pianificazione generale.

     Nell'ipotesi di opere realizzate in attuazione diretta del piano generale, o in assenza di specifiche previsioni planimetriche definite in sede di piano esecutivo, non è da ritenersi, comunque, variazione essenziale la diversa localizzazione dell'opera nell'area di pertinenza, sempre che la nuova ubicazione non contrasti con le norme edilizie ed urbanistiche in vigore al momento della modifica.

     c) Aumento della cubatura, rispetto al progetto approvato, (che non comporti modifiche delle superfici di solaio) superiore al 15%, per edifici fino a mc. 1000, al 10%, per edifici da mc. 1001 a mc. 2000, al 6% per edifici eccedenti i 2000 mc.

     d) Aumento della cubatura, rispetto a quella del progetto approvato, (che comporti anche aumento delle superfici di solaio), maggiore del 15% per edifici fino a mc. 500, del 10% per edifici da 501 1000 mc., del 6% per edifici da 1001 a 5000 mc., del 2,50% per edifici eccedenti mc. 5000, con aumento della superficie del solaio di oltre 15% per edifici fino a 150 mq., di oltre il 10% per edifici da 151 a 300 mq., di oltre il 6% per edifici da 301 a 1500 mq., di oltre il 2,5% per edifici a superficie maggiore di 1500 mq.. Al fine dell'applicazione della presente norma, la superficie di solaio è da intendersi quella risultante dalla somma delle superfici dei solai di interpiano, di quella di calpestio dei piani terreni o seminterrati se abitabili e di quello di sottotetto se praticabile.

     Sono escluse dal computo delle superficie di solaio le balconate.

     e) Aumento della superficie destinata a balconi, rispetto a quella di progetto, oltre il 50%.

     f) Aumento dell'altezza, rispetto a quella di progetto, superiore al 10% per edifici di altezza fino a ml. 10.50, al 7% per edifici di altezza superiore a ml. 10.50.

     g) Mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'art. 31 della legge 5-9-1978 n. 457, tale da comportare la realizzazione di un intervento soggetto a concessione e non ad autorizzazione.

     h) Modifica della sagoma in proiezione orizzontale e verticale, ad esclusione dei balconi e degli oggetti, che si discosti di oltre il 15% dalla sagoma di progetto.

     i) Violazioni in materia di edilizia sismica, non attinenti ad atti procedurali, tali da determinare interventi di adeguamento sismico diversi dal ripristino e dal rinforzo degli elementi strutturali già realizzati [1], circostanza da verificare mediante calcolo statico di verifica redatto ai sensi delle norme tecniche vigenti, da depositare ai sensi della Legge Regionale n. 40 del 29-11-1982.

     2. [2].

     3. Agli interventi di cui ai commi precedenti si applica il disposto dei commi secondo e terzo dell'art. 8 della Legge 28-2-1985 n. 47.

     Ai fini dell'applicazione della presente norma, per volumetrie accessorie bisognerà intendere quelle conseguenti la realizzazione di opere che non portano ad episodi immobiliari completi ed autonomi, alla realizzazione di spazi per parcheggio (anche chiusi ed autonomi) o a volumetria realizzate all'interno di manufatti quali pensiline di accesso ecc., se attinenti necessità tecniche.

     3 bis. La diversa ubicazione di una costruzione all'interno dell'area di pertinenza, ove non contrastante con norme edilizie ed urbanistiche in vigore al momento della modifica e contenuta entro ml. 2 oltre il perimetro di ingombro previsto in progetto, costituisce variante in corso d'opera di cui all'art. 15 della Legge 28-2-1985, n. 47, sempre che siano verificate le altre condizioni e con le esclusioni contenute nello stesso articolo [3].

 

     Art. 4. (Sanzioni).

     Le sanzioni per il mancato o ritardo versamento del contributo di concessione restano stabilite in misura pari a quanto previsto dall'art. 3, comma secondo, della Legge 28-2-1985, n. 47.

 

     Art. 5. (Rilevamenti Aerofotogrammetrici).

     1. Ai sensi dell'art. 23 della legge n. 47/1985, al fine di consentire il controllo dell'attività edilizia ed urbanistica, la Regione Basilicata effettuerà periodici rilevamenti aerofotogrammetrici delle zone soggette a Piani Paesistici, redatti ai sensi della Legge n. 431 dell'8-8-1985, nonché sulle aree dei comuni capoluoghi di provincia e a variazione demografica positiva.

     2. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio, stabilirà entro il mese di dicembre di ogni anno, le aree su cui dovrà essere esercitato il controllo tra quelle di cui al precedente comma, sulla base delle previsioni di bilancio.

 

CAPO II

RECUPERO URBANISTICO DELLE OPERE E DEGLI INSEDIAMENTI ABUSIVI

 

     Art. 6. (Criteri di Ricognizione).

     1. In attuazione delle disposizioni del Capo III della Legge 28-2-85, n. 47, i comuni della Basilicata attuano la ricognizione degli insediamenti e delle costruzioni in tutto od in parte abusive entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.

