§ 3.8.43 - L.R. 3 aprile 2002, n. 14.
Integrazione della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 9 in materia di attività per i lavoratori socialmente utili.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 cooperazione e lavoro
Data:03/04/2002
Numero:14

§ 3.8.43 - L.R. 3 aprile 2002, n. 14.

Integrazione della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 9 in materia di attività per i lavoratori socialmente utili.

(B.U. 4 aprile 2002, n. 23).

 

Art. 1. (Integrazione).

     Il Comma 1 dell’articolo 3 della Legge Regionale 18 gennaio 2002, n. 9 è così sostituito:

     (Omissis).

 

Art. 2. (Pubblicazione).

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.