Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione |
Data: | 26/05/2004 |
Numero: | 11 |
§ 3.2.27 – L.R. 26 maggio 2004, n. 11.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10.11.1998, n. 42 Norme in materia forestale.
(B.U. 27 maggio 2004, n. 39).
Art. 1.
1. Il comma 3 dell’articolo 7 della Legge Regionale 10.11.1998 n.42 è sostituito dal seguente:
“3. Il programma, predisposto dall’Ufficio competente dopo l’approvazione della Legge di Bilancio, è approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale.”.
Art. 2.
1. All’articolo 9 della L.R. 10.11.1998 n.42 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. L’esecuzione dei lavori relativi ai settori di intervento di cui al precedente art.2 è attuata di norma in economia mediante la forma dell’amministrazione diretta, con l’impiego di lavoratori che abbiano maturato adeguata professionalità nei lavori idraulico forestali, antincendio, verde pubblico e salvaguardia ambientale e che siano stati avviati all’attività dagli Enti Delegati in esecuzione dei Programmi Annuali di Forestazione nell’anno precedente a quello in cui la prestazione lavorativa deve essere svolta, fatte salve le tutele previste per legge in favore dei lavoratori, o di lavoratori che abbiano superato i corsi di formazione organizzati dalla Regione Basilicata ai sensi del successivo art.10. Gli Enti Delegati pubblicheranno, entro il 30 novembre di ogni anno, un avviso per la riassunzione nell’anno successivo degli addetti al settore forestale. I lavoratori interessati devono produrre istanza di riassunzione entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi 30 giorni gli Enti Delegati compilano le graduatorie nel rispetto dei criteri di precedenza stabiliti dal C.I.R.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale specificando le qualifiche possedute dai lavoratori. Le graduatorie hanno validità annuale e sono suscettibili di scorrimento.
I lavori, le opere e i servizi in ambito forestale possono essere eseguiti anche mediante affidamento ai sensi dell’art.7 della Legge 227/01 alle imprese del settore forestale iscritte nell’Elenco Regionale.”;
b) dopo il comma 3, come sostituito con il presente articolo, è inserito il seguente comma 3/bis:
“3/bis. Per l’anno 2004 gli Enti Delegati procedono alla stesura dell’elenco degli addetti al settore forestale secondo le procedure del precedente comma entro 30 giorni dall’approvazione del Piano di Salvaguardia e Valorizzazione Ambientale.”.
Art. 3.
1. Il comma 2 dell’art.10 della L.R. 10.11.1998 n.42 è sostituito dal seguente:
“2. Per incrementare i livelli occupazionali la Regione Basilicata organizza corsi di formazione professionale secondo le previsioni dei Programmi annuali di Forestazione.”.
Art. 4.
1. Al comma 3 dell’art.10 della L.R. 10.11.1998, n.42, dopo “U.N.C.E.M.” aggiungere:
“e sentita la competente Commissione Consiliare Regionale”.
Art. 5.
1. L’art.11 della Legge Regionale 10.11.1998 n.42 è sostituito dal seguente:
“Art. 11 (Servizio Antincendio)
1. L’Ufficio regionale competente, in attuazione della
2. Il Programma annuale costituisce il documento unico di programmazione regionale delle attività di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi cui tutti i soggetti coinvolti devono attenersi ed è approvato contestualmente al Programma annuale di forestazione, in modo da realizzare un coordinamento tra le due fasi di pianificazione.
3. La Regione Basilicata, mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’andamento climatico stagionale, individua annualmente il periodo a rischio di incendio boschivo e tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendi.
4. Nel periodo a rischio di incendio boschivo, nell’ambito degli addetti al settore forestale, reclutati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, vengono istituiti nuclei operativi di pronto intervento, organizzati in squadre distribuite per Comunità Montane e Province, per far fronte alle emergenze degli incendi boschivi.
5. I nuclei operativi saranno formati da personale specializzato, mediante specifici corsi di formazione teorico-pratica promossi dalla Regione Basilicata, dotato di Dispositivi di Protezione Individuali idonei alla natura ed alla gravità dei rischi connessi a tale attività e delle attrezzature necessarie allo svolgimento efficace del servizio.
6. Gli operai adibiti ai nuclei operativi di pronto intervento saranno equiparati, ai sensi della normativa vigente, agli operai specializzati per il periodo in cui verranno utilizzati per le operazioni antincendio.
7. Nelle more dell’istituzione della Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) di cui al comma 3 dell’art.7 della
8. La Regione, per l’espletamento delle funzioni trasferite dallo Stato in materia di lotta agli incendi boschivi, di conservazione dell’ambiente naturale e del suolo, potrà stipulare apposite convenzioni con istituzioni pubbliche e con soggetti privati sentite le organizzazioni sindacali.
9. La Regione Basilicata istituirà un fondo di incentivazione destinato all’attività antincendio con successivo atto deliberativo approvato dalla Giunta Regionale di intesa con le OO.SS. e le delegazioni di UPI ed UNCEM.”.
Art. 6.
1. Limitatamente all’anno 2004, in fase di prima applicazione della presente legge, i lavoratori interessati di cui al precedente art.2 devono presentare agli Enti delegati istanza di riassunzione/assunzione, per i lavori di sistemazione idraulico-forestale, entro dieci giorni dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 7.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.