§ 3.5.40 - L.R. 13 maggio 2003, n. 19.
Norme per la riassegnazione dei lotti per insediamenti produttivi di proprietà del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:13/05/2003
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Soggetti beneficiari.
Art. 3.  Modalità di riassegnazione dei lotti.
Art. 4.  Recupero della disponibilità dei lotti.
Art. 5.  Utilizzazione dei fondi della legge 7 agosto 1997 n. 266.
Art. 6.  Vigilanza.
Art. 7.  Individuazione dei lotti da riassegnare.
Art. 8.  Poteri sostitutivi.
Art. 9.  Norma di abrogazione.
Art. 10.  Pubblicazione.


§ 3.5.40 - L.R. 13 maggio 2003, n. 19. [1]

Norme per la riassegnazione dei lotti per insediamenti produttivi di proprietà del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza.

(B.U. 21 maggio 2003, n. 36).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge promuove il completamento degli insediamenti produttivi realizzati ai sensi dell’art. 32 Legge 14.5.1981 n. 219 e dal Contratto d’Area della Provincia di Potenza.

     2. Detta norme per la rassegnazione dei lotti trasferiti dal competente Ministero al “Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza”, di seguito chiamato “Consorzio”, attivando o riattivando in tali siti attività produttive.

 

     Art. 2. Soggetti beneficiari.

     1. I lotti per insediamenti produttivi di cui all’art. 1 possono essere ceduti ad imprese operanti prioritariamente in uno o più settori di cui alla sezione D - “Attività manifatturiere” - della Classificazione delle attività economiche ISTAT/ATECO 91 e alle imprese fornitrici di servizi operanti o come ditte individuali o costituite sotto forma di società regolari, limitatamente a quelli elencati nell’allegato 2 della circolare MICA n. 900315 del 14 luglio 2000.

 

     Art. 3. Modalità di riassegnazione dei lotti.

     1. Il Consorzio assegna i lotti di cui alla presente legge con procedure conformi alle proprie norme statutarie e regolamentari, tenendo conto del valore di mercato, della situazione in essere di ogni singolo lotto, mediante i seguenti strumenti:

     a) nuova locazione, anche con opzione di acquisto;

     b) subentro nelle locazioni in essere;

     c) vendita.

     2. Il Consorzio potrà frazionare i lotti al fine del loro migliore collocamento, nonché nell’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 adottare opportune forme di ripartizione dei canoni.

     3. In ogni area industriale deve essere prevista, ove ce ne sia richiesta, la assegnazione di almeno un lotto per le iniziative imprenditoriali promosse dai lucani emigrati all’estero, come individuati dall’articolo 2 della L.R. 3 maggio 2002, n. 16.

 

     Art. 4. Recupero della disponibilità dei lotti.

     1. Il trasferimento dei lotti di cui il “Consorzio” detiene la proprietà ed il possesso avverrà secondo gli indirizzi e le modalità contenute in un Accordo Quadro di Programma fra la Regione ed il Consorzio medesimo.

     2. L’Accordo di cui al comma precedente dovrà contenere l’individuazione degli immobili, il loro valore di mercato, nonché gli interventi di ripristino da attuare a cura del “Consorzio” nel quadro dell’utilizzazione delle risorse di cui all’art. 10 della legge 7 agosto 1997 n. 266, oltre quelle che si rendessero disponibili da misure e programmi regionali e nazionali.

     3. Gli immobili di cui il “Consorzio” non detiene il possesso, possono essere locati agli attuali conduttori o ai gruppi imprenditoriali aventi causa dall’originario conduttore, nel rispetto dei precedenti artt. 2 e 3, purché ricorrano le seguenti condizioni:

     a) che almeno dal 1° gennaio 2001 nell’immobile venga svolta un’effettiva attività d’impresa;

     b) che siano applicate le leggi vigenti in materia di lavoro e sicurezza degli ambienti, nonché i contratti collettivi di lavoro propri del settore produttivo di riferimento;

     c) che siano regolarizzate tutte le posizioni amministrative e contabili nei confronti degli Enti assicurativi e previdenziali e del Consorzio.

     4. Per la verifica delle condizioni di cui al comma 1, del presente articolo, il Dipartimento Regionale competente, provvede ad emanare apposita direttiva entro 30 gg. dalla entrata in vigore della presente legge.

     5. La normativa urbanistica ed edilizia è quella già applicata dal Ministro designato per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 32 della Legge 219/81, continua ad applicarsi fino al completamento degli insediamenti produttivi di cui all’art. 1 e comunque fino a quando il Consorzio non provvederà con apposita disciplina.

 

     Art. 5. Utilizzazione dei fondi della legge 7 agosto 1997 n. 266. [2]

     1. Le risorse finanziarie già trasferite al “Consorzio” ai sensi dell’art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate prioritariamente per il raggiungimento degli obiettivi della suddetta legge.

 

     Art. 6. Vigilanza.

     1. La Giunta Regionale esercita la vigilanza sugli atti di attuazione della presente legge, sulla base di pareri espressi da un apposito organismo interno al Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell’Impresa, da istituire in via amministrativa entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e composto da almeno tre dirigenti.

     2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati al Dipartimento Regionale entro 7 giorni dalla loro adozione, le procedure di controllo devono essere concluse entro venti giorni dalla data di ricezione, attestata dal Protocollo dipartimentale. Decorso detto termine gli atti si intendono approvati.

 

     Art. 7. Individuazione dei lotti da riassegnare.

     1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Ufficio regionale competente, d’intesa con il Consorzio, provvede alla individuazione dei lotti soggetti alle procedure di riassegnazione.

 

     Art. 8. Poteri sostitutivi.

     1. In caso di inottemperanza a quanto previsto dai precedenti artt. 3, 4 e 7 la Giunta Regionale eserciterà i poteri sostitutivi con la nomina di un Commissario ad acta;

     2. I poteri sostitutivi sono attivati ove le attività previste dagli artt. 3, 4 e 7 non sono avviate entro mesi quattro dalla data di adozione del provvedimento di cui all’art. 7 e se entro i successivi 15 mesi non viene collocato almeno il 50% dei lotti;

     3. Il compenso del Commissario sarà determinato dalla Giunta con il provvedimento di nomina e sarà calcolato secondo i parametri oggettivi di cui all’art. 3 della L.R. 3.1.1997 n. 3.

 

     Art. 9. Norma di abrogazione.

     1. E’ abrogata la Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 7.

 

     Art. 10. Pubblicazione.

     1. La presente Legge Regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 41 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 34 L.R. 5 febbraio 2010, n. 18.