     2. A tal fine i comuni ricomprenderanno i casi di abusivismo nelle seguenti categorie:

     A) Insediamenti abusivi

     a1) Insediamenti abusivi o prevalentemente abusivi sorti in contrasto con la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico generale vigente o adottato e trasmesso alla Regione per l'approvazione;

     a2) Insediamenti abusivi o prevalentemente abusivi sorti senza la preventiva approvazione dello strumento attuativo, ovvero in contrasto con altra norma di attuazione, ma in conformità dei parametri urbanistici ed edilizi dello strumento urbanistico generale;

     a3) Insediamenti abusivi sorti in conformità con la destinazione di zona, senza la preventiva approvazione di uno strumento attuativo (se richiesto), in contrasto con altra norma di attuazione ed in difformità dei parametri edilizia ed urbanistici della zona;

     a4) Insediamenti abusivi realizzati attraverso lottizzazione o altro strumento attuativo, successivamente annullato o illegittimamente approvato.

     B) Costruzioni singole o isolate

     b1) [4];

     b2) [4];

     b3) [4].

     3. Ai soli fini della presente legge sono definiti "insediamenti" una pluralità di costruzioni interconnesse, o costruzioni singole o isolate aventi cubatura superiore a mc. 5.000 [5].

     Sono, invece, definite costruzioni "Singole" gli edifici che, non potendosi classificare come insediamenti, appartengono ad un contesto edilizio consolidato.

     Sono, infine, definite "Isolate" le costruzioni che, non potendosi classificare come insediamenti, sono state realizzate al di fuori di un contesto urbano ed edilizio consolidato.

     4. La individuazione degli insediamenti abusivi, [5] deve avvenire su una planimetria generale redatta su carta catastale non inferiore al 2000 e su eventuali planimetrie di dettaglio in scala non inferiore al 1000, contenenti:

     a) la situazione edilizia esistente e la relativa consistenza volumetrica;

     b) le destinazioni d'uso;

     c) lo stato della situazione delle opere di urbanizzazione, delle opere infrastrutturali e dei servizi;

     d) una relazione descrittiva contenente dati sulla consistenza demografica, le attività socio economiche ecc.

 

     Art. 7. (Criteri e modalità del recupero degli insediamenti).

     1. Ai fini del recupero urbanistico, possono essere recuperati tutti gli insediamenti, censiti a mente dal precedente articolo, che posseggono relazioni con il contesto urbano (o siano parte di un disegno di pianificazione in vigore) tali da giustificare il ricorso ad apposite varianti allo strumento urbanistico generale o di dettaglio.

     2. Requisiti per l'ammissibilità al recupero sono, inoltre, la dimensione dell'insediamento, la consistenza demografica, la presenza di attività produttive, turistiche, commerciali o direzionali che giustifichino interventi economici.

     3. I comuni dotati di Piano Regolatore Generale o di Programma di fabbricazione approvati o adottati e trasmessi alla Regione, nel cui territorio siano stati individuati insediamenti abusivi, provvedono ad adottare apposita variante allo strumento generale diretta al recupero degli insediamenti abusivi perimetrati ai sensi del precedente articolo.

     4. Dette varianti devono essere predisposte in maniera tale da ricomprendere e disciplinare tutte le aree e gli edifici ricadenti all'interno del perimetro che delimita i singoli insediamenti perimetrali, al fine di pervenire ad una proposta progettuale organica di riassetto urbano, disciplinando anche l'edificabilità di eventuali lotti residui.

     5. In particolare la variante dovrà prevedere:

     a) la realizzazione o l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto degli standards di cui al D.M. 2-4-68 n. 1444, verificato anche in un contesto più ampio dell'area direttamente interessata dall'insediamento abusivo;

     b) il rispetto rigoroso delle norme statali e regionali vigenti in materia sismica;

     c) il rispetto degli interessi di carattere storico, archeologico, ambientale;

     d) lo studio della compatibilità dell'insediamento con le caratteristiche geologiche del sito e, ove risultasse d'obbligo, i provvedimenti tecnici necessari a rendere l'area idonea.

     6. Alle varianti dovrà esser allegato un programma finanziario per l'attuazione degli interventi, da deliberare unitamente alla variante di recupero, che comprenda anche la previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree, per le spese generali e ogni altro onere finanziario conseguente l'attuazione delle previsioni progettuali.

     7. La variante definirà, infine, eventuali oneri da porre a carico dei privati e indicherà la quantità di aree necessarie da destinare all'edilizia pubblica, al fine di consentire eventuali cessioni di aree, ai sensi della legge n. 47/85, art. 30.

 

     Art. 8. (Modalità di recupero delle costruzioni singole ed isolate). [6]

     1. Per il recupero delle costruzioni singole o isolate di cui all'art. 6 non è necessaria la variante urbanistica, per cui la sanatoria si consegue con il rilascio della concessione edilizia, nel rispetto dei limiti e delle procedure previste dal Capo III della Legge 28-2-1985, n. 47.

