§ 3.4.6 - L.R. 2 settembre 1983, n. 32.
Attuazione dell'art. 22 della legge 14-5-1981 n. 219 (abrogativa della L.R. 41 del 15-10-1981).


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:02/09/1983
Numero:32


Sommario
Art. 1.      Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 14-5-1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le modalità di erogazione del contributo di cui allo stesso articolo vengono [...]
Art. 2.      A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività ausiliare del [...]
Art. 3. 
Art. 3 bis. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 5 bis. 
Art. 5 ter. 
Art. 5 qua ter.
Art. 6.      Con il provvedimento di concessione del contributo vengono fissati i termini entro i quali l'intervento dovrà essere iniziato e completato.
Art. 7.      Per la concessione del contributo sarà osservato l'ordine cronologico di arrivo delle domande.
Art. 8.      La Giunta regionale può adottare le direttive per assicurare l'uniformità dei comportamenti ed il rispetto degli indirizzi programmatici della Regione.
Art. 9.      L'onere per l'attuazione della presente legge grava sui fondi destinati alla Regione Basilicata sulla base del riparto di cui all'art. 4 della L. 219 e successive modificazioni e integrazioni, [...]


§ 3.4.6 - L.R. 2 settembre 1983, n. 32.

Attuazione dell'art. 22 della legge 14-5-1981 n. 219 (abrogativa della L.R. 41 del 15-10-1981).

 

Art. 1.

     Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 14-5-1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le modalità di erogazione del contributo di cui allo stesso articolo vengono disciplinate dalle presenti norme. E' abrogata la L.R. n. 41 del 15-10-1981.

 

     Art. 2.

     A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività ausiliare del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici, nonché dell'esercizio cinematografico e teatrale, ubicate sul territorio della regione Basilicata, è concesso un contributo pari al 75% delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto.

     Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere e delle attrezzature, nonché a quelle relative all'acquisto del terreno, qualora, per ragioni sismiche, di vincoli urbanistico-ambientali e di convenienza economica, si rende necessario il trasferimento dell'impresa.

     Ai fini di cui al comma precedente per miglioramenti ed adeguamenti funzionali si intendono le iniziative di innovazione e di ammodernamento dell'azienda che si muovono nei seguenti limiti: per quanto attiene all'intervento sulla struttura fisica dei locali lo stesso deve tener sostanzialmente fermo il volume globale esterno preesistente con la possibilità di procedere ad opere interne di riaggregazione e di utilizzo più funzionale degli spazi potendo così ottenere nuovi ambienti e nuovi servizi.

     Circa le attrezzature e gli arredi la consistenza della innovazione deve essere proporzionata al danno, alle dimensioni dell'impresa e alla dimostrazione della opportunità tecnico-economica dell'intervento.

     Per le imprese obbligate al trasferimento dell'azienda saranno ammesse a contributo superfici uguali a quelle preesistenti al sisma. Ove la superficie preesistente sia inferiore agli standards minimi previsti dalla normativa e dai piani comunali vigenti, è ammessa a contributo anche la maggiore superficie sino al limite minimo previsto.

     Nel caso di istanza prodotta da imprenditore non proprietario, gli interventi sulla struttura fisica dei locali saranno ammessi a finanziamento, previo atto di consenso del proprietario, che si impegnerà altresì a mantenere alla locazione la medesima destinazione d'uso per almeno 5 anni.

 

     Art. 3. [1]

     Ferme restando le competenze comunali, come definite dalla normativa nazionale in materia, per le quali trovano comunque applicazione le previsioni di cui all'art. 2 della L.R. 32/83 le domande tendenti ad ottenere la concessione del contributo di cui alle presenti norme, vanno inoltrate al Presidente della Giunta regionale o assessore delegato alla materia, con la indicazione dell'Istituto di Credito eventualmente incaricato della erogazione del contributo, corredate di apposita perizia giurata e per i soli interventi di natura edilizia da:

     a - autorizzazione o concessione a edificare, rilasciata dal Sindaco, relativa ai lavori di cui in perizia;

     b - certificazione, se necessaria, in rapporto al tipo di intervento, dell'avvenuto deposito degli atti progettuali ai fini sismici, secondo le normative vigenti.

     Le documentazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma potranno essere utilmente prodotte entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge da imprese che hanno presentato domanda di contributo e perizia giurata nei termini stabiliti dal 3° comma dell'art. 28 del D.L. 30-3-1990 n. 76 ed hanno avuto notificata la perizia giurata approvata dalla Commissione Provinciale [1]a.

     Nelle domande deve essere specificato il periodo nel quale si prevede di realizzare l'intervento.

 

     Art. 3 bis. [1]b

     Ferma restando la destinazione d'uso dei locali oggetto di perizia alla medesima attività esercitata alla data degli aventi sismici del novembre 80 e febbraio 81, il diritto ai contributi di cui alle presenti norme può essere trasferito all'imprenditore subentrante a condizione che il soggetto danneggiato abbia cessato o cessi dall'attività imprenditoriale e che l'imprenditore subentrante si impegni all'esercizio della attività nei locali d'impresa per almeno cinque anni dalla data di avvenuto collaudo delle opere.

     - Nella ipotesi in cui l'imprenditore subentrante non abbia la proprietà dei locali restando ferme le previsioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della L.R. 2-9-1983 n. 32.

