§ 3.8.10 - L.R. 24 dicembre 1990, n. 36.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 agosto 1985 n. 32, modificata con LL.RR. n. 13 del 31 marzo 1988 e n. 42 del 28 novembre 1988, avente ad [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 cooperazione e lavoro
Data:24/12/1990
Numero:36


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La Giunta Regionale entro il 28 febbraio 1991 in previsione del Piano triennale 92/94 presenterà al Consiglio Regionale un puntuale rapporto sugli interventi, la gestione, le procedure ed i [...]
Art. 3.      Per gli anni 1990 e 1991 sarà approvato un unico apposito piano dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.8.10 - L.R. 24 dicembre 1990, n. 36.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 agosto 1985 n. 32, modificata con LL.RR. n. 13 del 31 marzo 1988 e n. 42 del 28 novembre 1988, avente ad oggetto "Interventi straordinari di sostegno all'occupazione giovanile, con particolare riferimento alla promozione di una nuova imprenditorialità, allo sviluppo del terziario qualificato ed alla elevazione della qualità della vita".

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     La Giunta Regionale entro il 28 febbraio 1991 in previsione del Piano triennale 92/94 presenterà al Consiglio Regionale un puntuale rapporto sugli interventi, la gestione, le procedure ed i risultati relativi agli interventi di cui alla L.R. 32/85.

 

     Art. 3.

     Per gli anni 1990 e 1991 sarà approvato un unico apposito piano dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Le domande tese ad ottenere i benefici del piano di cui al precedente comma dovranno essere presentate nel termine perentorio del 31 gennaio 1991.

     Nei successivi 90 giorni la Giunta Regionale in relazione alla disponibilità di bilancio, previo parere del Nucleo di valutazione, assegna i benefici di cui alla presente legge.

     Il Piano di intervento relativo agli anni '90 e '91 di cui al precedente comma I, sarà finanziato con i fondi dell'esercizio '90, non utilizzati per far fronte all'assegnazione dei benefici relativi al Piano '89 e dai fondi che verranno stanziati nel bilancio '91.

     Detto stanziamento sarà iscritto nel bilancio regionale di previsione per il 1991 ai capitoli 1165-1166-1167.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Modifica l'art. 3 della L.R. 29 agosto 1985, n. 32.