Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 cooperazione e lavoro |
Data: | 07/01/1998 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Soggetti beneficiari. |
Art. 3. Requisiti dei soggetti beneficiari. |
Art. 4. Agevolazioni. |
Art. 5. Spese ammissibili. |
Art. 6. Domanda di ammissione alle agevolazioni. |
Art. 7. Esame dei progetti. |
Art. 8. Provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni. |
Art. 9. Attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni. |
Art. 10. Mutuo agevolato. |
Art. 11. Contributo per le spese di gestione. |
Art. 12. Cumulabilità. |
Art. 13. Revoca dei contributi. |
Art. 14. Prima norma finanziaria. |
Art. 15. Seconda norma finanziaria. |
Art. 16. Norme generali. |
Art. 17. Fondo di garanzia. |
Art. 18. Alle Società Cooperative contemplate nell'art. 1 della L.R. 30.7.96 n. 36, che non abbiano proceduto al completamento dell'investimento entro il termine del 30.11.1997, così come previsto dalla [...] |
Art. 19. Per tutti gli interventi conseguenti alla applicazione della L.R. 29.8.1985 n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, i quali faranno capo ai competenti Uffici regionali, continueranno ad [...] |
Art. 20. Alle imprese che abbiano presentato progetti a valere sulla abrogata L.R. 32/85 risultandone a qualsiasi titolo esclusi, in sede di prima applicazione è consentito ricandidare il medesimo [...] |
Art. 21. Fatte salve le previsioni del precedente art. 19, la Legge Regionale 29.8.85 n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata. |
Art. 22. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. |
§ 3.8.29 - L.R. 7 gennaio 1998, n. 1.
Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell'occupazione.
(B.U. 12 gennaio 1998, n. 2).
Art. 1. Finalità.
1. Al fine di agevolare lo sviluppo di nuova imprenditorialità e l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione ed in armonia alla normativa statale e comunitaria, la Regione Basilicata, con il concorso di fondi comunitari, statali e regionali promuove la creazione di imprese giovanili e di imprese sociali.
2. Possono beneficiare dei contributi, secondo le modalità indicate negli articoli successivi, le società che propongono progetti per nuove iniziative per la produzione di beni e fornitura di servizi.
Art. 2. Soggetti beneficiari.
1. I progetti devono essere presentati da:
a) Cooperative la cui maggioranza dei soci sia costituita da giovani residenti in Basilicata da almeno 1 anno alla data di presentazione della domanda, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero da cooperative sociali ai sensi della L. 381/91.
b) Società costituite in maggioranza da giovani aventi i requisiti di cui al precedente punto a), che detengano anche la maggioranza del capitale sociale.
2. Sono escluse dalle agevolazioni le società di fatto e le ditte individuali.
Art. 3. Requisiti dei soggetti beneficiari.
1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge le cooperative devono essere iscritte nel registro prefettizio a norma dell'art. 13 del
2. Le imprese devono avere la sede legale ed operativa nel territorio della Regione Basilicata.
3. I soci di maggioranza di cui al precedente art. 2 hanno l'obbligo di non alienare né cedere in pegno a terzi, per 5 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni della presente legge, le quote o le partecipazioni di capitali detenute nelle società che ne abbiano beneficiato, fatta eccezione per le ipotesi di cessione a persone fisiche aventi alla data del trasferimento i requisiti richiesti dall'art. 2.
4. Il trasferimento per successione mortis causa di dette quote o partecipazioni ad erede privo dei requisiti richiesti dall'art. 2 non determina la revoca delle agevolazioni concesse.
1. Per le finalità di cui alla presente legge alle società di cui all'art. 2 sono concedibili le seguenti agevolazioni:
a) contributo in conto capitale secondo i limiti fissati dall'Unione Europea in termini di ESN (equivalente sovvenzione netta) e ESL (equivalente sovvenzione lorda) calcolato sulla base delle spese ammissibili ai sensi del successivo art. 5;
b) contributo in conto mutuo secondo i limiti fissati dall'Unione Europea in termini di ESN (equivalente sovvenzione netta) e ESL (equivalente sovvenzione lorda) calcolato sulla base delle spese ammissibili ai sensi del successivo art. 5. Tale finanziamento è assistito da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli interventi da realizzare;
c) contributo per le spese di gestione nella misura definitiva nel successivo art. 11;
d) servizi di orientamento alla progettazione;
e) servizi di formazione imprenditoriale;
f) servizi di tutoraggio nella fase di realizzazione dell'investimento e di avvio delle iniziative.
