§ 3.7.31 - L.R. 2 gennaio 2003, n. 2.
Proroga dei termini fissati per la realizzazione con il contributo regionale, delle iniziative nel settore turistico-alberghiero finanziate con le [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:02/01/2003
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Proroghe.
Art. 2.  Abrogazioni.
Art. 3.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 3.7.31 - L.R. 2 gennaio 2003, n. 2. [1]

Proroga dei termini fissati per la realizzazione con il contributo regionale, delle iniziative nel settore turistico-alberghiero finanziate con le leggi regionali n. 16 del 12-8-1986 e n. 5 del 25-1-1993.

(B.U. 4 gennaio 2003, n. 1).

 

Art. 1. Proroghe.

     1. Al fine di assicurare il miglior utilizzo delle risorse comunitarie assegnate alla Regione Basilicata per la realizzazione del POR 2000/2006, alle Ditte titolari di iniziative finanziate con programmi attuativi delle LL.RR. n. 16 del 12.8.1986 e n. 5 del 25.1.1993, è concessa una proroga al 30/06/2004 del termine ultimo per beneficiare del contributo regionale.

     2. Eventuali richieste di ulteriore proroga, prodotte prima della scadenza del 30/06/2004, possono essere accolte sole se necessitate da cause non dipendenti dalla volontà dell’interessato; pur tuttavia il beneficiario dell’ulteriore proroga è tenuto a completare l’iniziativa a proprie spese, entro il nuovo temine assegnato, pena la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme già erogate.

 

     Art. 2. Abrogazioni.

     1. E’ abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 3. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Legge abrogata dall’art. 8 della L.R. 19 gennaio 2005, n. 1.