     2. Il Comune definirà i criteri per la individuazione della superficie fondiaria di pertinenza delle costruzioni abusive, nonché per la determinazione delle aree da destinare a standards, relativamente alle volumetrie abusive eccedenti quelle consentite dallo strumento urbanistico in vigore al momento del rilascio della concessione. Il Comune definirà, altresì, i casi in cui sarà possibile porre a carico dei privati oneri equivalenti alla cessione di aree per standards.

     3. Il Comune potrà, in presenza di costruzioni singole o isolate che abbiano forti relazioni con l'esistente e che facciano parte di un contesto sociale ed economico consolidato, predisporre Piani di Recupero per tali episodi edilizi da sottoporre all'approvazione della Regione Basilicata.

 

     Art. 9. (Procedure per l'approvazione delle varianti).

     1. Le varianti che riguardano gli insediamenti di cui alla categoria a2) [7] del precedente art. 6, sono approvate con le procedure previste dalla Legge Regionale n. 23 del 27-7-1979, ma i periodi per la pubblicazione e le osservazioni sono ridotti rispettivamente a 15 e a 10 giorni.

     2. In tutti gli altri casi le varianti verranno adottate secondo le procedure ordinarie e trasmesse per l'approvazione alla Regione che dovrà comunicare le proprie determinazioni entro 120 giorni dalla data di ricevimento degli atti, o di eventuali integrazioni richieste, decorsi i quali le stesse si intendono approvate.

 

     Art. 10. (Comuni dichiarati sismici e sottoposti a vincolo ambientale).

     1. Ai fini del recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, i comuni che ricadono in zona dichiarata sismica e/o quelli i cui abitati sono da consolidare ai sensi della legge n. 64 del 2-2-1974 devono richiedere, prima dell'approvazione della variante di cui al presente Capo, parere all'Ufficio Geologico Regionale, ai sensi o con le procedure di cui alla Legge Regionale n. 40/82.

     2. Per quanto attiene, invece, alle verifiche strutturali relative sia ai singoli edifici o a costruzioni che ricadono all'interno degli insediamenti, le procedure tecniche per l'accertamento dell'idoneità statica sono quelle definite dai DD.MM. emanati in attuazione dell'art. 35 della legge n. 47/85.

     3. Per le opere abusive, insistenti su aree vincolate ai sensi della legge n. 64/74, si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. Le varianti urbanistiche finalizzate al recupero del patrimonio edilizio urbano, ricadenti totalmente o solo in parte in zona sottoposta a vincolo ambientale, devono acquisire prima della loro definitiva approvazione, parere da parte della Commissione Regionale per i Beni Ambientali [7].

     5. Il rilascio della concessione in sanatoria di costruzioni ricadenti in area vincolata ai sensi della Legge 29-6-1939, n. 1497 è subordinato alla previa acquisizione della prescritta autorizzazione da parte della Regione Basilicata", ai sensi della L.R. 2-9-1993, n. 50 [8].

     6. Gli insediamenti e le costruzioni singole o isolate, ricadenti all'interno dei perimetri sottoposti a pianificazione paesistica ai sensi della legge n. 431/85, non potranno in ogni caso conseguire nulla-osta se individuati quali detrattori ambientali e ne sia stata espressamente prevista la delocalizzazione.

     7. In tutti gli altri casi il nulla-osta regionale potrà essere subordinato alla esecuzione di opere finalizzate al recupero ed al miglioramento delle caratteristiche costitutive dell'elemento o dell'insieme, nonché di interventi di mascheramento.

 

     Art. 11. (Formazione di Consorzi).

     1. I proprietari di aree o immobili compresi nelle varianti finalizzate al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, sono obbligati a consorziarsi tra di loro nei seguenti casi:

     a) nell'ipotesi che la variante preveda interventi a carico dei proprietari;

     b) quando la variante prevede la ristrutturazione urbanistica dell'area attraverso un insieme di opere che portano alla creazione di nuove volumetrie o alla variazione del tessuto edilizio.

     2. Ai fini della formazione dei consorzi tra proprietari sono valide le norme contenute nella Legge n. 1150/42 relative ai comparti edificatori.

 

     Art. 12. (Poteri sostitutivi).

     1. I comuni adottano le varianti di cui ai precedenti art. 8 e 10 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     In caso di inattività dei comuni, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, invita l'Ente locale a provvedere entro trenta giorni. Decorso inutilmente il termine suddetto, il Presidente della Regione nomina un commissario ad Acta, che si sostituisce agli organi del comune, per il compimento delle attività e l'osservanza delle procedure previste dalla presente legge.

     Alla spesa per il commissario provvede il comune interessato.

 

     Art. 13. (Pubblicazione).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Comma così integrato dall'art. 1 della L.R. 17 gennaio 1994, n. 2.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 17 gennaio 1994, n. 2.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 17 gennaio 1994, n. 2.

[4] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 17 gennaio 1994, n. 2.

[4] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 17 gennaio 1994, n. 2.

[4] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 17 gennaio 1994, n. 2.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 17 gennaio 1994, n. 2.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 17 gennaio 1994, n. 2.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 17 gennaio 1994, n. 2.

[7] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 17 gennaio 1994, n. 2.

[7] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 17 gennaio 1994, n. 2.

[8] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 17 gennaio 1994, n. 2.