§ 3.3.7 - L.R. 22 luglio 1996, n. 33.
Disciplina transitoria della caccia per la stagione venatoria 1995/1996. Differimento dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, della L.R. 9 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 caccia, pesca e itticoltura
Data:22/07/1996
Numero:33


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo [...]


§ 3.3.7 - L.R. 22 luglio 1996, n. 33.

Disciplina transitoria della caccia per la stagione venatoria 1995/1996. Differimento dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2.

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Modifica l'art. 46, comma 1, della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2.