Art. 5. Spese ammissibili.
1. Tra le spese ammissibili a contributo rientrano, al netto dell'IVA:
a) studio di fattibilità;
b) oneri di progettazione e per concessione edilizia;
c) opere murarie o assimilate limitatamente a nuove costruzioni o riattazioni;
d) macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;
e) opere di allacciamento;
f) brevetti;
g) acquisto terreni solo nei casi di attività agricola o agrituristica, nei limiti del 60% del costo di acquisto e per una spesa ammissibile non superiore al 40% di quella complessiva.
Sono ammissibili progetti che non prevedano investimenti superiori a £. 500 milioni.
Art. 6. Domanda di ammissione alle agevolazioni.
1. La domanda di ammissione alle agevolazioni è presentata alla Società lucana per l'imprenditorialità giovanile S.p.A.
2. Alla domanda vanno allegati in copia i seguenti documenti:
a) estratto notarile del libro dei soci, qualora prima della presentazione della domanda siano mutati i soci della cooperativa e della società, ovvero quando tale libro non dovesse essere tenuto, dichiarazione di tutti i soci resa davanti a un notaio o ad un pubblico ufficiale attestante la loro qualità di soci alla data di presentazione della domanda;
b) certificato di residenza dei soci;
c) atto notorio attestante che la sede legale, amministrativa ed operativa della società che richiede le agevolazioni siano ubicate nella Regione Basilicata;
d) studio di fattibilità che deve comprendere le seguenti informazioni: gli obiettivi da realizzare in conformità alle finalità della presente legge; le previsioni di redditività di gestione con riferimento alle concrete possibilità di collocare i prodotti ed i servizi oggetto delle attività suffragate da analisi di mercato, ed a ipotesi operative di attuazione dell'investimento; numero, qualifica e ruolo del personale, compresi i soci, che si prevede di impiegare per la realizzazione del progetto; il tipo e l'entità dei finanziamenti richiesti; stato patrimoniale, conto economico e prospetto dei flussi di cassa per i primi tre anni di attività.
Art. 7. Esame dei progetti.
La Società lucana per l'imprenditorialità giovanile cura l'istruttoria e la valutazione dei progetti sulla base di criteri di validità tecnica ed economica rispettando l'ordine cronologico di presentazione.
Art. 8. Provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni.
1. La Società lucana per l'imprenditorialità giovanile, sulla base dello studio di fattibilità presentato, delibera l'ammissione ai benefici di cui all'art. 4, tenuto conto della credibilità dei soggetti proponenti, delle potenzialità del mercato di riferimento, delle scelte tecniche ipotizzate e della convenienza economica dell'iniziativa. La Società lucana per l'imprenditorialità giovanile dà comunicazione di quanto deliberato alla società beneficiaria.
2. La delibera di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse ed i tempi di attuazione dell'iniziativa e fissa le agevolazioni finanziarie concesse.
3. I beni agevolati saranno vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno 10 anni, fatta eccezione per le attrezzature e macchinari, per i quali il vincolo di destinazione è fissato in 5 anni.
I beni che eventualmente sostituiranno quelli deperiti o obsoleti di analoga o superiore entità e/o qualità saranno altresì vincolati all'esercizio dell'impresa. Nel caso della effettuazione del rinnovo di beni aziendali la società beneficiaria ha l'obbligo di comunicare alla Società lucana per l'imprenditorialità giovanile il piano di ammodernamento dei sovracitati beni e la stessa Società lucana per l'imprenditorialità giovanile può, entro 30 giorni dalla ricezione dell'informativa, esprimere motivato contrario avviso a tutela dell'iniziativa agevolata. La violazione dei suddetti vincoli o del procedimento sopra descritto relativo alla dismissione dei beni agevolati, prescindendo da accertamenti sulla colpa o dolo dei beneficiari, comporta la decadenza dalle agevolazioni concesse, con le sanzioni indicati al successivo art. 13.
Art. 9. Attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni.
1. Per l'attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni la Società lucana per l'imprenditorialità giovanile provvede a stipulare con la società beneficiaria un apposito contratto contenente le clausole essenziali riportate nell'allegato 1.
