Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione |
Data: | 28/11/2006 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 2. È aggiunto all’articolo 9 Legge Regionale 6 settembre 2001 n. 33 il comma 5 bis: |
Art. 3. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.2.31 - L.R. 28 novembre 2006, n. 29.
Modifiche alla L.R. 6 settembre 2001, n. 33 – Norme in materia di bonifica integrale.
(B.U. 1 dicembre 2006, n. 72).
Art 1.
Il comma 5 dell’articolo 9
“5. I proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane o in zone ricoperte negli strumenti urbanistici esecutivi facenti parte del comprensorio di bonifica e soggetti all’obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura ai sensi dell’articolo 14 della
I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla
Ai fini dell’applicazione dei precedenti alinea, l’autorità d’ambito di cui alla
Le convenzioni stipulate ai sensi dell’alinea 3 fanno parte integrante delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato di cui alla
La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposite direttive per l’adeguamento dei piani di classifica delle spese consortili a quanto disposto dall’alinea 1.
Nei successivi novanta giorni i Consorzi di Bonifica procedono all’adeguamento dei piani di classifica stessi.
Nelle more è inesigibile il contributo consortile nei confronti dei proprietari di cui all’alinea 1”.
È aggiunto all’articolo 9
“5 bis. Il precedente comma 5 è applicabile ed efficace a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.