Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 08/03/1978 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Nell'ambito delle zone definite nel programma di sviluppo turistico, la Regione può concedere alle Province, Comuni e loro Consorzi, Comunità Montane, finanziamenti sino al 100% della spesa [...] |
Art. 2. Le opere ammesse a beneficiare dei finanziamenti di cui all'art. 1 sono: |
Art. 3. Le domande intese a ottenere la concessione dei finanziamenti di cui al precedente art. 1 devono essere trasmesse dagli Enti interessati al Dipartimento Attività Produttive - Ufficio Turismo - [...] |
Art. 4. Le opere finanziabili, sulla base delle domande ritenute ammissibili, sono inserite in programmi annuali predisposti dalla Giunta regionale e approvati dal Consiglio entro il 30 novembre di [...] |
Art. 5. Le procedure relative alla presentazione dei progetti, loro approvazione, espletamento delle gare di appalto, esecuzione dei lavori, nonché tutti gli atti di gestione di carattere [...] |
Art. 6. (Omissis) |
Art. 7. (Norme transitorie e finali). |
§ 3.7.1 - L.R. 8 marzo 1978, n. 11.
Interventi per opere di particolare interesse turistico.
Nell'ambito delle zone definite nel programma di sviluppo turistico, la Regione può concedere alle Province, Comuni e loro Consorzi, Comunità Montane, finanziamenti sino al 100% della spesa occorrente per costruzione, ampliamento, ammodernamento, manutenzione e restauro di opere destinate a favorire lo sviluppo turistico, nei limiti fissati dal successivo art. 2.
I finanziamenti possono essere utilizzati anche direttamente dalla Regione per iniziative di carattere particolare che riguardano opere di interesse regionale e che risultino vincolate alla destinazione stabilita.
Le opere ammesse a beneficiare dei finanziamenti di cui all'art. 1 sono:
a) servizi primari idrici e fognanti, energetici di comunicazione e altre infrastrutture complementari, destinati esclusivamente al funzionamento delle attrezzature di diretto interesse turistico;
b) funivie, seggiovie, rifugi montani, piste per attività invernali;
e) parchi attrezzati, campeggi, riserve turistiche di caccia e pesca (compreso l'avvio di congruo ripopolamento);
d) restauro, adattamento e valorizzazione per finalità turistiche di immobili a carattere storico-culturale di proprietà degli Enti di cui all'art. 1, sempreché ne ricorrano le previste peculiarità.
Le domande intese a ottenere la concessione dei finanziamenti di cui al precedente art. 1 devono essere trasmesse dagli Enti interessati al Dipartimento Attività Produttive - Ufficio Turismo - della Regione, corredate dalla copia della delibera dell'organo esecutivo dell'Ente stesso (che attesti altresì la conformità delle opere allo strumento urbanistico vigente), nonché al progetto di massima delle opere per le quali viene richiesto il finanziamento e dal preventivo delle spese relative.
Le opere finanziabili, sulla base delle domande ritenute ammissibili, sono inserite in programmi annuali predisposti dalla Giunta regionale e approvati dal Consiglio entro il 30 novembre di ciascun anno. Nell'ambito di tali programmi sarà data priorità alle opere strettamente collegate alle iniziative pubbliche o private, attuate in applicazione di altre leggi regionali relative al settore.
Le procedure relative alla presentazione dei progetti, loro approvazione, espletamento delle gare di appalto, esecuzione dei lavori, nonché tutti gli atti di gestione di carattere tecnico-amministrativo riguardanti la costruzione delle opere di cui alla presente legge, sono disciplinate dalle norme del titolo 111 e N della
(Omissis) [1].
Art. 7. (Norme transitorie e finali).
Con la presente legge si intende abrogata la
[1] Reca disposizioni finanziarie.