§ 3.9.7 - L.R. 15 febbraio 2010, n. 21.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19.01.2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 energia
Data:15/02/2010
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Modifica all’art. 3 della Legge Regionale 19 gennaio 2010 n. 1
Art. 2.  Modifica all’art. 4 della Legge Regionale 19 gennaio 2010 n. 1
Art. 3.  Modifiche all’Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale
Art. 4.  Dichiarazione d’urgenza


§ 3.9.7 - L.R. 15 febbraio 2010, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19.01.2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale.

(B.U. 17 febbraio 2010, n. 11)

 

Art. 1. Modifica all’art. 3 della Legge Regionale 19 gennaio 2010 n. 1

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2010 le parole “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti “centoventi giorni”.

 

     Art. 2. Modifica all’art. 4 della Legge Regionale 19 gennaio 2010 n. 1

1. Il comma 4 dell’art. 4 della Legge Regionale 19 gennaio 2010 n. 1 è riformulato come segue:

 

“4. L’esclusione di cui al comma l, prevista per i progetti che hanno ottenuto il parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente o della decisione di esclusione dalla fase di V.I.A., si applica anche nel caso in cui sia stato assunto un provvedimento di diniego al rilascio dell’autorizzazione regionale.”

 

     Art. 3. Modifiche all’Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale

1. All’Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, parte integrante e sostanziale della Legge Regionale 19 gennaio 2010 n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

 

i. al paragrafo 1.2.2.1., pag. 552 del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 2 del 19 gennaio 2010, la dicitura: “la procedura di DIA si applica ai soli impianti di microgenerazione da fonte eolica purché distanti l’uno dall’altro di almeno 500 metri in linea d’aria, salvo sia lo stesso proponente e/o proprietario nel qual caso si applica la procedura ordinaria” è sostituita con la seguente:

 

“Il progetto di impianti per la produzione di energia elettrica di microgenerazione da fonte eolica di potenza superiore a 200kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell’impianto possono essere costruiti ed eserciti con la D.I.A. ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria.” [1]

 

ii. al paragrafo 1.2.2.1, pag. 552 del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 2 del 19 gennaio 2010, dopo la dicitura “Requisiti tecnici minimi” sono aggiunte le seguenti parole: “per gli impianti di potenza superiore a 200 KW”;

 

iii. al paragrafo 2.2.2, pag. 567 del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 2 del 19 gennaio 2010, all’ultimo capoverso la dicitura “la procedura semplificata di DIA si applica ai soli impianti di microgenerazione, fino ad l MW di potenza di energia prodotta attraverso pannelli fotovoltaici, ovunque allocati, purché distanti l’uno dall’altro di almeno 500 metri in linea d’aria, salvo sia lo stesso proponente e/o proprietario nel qual caso si applica la procedura ordinaria” è sostituita con la seguente:

 

“Il progetto di impianti fotovoltaici non integrati per la produzione di energia elettrica di microgenerazione di potenza superiore a 200kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell’impianto possono essere costruiti ed eserciti con la D.I.A. ai sensi degli artt.22 e 23 del D.P.R. n.380 del 06/06/2001, a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria.” [2]

 

iv. al paragrafo 3.4.2, pag. 584 del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 2 del 19 gennaio 2010, la dicitura “impianti di generazione (elettrica o termica) e cogenerazione di grossa taglia, quelli di potenza elettrica installata superiore a 500 kWe e potenza termica installata superiore a 3000 kWt” è sostituita con la seguente:

 

“impianti di generazione (elettrica o termica) e cogenerazione di grossa taglia, quelli di potenza elettrica installata superiore a 999 kWe e potenza termica installata superiore a 3000 kWt”.

 

     Art. 4. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2011, n. 107, ha dichiarato l'illegittimità del presente paragrafo.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2011, n. 107, ha dichiarato l'illegittimità del presente paragrafo.