 

     Art. 4. [2]

     Il Presidente, o assessore delegato alla materia, avrà cura di trasmettere alla competente commissione provinciale la perizia giurata ai fini della acquisizione nei termini del "parere" di competenza.

     La segreteria a supporto delle attività delle Commissioni provinciali è assicurata da personale in servizio presso le strutture incaricate della materia ai sensi della L.R. n. 9 del 6.6.1986.

     Per ogni parere reso dalla Commissione, a ciascun componente che vi abbia partecipato, è attribuito un compenso nella misura di lire ventimila.

 

     Art. 5. [3]

     Il Presidente, previa verifica istruttoria della documentazione di cui ai precedenti articoli da parte degli uffici incaricati della materia ai sensi della L.R. 9/86, dispone la concessione del contributo su conforme delibera di Giunta.

     Il Contributo è erogato tramite l'azienda o l'Istituto di credito e previo accertamento da parte della struttura regionale competente, in ragione del:

     - 50% del contributo all'inizio dei lavori certificato dal Sindaco;

     - ulteriore 35% del contributo concesso al completamento della metà dei lavori da documentare con stato di avanzamento sottoscritto con responsabilità solidale dal titolare del contributo, dal direttore dei lavori e dall'impresa;

     - restante 15% del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, da documentare con contabilità finale, previo collaudo degli stessi.

     Per quanto attiene ai macchinari e agli arredi in ragione del:

     - 80% del contributo a presentazione di fatture quietanze relative alle operazioni di cui in perizia oltre a dichiarazione, sottoscritta, con responsabilità solidale dal titolare del contributo e dal direttore dei lavori, attestante la avvenuta consegna degli arredi e attrezzature;

     - 20% a collaudo finale.

     Il contributo è ritenuto ammissibile anche nel caso di macchinari e arredi insediati in strutture provvisorie, qualora tale soluzione garantisca la continuità della attività dell'impresa e purché gli stessi siano utilizzabili dall'atto della definitiva organica sistemazione dell'impresa.

     Sulle anticipazioni relative ai lavori edilizi di importo superiore ai cento milioni, il beneficiario è tenuto a prestare idonea polizza fideiussoria, per la durata corrispondente alla esecuzione dei lavori, da produrre alla struttura regionale competente.

 

     Art. 5 bis. [4]

     I collaudi di cui al precedente articolo saranno effettuati da tecnici, in servizio presso le strutture regionali e da liberi professionisti nominati dal Presidente della Giunta o dall'Assessore delegato.

     Per opere, il cui valore d'investimento superi i 300 milioni, si procederà, con le stesse procedure di cui al precedente comma, alla nomina di Commissioni miste che si avvarranno, oltre che del personale tecnico già indicato, di funzionari amministrativi in servizio presso le strutture regionali competenti. Ove, per le stesse opere, si ravvisino particolari e complessi problemi in sede esecutiva, si potrà procedere alla nomina della Commissione stessa anche in corso d'opera.

     Per le opere, il cui valore di investimento non superi i 50 milioni, il collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e debitamente giurato.

     Ai collaudatori è attribuito il compenso previsto dalle tariffe professionali vigenti, ridotte di un terzo. Con il provvedimento di nomina si disciplineranno le specifiche modalità di esecuzione del collaudo.

 

     Art. 5 ter. [5]

     Le disposizioni della presente legge si applicano alle pratiche relative alle aziende di cui al punto 9 dell'art. 8 legge 730 del 28.10.1986 che siano prodotte entro i termini previsti dallo stesso art. 22 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 5 quater. [6]

     Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle pratiche di competenza comunale per quanto non disposto ai commi 6 e 7 dell'art. 28 del D.L. 30-3-1990 n. 76.

 

     Art. 6.

     Con il provvedimento di concessione del contributo vengono fissati i termini entro i quali l'intervento dovrà essere iniziato e completato.

     Il contributo non sarà integrato, se a consuntivo, la spesa sostenuta dall'impresa risulterà superiore a quella prevista nella perizia giurata; se invece risulterà inferiore il contributo verrà ridotto al 75% della spesa realmente effettuata.

 

     Art. 7.

     Per la concessione del contributo sarà osservato l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

 

     Art. 8.

     La Giunta regionale può adottare le direttive per assicurare l'uniformità dei comportamenti ed il rispetto degli indirizzi programmatici della Regione.

     Le direttive sono approvate dal Consiglio regionale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale.

 

     Art. 9.

     L'onere per l'attuazione della presente legge grava sui fondi destinati alla Regione Basilicata sulla base del riparto di cui all'art. 4 della L. 219 e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli oneri di carattere ordinario per il funzionamento della segreteria tecnico- amministrativa di cui all'art. 4.

 

 


[1] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 aprile 1984, n. 10, ora così nuovamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 gennaio 1988, n. 2.

[1]1a Comma aggiunto per effetto dell'art. 1 della L.R. 19 novembre 1991, n. 25.

[1]1b Articolo aggiunto per effetto dell'art. 2 della L.R. 19 novembre 1991, n. 25.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 gennaio 1988, n. 2.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 20 gennaio 1988, n. 2.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 20 gennaio 1988, n. 2.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 20 gennaio 1988, n. 20.

[6] Articolo aggiunto per effetto dell'art. 3 della L.R. 19 novembre 1991, n. 25.