§ 3.2.31 - L.R. 28 novembre 2006, n. 29.
Modifiche alla L.R. 6 settembre 2001, n. 33 – Norme in materia di bonifica integrale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:28/11/2006
Numero:29


Sommario
Art. 2.      È aggiunto all’articolo 9 Legge Regionale 6 settembre 2001 n. 33 il comma 5 bis:
Art. 3.      La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.2.31 - L.R. 28 novembre 2006, n. 29.

Modifiche alla L.R. 6 settembre 2001, n. 33 – Norme in materia di bonifica integrale.

(B.U. 1 dicembre 2006, n. 72).

 

     Art 1.

     Il comma 5 dell’articolo 9 L.R. 6 settembre 2001 n. 33 è così sostituito:

     “5. I proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane o in zone ricoperte negli strumenti urbanistici esecutivi facenti parte del comprensorio di bonifica e soggetti all’obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche.

     I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla Legge Regionale 63/1996 che, nell’ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell’articolo 27 della L. 36/1994 alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni di cui all’alinea successivo.

     Ai fini dell’applicazione dei precedenti alinea, l’autorità d’ambito di cui alla Legge Regionale 63/1996 deve stipulare con i consorzi di bonifica interessati apposite convenzioni regolanti i rapporti relativi ai servizi di cui al penultimo alinea, concordando, in particolare, i canoni dovuti in relazione al beneficio diretto ottenuto nella gestione del servizio idrico integrato. Le convenzioni sono stipulate sulla base delle convenzioni tipo approvate dalla Giunta Regionale, la quale esercita i poteri sostitutivi ove fra i predetti Enti non vengano stipulate le convenzioni stesse entro il termine dalla Regione assegnato.

     Le convenzioni stipulate ai sensi dell’alinea 3 fanno parte integrante delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato di cui alla Legge Regionale 63/1996 ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa per il servizio idrico integrato.

     La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposite direttive per l’adeguamento dei piani di classifica delle spese consortili a quanto disposto dall’alinea 1.

     Nei successivi novanta giorni i Consorzi di Bonifica procedono all’adeguamento dei piani di classifica stessi.

     Nelle more è inesigibile il contributo consortile nei confronti dei proprietari di cui all’alinea 1”.

 

Art. 2.

     È aggiunto all’articolo 9 Legge Regionale 6 settembre 2001 n. 33 il comma 5 bis:

     “5 bis. Il precedente comma 5 è applicabile ed efficace a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

 

     Art. 3.

     La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.