2. La Società lucana per l'imprenditorialità giovanile può richiedere alla società beneficiaria tutti gli elementi o documenti utili per comprovare la spesa effettivamente sostenuta e, previo apposito monitoraggio, provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del mutuo, sulla base degli stati di avanzamento lavori od altro documento giustificativo della spesa, tenendo presenti le condizioni di cui al comma tre del presente articolo. La Società lucana per l'imprenditorialità giovanile trascorsi sessanta giorni dall'accreditamento delle somme erogate, provvede, nei trenta giorni successivi, ad accertamenti sulla loro destinazione subordinando ad essi l'erogazione relativa al successivo stato di avanzamento.
3. La dimostrazione della spesa effettuata avviene per stati di avanzamento, in non più di cinque soluzioni, di cui l'ultima a saldo in misura non superiore al dieci per cento e le prime in misura ciascuna non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa complessiva. Per ogni stato di avanzamento le erogazioni di cui al precedente comma 2 vengono effettuate, su richiesta del legale rappresentante della società beneficiaria, imputando di regola la spesa prioritariamente al contributo in conto capitale. Per i soli progetti concernenti la produzione di beni in agricoltura, ove al beneficiario sia assegnata una agevolazione anche in conto capitale, le spese relative al terreno sono imputate prioritariamente al conto mutuo. Tutte le erogazioni in conto mutuo sono comunque subordinate all'assunzione di idonee garanzie acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
4. Qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, la società beneficiaria dovrà esibire apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del rappresentante legale della società fornitrice attestante che i macchinari, le attrezzature e gli impianti acquistati sono nuovi di fabbrica.
5. La Società lucana per l'imprenditorialità giovanile provvede all'erogazione delle anticipazioni sui contributi in conto gestione di cui al successivo articolo 11, senza necessità - nel caso di quella relativa al primo anno - di ulteriori accertamenti.
Art. 10. Mutuo agevolato.
1. Il mutuo agevolato, la cui misura e durata sono definite secondo i criteri del precedente articolo 4, è posto in ammortamento dal primo gennaio successivo a quello in cui sia stato erogato l'intero valore nominale. Sulle somme erogate prima dell'inizio dell'ammortamento sono dovuti gli interessi al medesimo tasso di concessione del mutuo, da versare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica l'emissione del mandato di pagamento.
2. La società mutuataria provvede alla restituzione del mutuo mediante rate annuali posticipate, versandole entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il tasso di riferimento da prendere a base per le operazioni di mutuo determinato ai sensi dell'articolo 64 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è quello vigente alla data della deliberazione di cui al precedente articolo 8, comma 1.
4. Tutti i versamenti della società mutuataria vengono effettuati nell'apposito conto di cui al successivo articolo 16. In caso di ritardo nei versamenti, viene applicata sulla somma dovuta una indennità di mora calcolata al tasso di riferimento preso a base per le operazioni di mutuo e viene sospesa dalla Società lucana per l'imprenditorialità giovanile l'erogazione delle agevolazioni in corso, fino alla data di estinzione del debito.
La società mutuataria può richiedere la riduzione dell'importo del mutuo nel caso di minori investimenti rispetto a quanto inizialmente previsto. La riduzione ha effetto sul piano di ammortamento dal primo gennaio dell'anno successivo.
Art. 11. Contributo per le spese di gestione.
1. Il contributo per le spese di gestione è concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto per i primi due anni di attività, per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:
a) spese per acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
b) spese per prestazioni di servizio;
c) oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al mutuo di cui al precedente art. 10;
d) canoni per affitto e spesa per energia elettrica;
e) canoni di leasing non agevolati.
2. Per il primo anno di attività è concesso un contributo in misura non superiore al 75% delle spese di gestione documentate e ammissibili fino a un massimo di 70 milioni.
3. E' erogabile una anticipazione pari al 40% del contributo concesso per il primo anno di attività.
4. Per il secondo anno di attività è concesso un contributo in misura non superiore al 50% delle spese di gestione documentate e ammissibili fino ad un massimo di 50 milioni.
5. L'anticipazione di cui al precedente comma 3 può essere richiesta documentando l'inizio dell'attività con la prima fattura relativa a spese ammissibili ai sensi del precedente comma 1.
6. Sono escluse dai benefici le spese relative a interessi relativi a mutui a tasso agevolato, salari, stipendi e rimborsi ai soci, canoni di leasing agevolati.
7. Per le imprese sociali di cui all'art. 2 della presente legge, previa verifica dell'andamento economico-finanziario, la Società lucana per l'imprenditorialità giovanile può disporre la erogazione del contributo alla gestione per ulteriori 5 anni per un importo percentuale riferito al numero di soggetti svantaggiati, soci della società, e comunque in misura non superiore al 30%, del fatturato e comunque non superiore a 100 milioni annui. Tale erogazione avverrà sulla base della sola verifica del bilancio aziendale certificato.
