Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 energia |
Data: | 15/02/2010 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’art. 3 della Legge Regionale 19 gennaio 2010 n. 1 |
Art. 2. Modifica all’art. 4 della Legge Regionale 19 gennaio 2010 n. 1 |
Art. 3. Modifiche all’Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale |
Art. 4. Dichiarazione d’urgenza |
§ 3.9.7 - L.R. 15 febbraio 2010, n. 21.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19.01.2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale.
(B.U. 17 febbraio 2010, n. 11)
Art. 1. Modifica all’art. 3 della
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della
Art. 2. Modifica all’art. 4 della
1. Il comma 4 dell’art. 4 della
“4. L’esclusione di cui al comma l, prevista per i progetti che hanno ottenuto il parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente o della decisione di esclusione dalla fase di V.I.A., si applica anche nel caso in cui sia stato assunto un provvedimento di diniego al rilascio dell’autorizzazione regionale.”
Art. 3. Modifiche all’Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale
1. All’Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, parte integrante e sostanziale della
i. al paragrafo 1.2.2.1., pag. 552 del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 2 del 19 gennaio 2010, la dicitura: “la procedura di DIA si applica ai soli impianti di microgenerazione da fonte eolica purché distanti l’uno dall’altro di almeno 500 metri in linea d’aria, salvo sia lo stesso proponente e/o proprietario nel qual caso si applica la procedura ordinaria” è sostituita con la seguente:
“Il progetto di impianti per la produzione di energia elettrica di microgenerazione da fonte eolica di potenza superiore a 200kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell’impianto possono essere costruiti ed eserciti con la D.I.A. ai sensi degli artt. 22 e 23 del
ii. al paragrafo 1.2.2.1, pag. 552 del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 2 del 19 gennaio 2010, dopo la dicitura “Requisiti tecnici minimi” sono aggiunte le seguenti parole: “per gli impianti di potenza superiore a 200 KW”;
iii. al paragrafo 2.2.2, pag. 567 del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 2 del 19 gennaio 2010, all’ultimo capoverso la dicitura “la procedura semplificata di DIA si applica ai soli impianti di microgenerazione, fino ad l MW di potenza di energia prodotta attraverso pannelli fotovoltaici, ovunque allocati, purché distanti l’uno dall’altro di almeno 500 metri in linea d’aria, salvo sia lo stesso proponente e/o proprietario nel qual caso si applica la procedura ordinaria” è sostituita con la seguente:
“Il progetto di impianti fotovoltaici non integrati per la produzione di energia elettrica di microgenerazione di potenza superiore a 200kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell’impianto possono essere costruiti ed eserciti con la D.I.A. ai sensi degli artt.22 e 23 del
iv. al paragrafo 3.4.2, pag. 584 del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 2 del 19 gennaio 2010, la dicitura “impianti di generazione (elettrica o termica) e cogenerazione di grossa taglia, quelli di potenza elettrica installata superiore a 500 kWe e potenza termica installata superiore a 3000 kWt” è sostituita con la seguente:
“impianti di generazione (elettrica o termica) e cogenerazione di grossa taglia, quelli di potenza elettrica installata superiore a 999 kWe e potenza termica installata superiore a 3000 kWt”.
Art. 4. Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2011, n. 107, ha dichiarato l'illegittimità del presente paragrafo.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2011, n. 107, ha dichiarato l'illegittimità del presente paragrafo.