Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 17/04/1990 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 3. Il contributo, fissato nella misura costante pari al 5% della spesa riconosciuta ammissibile, viene corrisposto per il periodo di 15 anni ed è pari a quello complessivamente risultante al [...] |
§ 4.1.24 - L.R. 17 aprile 1990, n. 16.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 30/79 - Concessione di contributi per mutui agevolati nel settore della edilizia abitativa - già modificata ed integrata dalle LL.RR. n. 54/80 e 36/74.
Artt. 1. - 2. [1]
Il contributo, fissato nella misura costante pari al 5% della spesa riconosciuta ammissibile, viene corrisposto per il periodo di 15 anni ed è pari a quello complessivamente risultante al termine di 25 anni, così come previsto dal 1° comma dell'art. 3 della Legge Regionale n. 30/79.
La modifica non comporta aumento di spesa a carico del bilancio regionale.
A tale fine saranno utilizzati i limiti di impegno di spesa fissa non erogati.
I conguagli verranno effettuati al termine del quindicesimo anno di contribuzione per ogni singola Cooperativa Edilizia.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Modificano rispettivamente gli artt. 3 e 4 della