Art. 12. Cumulabilità.
1. Le agevolazioni di cui al precedente art. 4 non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie regionali o nazionali e/o comunitarie relative all'investimento finanziato.
2. Fanno eccezione quelle concesse al personale in lista di mobilità e in C.I.G.S. da almeno un anno, fissate da leggi nazionali per avviamento di attività imprenditoriale.
3. Per il citato personale in lista di mobilità o in C.I.G.S. e, per gli artigiani, deve essere fornita la certificazione di avvenuta iscrizione al relativo albo provinciale.
Art. 13. Revoca dei contributi.
1. La Società lucana per l'imprenditorialità giovanile può effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.
2. Nel caso in cui i predetti requisiti dovessero risultare non più sussistenti, la predetta Società è autorizzata a diffidare i soggetti beneficiari, con concessione di un termine per regolarizzare la propria posizione.
3. Nel caso di inottemperanza e/o comunque esito negativo della diffida, la Società lucana per l'imprenditorialità giovanile delibera la revoca delle agevolazioni attivando il recupero delle somme erogate e delle spese.
Art. 14. Prima norma finanziaria.
1. Per le esigenze finanziarie di cui alla presente legge, le somme disponibili prevederanno una riserva del 30% da destinare alle imprese sociali.
2. La Giunta regionale nell'esercizio finanziario in corso e per i successivi esercizi finanziari, è autorizzata a modificare la percentuale degli stanziamenti di cui al precedente comma.
Art. 15. Seconda norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà a decorrere dall'esercizio 1998 con appositi stanziamenti previsti nella legge di bilancio, con imputazione sui capitoli corrispondenti agli attuali 2405 e 2410, denominati rispettivamente "Contributi in conto interessi a sostegno delle cooperative giovanili" e "Interventi regionali per incentivi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell'occupazione".
2. Gli stanziamenti del bilancio 1997 di cui agli attuali Capp. 2405 e 2410 rispettivamente di L. 800.000.000 e L. 2.382.980.000 sono destinati al finanziamento delle iniziative approvate ai sensi della L.R. 29.08.85 n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, ed impegnate entro il 31.12.97, per le quali continueranno ad applicarsi le disposizioni della richiamata L.R. 32/85.
Art. 16. Norme generali.
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la Società lucana per l'imprenditorialità giovanile una convenzione regolante la gestione dei fondi destinati alle finalità di cui all'art. 1, sul modello della convenzione stipulata dalla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A. con il Ministero del Tesoro ai sensi del
2. Le risorse di cui al 1° comma dell'art. 15, ivi inclusi i rientri a qualunque titolo dei mutui agevolati, affluiscono sull'apposito conto corrente bancario intestato alla Società Lucana per l'Imprenditorialità Giovanile S.p.A. e le stesse, comprensive degli eventuali relativi interessi, sono vincolate all'utilizzo per le finalità della presente legge [2].
3. A tutte le erogazioni relative alle agevolazioni di cui all'art. 4 provvede mediante prelevamenti dal conto di cui al comma 2 la Società lucana per l'imprenditorialità giovanile con l'obbligo di rendicontazione semestrale alla Giunta regionale.
Art. 17. Fondo di garanzia.
1. La Regione presta apposita fideiussione a garanzia sussidiaria degli impegni assunti dalle cooperative o dalle società entro il limite di spesa ad ognuna assegnato, fino all'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria della cooperativa o della società al momento dell'insolvenza come previsto nell'apposito contratto.
2. La Regione costituisce un fondo di garanzia da finanziarsi con un prelievo dell'1% sulle somme stanziate in bilancio per gli interventi della presente legge, da iscriversi in apposito capitolo di bilancio.
3. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le disponibilità esistenti sul capitolo 2400 del bilancio di competenza.
Norme transitorie e finali
Alle Società Cooperative contemplate nell'art. 1 della L.R. 30.7.96 n. 36, che non abbiano proceduto al completamento dell'investimento entro il termine del 30.11.1997, così come previsto dalla
Per tutti gli interventi conseguenti alla applicazione della L.R. 29.8.1985 n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, i quali faranno capo ai competenti Uffici regionali, continueranno ad applicarsi le disposizioni della richiamata legge regionale.
Alle imprese che abbiano presentato progetti a valere sulla abrogata L.R. 32/85 risultandone a qualsiasi titolo esclusi, in sede di prima applicazione è consentito ricandidare il medesimo progetto imprenditoriale con gli eventuali correttivi ritenuti opportuni dai proponenti a condizione che rimanga immutata la ragione sociale e l'oggetto dell'attività.
