§ 3.8.23 - L.R. 11 novembre 1996, n. 56.
Interpretazione autentica del comma 4, dell'art. 4, della L.R. 29.8.1985, n. 32.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 cooperazione e lavoro
Data:11/11/1996
Numero:56


Sommario
Art. 1.      Il testo del comma 4 dell'art. 4 della L.R. 29 agosto 1985 n. 32, che recita "Spetta al nucleo:
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.8.23 - L.R. 11 novembre 1996, n. 56.

Interpretazione autentica del comma 4, dell'art. 4, della L.R. 29.8.1985, n. 32.

 

Art. 1.

     Il testo del comma 4 dell'art. 4 della L.R. 29 agosto 1985 n. 32, che recita "Spetta al nucleo:

     a) accertare le compatibilità e conformità dei progetti e la congruità economico-imprenditoriale;

     b) esprimere pareri tecnici per la concessione dei benefici previsti dalla legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal piano annuale di intervento",

     va interpretato nel senso che rientra nella competenza del nucleo speciale anche la valutazione di eventuali richieste di autorizzazione a variare l'attività o gli investimenti già approvati.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.