I soggetti che si avvarranno delle disposizioni del presente articolo dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e 3 nel momento della ricandidatura dell'istanza di finanziamento.
Sono consentite pertanto variazioni nella compagine sociale originaria tese al suo adeguamento a prescrizioni e limiti previsti dalla vigente legge.
Saranno ammissibili al finanziamento tutti e solo i costi previsti dalla presente legge purché sostenuti successivamente al 1 Ottobre 1995, ivi compresi i costi di gestione.
Fatte salve le previsioni del precedente art. 19, la Legge Regionale 29.8.85 n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Allegato 1
SCHEMA DI CONTRATTO |
|
Vista la Legge Regionale 4 Marzo 1997 n. 12 che prevede la |
costituzione della Società lucana per l'imprenditorialità |
giovanile S.p.A.; |
Visto l'atto di formale costituzione della Società lucana per |
l'imprenditorialità giovanile .......................; |
Vista la domanda di ammissione alle agevolazioni n. ......... |
in data ............... presentata dalla Società ................. |
con sede in .................. per la realizzazione di un'attività |
di ...........................; |
Visto che la predetta domanda è stata ammessa alle |
agevolazioni con deliberazione del Consiglio di Amministrazione |
della Società lucana per l'imprenditorialità giovanile del |
............................; |
ciò premesso, che fa parte integrante del presente contratto: |
il giorno ............... del mese........................ |
dell'anno ...................., le parti: |
Società lucana per l'imprenditorialità giovanile SpA., di |
seguito denominata SpA, con sede legale in Potenza, via ........., |
c.f. ......................., dott. Carlo Borgomeo nato a Napoli |
il 31 Agosto 1947 nella sua qualità di presidente; |
...................... , di seguito denominata Società, con |
sede legale in ................. c.f. n. reg. soc., rappresentata |
da .................. nato a ............... il .......... nella |
qualità di ........................ |
|
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE |
Articolo 1. Condizioni generali.
Le agevolazioni oggetto del presente contratto sono regolate, oltre che dal contratto medesimo, ivi comprese le relative premesse anche dai patti e dalle condizioni risultanti dal capitolato, che firmato dalle parti contraenti si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che le parti stesse dichiarano di ben conoscere ed approvare nella sua interezza.
Articolo 2. Obblighi della SpA.
La SpA si obbliga ad erogare alla Società le agevolazioni finanziarie ed i benefici reali cosi come specificati nella deliberazione di ammissione.
Articolo 3. Obblighi della Società.
La Società si obbliga alla completa realizzazione del progetto approvato entro i termini previsti nella deliberazione di ammissione.
La Società si obbliga ad osservare i vincoli relativi all'attività di impresa, alla destinazione d'uso dei beni agevolati, alla compagine sociale previsti nel decreto di attuazione.
La Società si obbliga a garantire il mutuo, per l'importo di cui al Capitolato, con iscrizione di privilegio speciale ai sensi della L.R. ........ n. ......... e/o costituzione delle garanzie previste dal codice civile sui beni agevolati.
La Società si obbliga a provvedere ad opportune coperture assicurative dei beni agevolati con polizze vincolate a favore della SpA.
La Società si obbliga a restituire il capitale mutuato con modalità e tempi stabiliti da capitolato.
La Società si obbliga a comunicare alla SpA, entro 15 giorni dalla relativa deliberazione, le modificazioni dei propri organi amministrativi e della composizione degli stessi, nonché della legale rappresentanza della Società medesima. Si obbliga inoltre a comunicare qualunque variazione nella compagine sociale.
Articolo 4. Restituzione somme.
In tutti i casi di decadenza e di revoca delle agevolazioni concesse, la Società si obbliga a restituire le somme erogate in conto investimento ed i relativi interessi.
Articolo 5. Atti aggiuntivi.
Le parti si obbligano a stipulare atti aggiuntivi al presente contratto qualora al progetto approvato si apportino modifiche con successive deliberazioni del consiglio di amministrazione della Società lucana per l'imprenditorialità giovanile.
Articolo 6. Durata.
Il presente contratto si intende valido tra le parti fino all'estinzione del mutuo agevolato.
Articolo 7. Foro competente.
Per ogni controversia relativa all'applicazione ed interpretazione del contratto e del capitolato, o comunque connessa o dipendente, sarà competente il Foro di Potenza.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della